Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1977 al 8 giugno 1982. Leggi il testo vigente →

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile fino a lire cinquecentomila nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino a lire diecimila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria e' aumentata di un terzo. ((Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, e' indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilita' di spese, passivita' e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, e' aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, e' ridotta alla meta' se la maggiore imposta e' inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non e' superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra la imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis)). 5 Se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto. 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in GU 1a s.s. n. 191 del 21.07.1976), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non e' soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche' per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, e' tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perche' possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati".

D.P.R. 24 dicembre 1976, n.920

5

Il D.P.R. 24 dicembre 1976, n.920, ha disposto (con l'art. 4 comma 6) che "Le disposizioni concernenti gli articoli 1 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente alle dichiarazioni da presentare a decorrere da tale data".

Testo in vigore dal 20 gennaio 1977 al 8 giugno 1982

Corte costituzionale

11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 75/1995

    Altra decisione
    1 marzo 1995

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò perché riesamini la rilevanza della sollevata questione, alla luce della modifica legislativa introdotta dall'art. 1, comma nono quater, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (conv. in l. n. 473 del 1994), secondo il quale la nullità della dichiarazione non sottoscritta, prevista dall'art. 8, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere sanata se il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente, provvede alla sottoscrizione. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost. · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 416/1989

    Questione infondata
    18 luglio 1989

    1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe;…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 240/1989

    Questione infondata
    21 aprile 1989

    L'obbligo, autonomo ed esclusivo, di presentare la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta anteriore alla data del fallimento e la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione è una funzione sostitutiva del fallito che la legge tributaria attribuisce al curatore fallimentare nella sua qualità di organo di giustizia nell'interesse della massa dei creditori; in conseguenza, non può dirsi irrazionale la previsione a carico del curatore per l'inadempimento di tale obbligo, della stessa sanzione prevista a carico del contribuente, atteso che tale inadempimento produce comunque a carico dell'Amministrazione finanziaria le conseguenze pregiudizievoli in generale derivanti dalla omessa dichiarazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost).

    Art. 3 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 10 Accertamento imposte sui redditi · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1976 al 20 gennaio 1977. 90 parole tolte, 96 parole aggiunte.

… un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, tolto: e aggiunto: e' indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello tolto: definitivamente accertato per oltre un quarto di quest'ultimo, aggiunto: accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte tolto: la maggiore imposta dovuta, anche quando la differenza tra reddito definitivamente accertato e reddito dichiarato aggiunto: l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilita' di spese, passivita' tolto: ed oneri. Quando la differenza fra il reddito netto definitivamente aggiunto: e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, e' aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche aggiunto: i redditi prodotti all'estero, tolto: sull'imposta corrispondente al maggior reddito prodotto all'estero, la pena pecuniaria si applica indipendentemente dal limite di un quarto. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie previste nei commi precedenti quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce aggiunto: e' ridotta alla meta' se la maggiore imposta e' inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non e' superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra la imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis. Se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 dicembre 1976, n.920

    Il D.P.R. 24 dicembre 1976, n.920, ha disposto (con l'art. 4 comma 6) che "Le disposizioni concernenti gli articoli 1 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente alle dichiarazioni da presentare a decorrere da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art46 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari