Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo

comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa

al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e degli artt.

46 e 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con

ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Venezia sul ricorso proposto da Donaggio Angela contro

l'Ufficio imposte dirette di Chioggia, iscritta al n. 178 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con avviso di accertamento in data 18 luglio 1984 l'Ufficio

imposte dirette di Chioggia contestava a Donaggio Angela la ritardata

presentazione della dichiarazione (mod. 770) - effettuata quale

sostituto di imposta il 14 maggio 1982 anziché nel termine del 30

aprile 1982 di cui all'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e

applicava nei confronti della contribuente la pena pecuniaria di cui

all'art. 47, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 600.

Il sostituto di imposta impugnava tale provvedimento davanti alla

Commissione tributaria di primo grado di Venezia.

Nel corso del giudizio, con ordinanza dell'8 febbraio 1985, la

Commissione adita ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9

ottobre 1971 n. 825, recante delega al Governo per la riforma

tributaria, ritenendo che la norma violerebbe l'art. 76 della

Costituzione in quanto non indicherebbe principi e criteri direttivi

idonei ad informare i decreti delegati, ma si limiterebbe ad invocare

il perfezionamento delle sanzioni amministrative e penali e la

migliore commisurazione di esse alle violazioni, oggettive e

soggettive, attribuendo in tal modo all'organo delegato una facoltà

di scelta, nell'ambito delle varie sanzioni, del tutto libera se non

arbitraria.

La Commissione tributaria rimettente ha, inoltre, sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 del

d.P.R. n. 600 del 1973 - sempre sotto il profilo della violazione

dell'art. 76 della Costituzione, ed in riferimento ai principi

contenuti nella legge delega n. 825 del 1971 - nella parte in cui

dette norme comminano la stessa sanzione pecuniaria sia per la omessa

che per la tardiva presentazione della dichiarazione del sostituto di

imposta, senza distinguere tra mancata dichiarazione di ritenute

effettivamente operate e versate e mancata effettuazione e versamento

delle ritenute stesse.

È intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il

Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che venga dichiarata

la manifesta infondatezza delle questioni, sulla base dei principi

già affermati dalla Corte costituzionale in precedenti pronunce. Considerato in diritto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da un soggetto sostituto di

imposta per contestare l'irrogazione di una pena pecuniaria - pari

all'importo di un ottavo delle imposte da corrispondersi mediante

ritenuta alla fonte - in conseguenza della presentazione della

dichiarazione (mod. 770) con quattordici giorni di ritardo rispetto

alla scadenza prevista per tale presentazione, la Commissione

tributaria di primo grado di Venezia, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge di

delega n. 825 del 1971, nonché degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 600

del 1973.

Si sostiene dal giudice a quo che la disposizione contenuta nella

legge di delega, (art. 10, secondo comma, n. 11, cit.),

nell'assegnare al legislatore delegato il compito di disciplinare il

sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria,

non indicherebbe i principi ed i criteri direttivi idonei, essendo

quelli dettati generici e non specifici.

Quanto alle disposizioni contenute nel provvedimento delegato

(artt. 46 e 47 cit.), si assume che esse prevedono sanzioni di

identica gravità sia per quei sostituti di imposta che non

presentano o che presentano in ritardo la dichiarazione, avendo

previamente versato le ritenute, sia per quei sostituti che omettono

o ritardano la presentazione delle dichiarazioni senza aver versato

le ritenute in parola, e ciò in contrasto con i criteri, sia pure

ritenuti generici, contenuti nell'art. 10, secondo comma, n. 11 della

legge di delega n. 825 del 1971.

2. - Devesi preliminarmente precisare che, in relazione

all'oggetto del giudizio a quo le questioni rimangono circoscritte

all'ipotesi in cui, pur essendo stata regolarmente versata la

ritenuta, vi è stato un lieve ritardo nella presentazione della

dichiarazione (mod. 770) (c.d. dichiarazione "tardiva"), esulando

perciò l'ipotesi, non rilevante rispetto al giudizio a quo, della

assimilazione alla omissione della presentazione della dichiarazione

oltre il mese (c.d. ultratardiva).

