Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/05/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 46,

47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento dell'imposta sui redditi), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 luglio 1983 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Lamezia Terme sul ricorso proposto da Fiore Melacrinis

Napoleone, iscritta al n. 938 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1980 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Livorno sul ricorso proposto da s.r.l. A.G.S.A. -

SAMBALDI contro Ufficio II.DD. di Livorno, iscritta al n. 413 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 266 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 8 luglio 1983, pervenuta

alla Corte costituzionale il 7 novembre 1983, la Commissione tributaria

di primo grado di Lamezia Terme ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui

redditi), nella parte in cui prevede a carico del sostituto d'imposta

che ometta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7

stesso d.P.R., ma effettui regolarmente le ritenute e i versamenti

dovuti, lo stesso trattamento sanzionatorio previsto a carico del

sostituto d'imposta che ometta la presentazione della suddetta

dichiarazione e non effettui alcuna ritenuta o versamento, "in

relazione agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione ed in relazione

all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825" (Delega legislativa al

Governo della Repubblica per la riforma tributaria);

che nel giudizio promosso con la suddetta ordinanza è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso il proprio atto

di intervento per l'inammissibilità della questione proposta avendo la

Commissione omesso l'accertamento della rilevanza in relazione alla

normativa sopravvenuta alla contestazione della infrazione; in via

subordinata, l'Avvocatura ha concluso per l'infondatezza della

questione.

Ritenuto ancora che con ordinanza emessa il 30 gennaio 1980,

pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1984, la Commissione

tributaria di primo grado di Livorno ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 46, 47 e 55 del richiamato

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui non prevedono,

nell'ipotesi di tardiva dichiarazione del sostituto d'imposta, la

particolare "oblazione" prevista invece nell'ipotesi di omessa

dichiarazione accertata a seguito di verifiche o ispezioni, per

contrasto con i criteri direttivi della legge delega (art. 10 legge 9

ottobre 1971 n. 825) e con il principio di uguaglianza ("artt. 76, 77 e

3 della Costituzione");

che nel giudizio promosso con tale ordinanza si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato che ha innanzitutto rilevato "la necessità della

rimessione degli atti alla Commissione per l'esame della permanenza

della rilevanza della questione in relazione alla sopravvenuta legge 22

dicembre 1980 n. 882 di sanatoria di irregolarità formali"; ha poi

concluso il proprio atto di intervento deducendo l'infondatezza della

questione sollevata.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti stante la

connessione delle sollevate questioni;

che in data 28 dicembre 1980 è entrata in vigore la legge 22

dicembre 1980 n. 882 recante "Sanatoria di irregolarità formali e di

minori infrazioni in materia tributarla" commesse sino al 31 agosto

1980, la quale legge tra l'altro dispone che:

a) le dichiarazioni di cui al titolo I (che comprende l'art. 7

relativo alla dichiarazione dei sostituti d'imposta) del d.P.R. n. 600

del 1973, considerate omesse perché pervenute oltre i termini previsti

dalla legge, sono considerate valide a condizione che siano state

presentate entro il 31 agosto 1980, non applicandosi - in tal caso - le

pene pecuniarie previste dall'art. 47, primo comma, d.P.R. n. 600 del

1973 (artt. 3, primo comma, n. 2) e 4, primo comma, n. 1);

b) per le dichiarazioni di cui sopra, presentate o pervenute

all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese non si

applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 47, ultimo comma, del

citato decreto (art. 4, primo comma, n. 2);

che il giudizio avanti alla Commissione tributaria di primo grado

di Lamezia Terme - come si desume dall'ordinanza di rimessione - verte

sulle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 47, primo comma, per

omessa presentazione del modello 770 come accertato a seguito di

dichiarazione unica al competente Ufficio Imposte (avviso di

accertamento notificato il 17 luglio 1980);

che avendo la Commissione tributaria di Lamezia Terme emesso

l'ordinanza di rimessione in data 8 luglio 1983 senza alcuna

considerazione in ordine alla applicabilità della sanatoria di cui

alla legge n. 882 del 1980 - ipotesi di normativa indicata più sopra

sub a) - la questione appare pertanto manifestamente inammissibile come

eccepito dall'Avvocatura dello Stato, per omesso accertamento della

rilevanza della stessa in relazione alla normativa sopravvenuta alla

contestazione della infrazione;

che il giudizio avanti alla Commissione tributaria di primo grado

di Livorno - come si desume dall'ordinanza di rimessione - verte sulle

sanzioni applicate ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, per la

presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore al mese

(avviso di accertamento notificato il 13 marzo 1979);

che essendo stata emessa l'ordinanza di rimessione il 30 gennaio

1980 e cioè prima dell'entrata in vigore della richiamata sanatoria -

ipotesi normativa indicata più sopra, sub b) - si rende necessario,

come rilevato dall'Avvocatura dello Stato, restituire gli atti alla

Commissione tributaria sopra indicata perché accerti se la questione

sollevata sia tuttora rilevante alla stregua delle sopravvenute

disposizioni di legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 938 R.O. 1983 e 413

R.O. 1984;

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n.

600 sollevata "in relazione agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione e

in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971 n. 825" dalla

Commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme;

2) ordina la restituzione degli atti di cui al n. 413/1984 alla

Commissione tributaria di primo grado di Livorno perché accerti se la

questione sollevata sia tuttora rilevante.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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