Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il contributo puo' essere presentata, da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi. Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa la ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sara' presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e piu' della meta', del valore dell'edificio.

Testo vigente dal 9 novembre 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art32 · fonte del testo

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