Art. 38 — Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche

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L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. ((L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.)) 107

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

107

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti".

Testo in vigore dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2018

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 38, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 18 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 297/2004

    Questione infondata
    28 luglio 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 3 e 100, primo comma della Costituzione ed in relazione all’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell’art. 38, quarto comma, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma ulteriormente modificato dall’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473. È inconferente il richiamo agli artt. 70 e 76 della Costituzione, poiché l’ordinanza di rimessione tende a censurare il merito della scelta operata dal legislatore e non la violazione di uno specifico criterio direttivo; tuttavia, anche a voler ritenere che con il richiamo a tali norme, nella sostanza, si sia dedotta la violazione del principio della riserva di legge, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui tale riserva va intesa in senso relativo, imponendo al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente i criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina della discrezionalità legislativa, con la conseguenza che, nella specie, risulta rispettata la riserva di legge relativa. Inoltre, nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati con regolamento governativo, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, per cui non sussiste l’asserito contrasto con il principio di razionalità costituzionale. - V. sentenze citate nn. 283/1987, 7/2001, 168/2001, 215/1998 e 111/1997.

    Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 64/2002

    Questione inammissibile
    15 marzo 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, nella parte in cui le censurate disposizioni nello stabilire le modalità dell’accertamento sintetico del reddito non fissano precisi criteri di rilevazione che rimarrebbero rimessi alla completa discrezionalità del Ministro, con ciò violando il principio della riserva di legge in materia di prestazioni imposte. Infatti il giudice rimettente non ha specificato in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, nonostante la modifica legislativa, di cui non si fa menzione nell'atto di rimessione, intervenuta anteriormente alla proposizione della questione medesima. - Sull'onere di motivazione in casi analoghi vedi le ordinanze n. 590/2000, n. 456/2000 e n. 216/2000.

    Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 23 cost. · Art. 70 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 299/1989

    Questione infondata
    25 maggio 1989

    Questione già dichiarata non fondata, per quanto riguarda l'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed inammissibile, per quanto riguarda il d.m. 21 luglio 1983 (in quel giudizio oggetto di diretta impugnativa) trattandosi di atto amministrativo e come tale sottratto al sindacato della Corte costituzionale. - S. n. 283/1987.

    Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2005 al 31 maggio 2010. 256 parole tolte, 229 parole aggiunte.

… e concordanti. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo'tolto: , in base ad elementi e circostanze di fatto certi, aggiunto: sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo tolto: netto del contribuente in relazione al aggiunto: del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di tolto: tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine aggiunto: elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del tolto: Ministro delle finanze, aggiunto: Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficialetolto: , sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti. Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione aggiunto: con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente tolto: non sono deducibili gli oneri di cui all'art. aggiunto: sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto tolto: indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4) aggiunto: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

    Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art38 · fonte del testo

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