In tema di esercizio del potere impositivo, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente annullare, per vizi di forma o di merito, una cartella di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ed emettere, in sostituzione, un nuovo avviso di accertamento, purché la riedizione del potere impositivo, a seguito dell'esercizio dell'autotutela, avvenga entro il termine decadenziale di cui agli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo ratione temporis vigente, in conformità alla giurisprudenza unionale che ammette l'autotutela sostitutiva entro un ambito temporale definito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che l'Amministrazione, prendendo atto delle osservazioni del contribuente, aveva sanato correttamente, entro il termine di decadenza previsto, l'errore di calcolo degli interessi sulla sorte capitale, come originariamente indicati nella cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi).
Art. 36-bis · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 54-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 57 d.P.R. 633/1972
Rassegna di dicembre 2025, p. 204 ↗