Circoscritta la questione all'ipotesi indicata, ciò che si

denuncia nella ordinanza di rimessione è l'assoggettamento alla

medesima sanzione, nel caso di ritardo entro il mese della

dichiarazione, sia quando la ritenuta sia stata previamente versata,

sia quando non lo sia stata.

3. - La questione, relativa all'asserito contrasto con l'art. 76

della Costituzione, dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge

di delega n. 825 del 1971, è già stata dichiarata non fondata da

questa Corte con le sentenze nn. 128 e 111 del 1986, in cui si è

negato che, nella scelta dei precetti da sanzionare e in quella delle

sanzioni da adottare, il legislatore delegante non abbia indicato

criteri e posti limiti al Governo. Difatti si è osservato che invece

quelle scelte sono subordinate al preciso criterio della

commisurazione e della graduazione delle sanzioni in relazione alla

entità della violazione e ciò nella prospettiva di un

perfezionamento del sistema sanzionatorio.

Alle medesime conclusioni devesi pervenire anche nel presente

giudizio, non essendo stati prospettati argomenti nuovi né

risultando essere sopravvenute situazioni che consentano di mutare

avviso.

4. - Quanto alla questione concernente gli artt. 46 e 47 del

d.P.R. n. 600 del 1973, osserva la Corte che essa nel giudizio a quo

riguarda l'ipotesi - non direttamente considerata nelle precedenti

pronuncie (sentenza n. 128 del 1986 ed ordinanze nn. 490, 452, 364 e

330 del 1987) che pur affrontavano analoghe questioni - della

dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il mese dalla

scadenza del termine prescritto.

Come si è riferito in precedenza il giudice a quo lamenta che le

norme denunciate prevedano l'assoggettamento alla medesima sanzione -

stabilita per l'ipotesi, che si assume più grave, che la ritenuta

non sia stata previamente versata - anche per l'ipotesi, verificatasi

nel caso di specie e che si assume meno grave, in cui la

dichiarazione tardiva sia stata preceduta dal versamento

dell'imposta.

La questione, nei termini prospettati, non può condurre ad una

dichiarazione di illegittimità costituzionale - non richiesta, del

resto, dallo stesso giudice a quo - che sottragga ad ogni sanzione

l'ipotesi della dichiarazione tardiva, ancorché prodotta entro il

mese della scadenza, ma preceduta dal versamento della ritenuta.

Difatti in tal modo si verrebbe ad equiparare siffatta ipotesi a

quella della dichiarazione tempestiva, laddove il legislatore ha

voluto, con una scelta che non appare in sé irragionevole - essendo

obbiettivamente diverse queste due ultime situazioni - assoggettare a

sanzione (ancorché minore rispetto al caso della c.d. "ultra

tardività", assimilata alla omissione) il fatto in sé della

tardività.

Se però non può negarsi che la ipotesi della dichiarazione

tardiva, preceduta dal versamento della ritenuta, è diversa dalla

ipotesi della dichiarazione ugualmente tardiva ma non accompagnata

dal previo versamento delle somme dovute (nei termini prescritti), la

invocata graduazione della sanzione suppone necessariamente

l'intervento del legislatore, mancando alla Corte allo stato ogni

parametro di raffronto che consenta l'auspicata correzione della

norma.

In questa sede può perciò formularsi l'auspicio che il

legislatore, nell'opera di revisione del sistema sanzionatorio

tributario - cui sta attendendo anche in sede di formulazione dei

testi unici - tenga conto di quanto emerge continuamente dalle

ordinanze di rimessione che invocano, in consonanza con la dottrina,

una migliore graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità

delle violazioni. In tale occasione potrà pervenirsi ad un riassetto

completo del sistema che attui nel modo più puntuale il principio

dettato dall'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge n. 825 del

1971 e ciò nella prospettiva di un perfezionamento della specifica

disciplina sanzionatoria, che costituisce presupposto e garanzia per

un sempre più corretto rapporto tra cittadini e fisco.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed

in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre

1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia

con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9

ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica

per la riforma tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 76

della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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