Art. 38 — Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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8 pronunce che riguardano l’art. 38, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata, con riferimenti ai tributi "armonizzati", da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto; con riguardo, invece, ai tributi "non armonizzati", in difetto di una previsione generale analoga a quella di derivazione unionale nell'ordinamento nazionale, detto obbligo sussiste solo ove sia espressamente previsto dalla legge, come avviene per l'accertamento sintetico ex art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010), applicabile, tuttavia, solo dal periodo d'imposta 2009, con la conseguenza che gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Art. 38
In tema di accertamento sintetico (c.d. redditometro), per vincere la presunzione ex art. 38, commma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (vigente ratione temporis), la prova contraria di cui è onerato il contribuente non riguarda l'effettivo impiego dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte per le spese contestate, ma soltanto l'entità degli stessi e la durata del relativo possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che le suddette spese siano state sostenute con tali risorse.
Art. 38 · Art. 2697 c.c.
In tema di accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestuale per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, dovendo, tuttavia, il relativo atto contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l'Ufficio ha preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall'atto di accertamento si desumono le ragioni della ritenuta incongruità delle dichiarazioni per tali annualità.
Art. 38
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 38 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, in virtù dei poteri derivantile dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici (o semplicissime) - prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza -, le quali comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma è tenuta pur sempre a determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.
Art. 38 · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 41 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2727 c.c.
Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale opera non solo per le maggiori componenti positive di reddito accertate, ma anche per le componenti negative disconosciute, con conseguente onere della prova contraria a carico dei soci.
Art. 38 · Art. 37 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi
In tema di redditi da lavoro dipendente ed altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si realizza il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente, titolare di un CUD, ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento per aver prodotto, oltre che un reddito di lavoro dipendente, anche altri redditi, risultando irrilevante la presentazione del CUD ad opera del datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, per il reddito da lavoro dipendente.
Art. 38 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi
In tema di accertamento del reddito con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600 del 1973 (nel testo applicabile ratione temporis), si presume che le spese per incrementi patrimoniali siano state sostenute con redditi conseguiti, in quote di un quinto, nell'anno in cui le spese sono state effettuate e nei quattro anni precedenti, sicché è onere dell'Amministrazione finanziaria provare che, al contrario, l'intero importo della spesa è riconducibile a redditi percepiti nell'anno di imposta considerato dall'accertamento.
Art. 38 · Art. 2697 c.c.
Tutte le 18 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 3 e 100, primo comma della Costituzione ed in relazione all’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell’art. 38, quarto comma, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma ulteriormente modificato dall’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473. È inconferente il richiamo agli artt. 70 e 76 della Costituzione, poiché l’ordinanza di rimessione tende a censurare il merito della scelta operata dal legislatore e non la violazione di uno specifico criterio direttivo; tuttavia, anche a voler ritenere che con il richiamo a tali norme, nella sostanza, si sia dedotta la violazione del principio della riserva di legge, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui tale riserva va intesa in senso relativo, imponendo al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente i criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina della discrezionalità legislativa, con la conseguenza che, nella specie, risulta rispettata la riserva di legge relativa. Inoltre, nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati con regolamento governativo, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, per cui non sussiste l’asserito contrasto con il principio di razionalità costituzionale. - V. sentenze citate nn. 283/1987, 7/2001, 168/2001, 215/1998 e 111/1997.
Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, nella parte in cui le censurate disposizioni nello stabilire le modalità dell’accertamento sintetico del reddito non fissano precisi criteri di rilevazione che rimarrebbero rimessi alla completa discrezionalità del Ministro, con ciò violando il principio della riserva di legge in materia di prestazioni imposte. Infatti il giudice rimettente non ha specificato in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, nonostante la modifica legislativa, di cui non si fa menzione nell'atto di rimessione, intervenuta anteriormente alla proposizione della questione medesima. - Sull'onere di motivazione in casi analoghi vedi le ordinanze n. 590/2000, n. 456/2000 e n. 216/2000.
Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 23 cost. · Art. 70 cost. · Art. 76 cost.
Questione già dichiarata non fondata, per quanto riguarda l'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed inammissibile, per quanto riguarda il d.m. 21 luglio 1983 (in quel giudizio oggetto di diretta impugnativa) trattandosi di atto amministrativo e come tale sottratto al sindacato della Corte costituzionale. - S. n. 283/1987.
Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Accertamento imposte sui redditi
La previsione di accertamenti induttivi del reddito, in relazione ad elementi e circostanze di fatto certi, non viola l'art. 2 Cost., non risultando lesi da essa diritti costituzionalmente garantiti; ne` l'interesse del contribuente ad una giusta imposizione fiscale e` configurabile come un diritto naturale, preesistente all'organizzazione statuale, trovando l'imposizione fiscale la sua fonte proprio nell'ordinamento dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 2 Cost.).
Art. 2 Accertamento imposte sui redditi · Art. 53 cost. · Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
10 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2024 al 1 gennaio 2027. 505 parole tolte, 4 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.... La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO tolto: 2024 aggiunto: 2026, N. tolto: 108. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma e' effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore e' aggiornato per legge, con periodicita' biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente puo' sempre dimostrare che:
tolto: a) il finanziamento delle spese e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
tolto: b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
tolto: c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si e' formata nel corso degli anni precedenti. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge. aggiunto: 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art38 · fonte del testo
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