Sanzioni tributarie

Art. 13 — Ravvedimento

La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

  • a)ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 13
  • a-bis)ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 20 21
  • b)ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 4 13
  • b-bis)ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene ((oltre)) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno ((...)) nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, ((oltre un anno)) dall'omissione o dall'errore; 30
  • b-ter)ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene ((dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)); 30
  • b-quater)ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ((senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni)) indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; (29) 30
  • c)ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ((...)). 4 13 30 COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. ((2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.)) 30 ((2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.)) 30 Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GENNAIO 2001, N. 32. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. 1
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

1

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99

4

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente."

L. 13 dicembre 2010, n. 220

13

con decorrenza dal 1 febbraio 2011

La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011".

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

20

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208

21

con decorrenza dal 1 gennaio 2016

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

30

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Testo vigente dal 29 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12307/2026

    2 maggio 2026

    In materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresa l'IVA, la notificazione della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, anche mediante avviso bonario, è ostativa ai benefici del ravvedimento operoso, poiché, ove fosse consentito porre rimedio alle irregolarità dopo la loro contestazione, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore.

    Art. 13

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8960/2026

    9 aprile 2026

    In tema di sanzioni per violazione delle norme doganali o sulle accise, l'art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dal d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 - che ha reso possibile, anche per i tributi doganali e le accise, avvalersi del ravvedimento operoso nonostante l'inizio dei controlli da parte dell'Ufficio, purché non siano già stati notificati avvisi di pagamento o atti di accertamento - non è applicabile ove l'atto di contestazione ed irrogazione della sanzione sia stato notificato prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica, essendosi, in tal caso, già realizzato l'effetto preclusivo stabilito dal comma 1 del medesimo art. 13.

    Art. 13 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 3346/2026

    14 febbraio 2026

    In tema di rimborso dell'eccedenza IVA detraibile per l'acquisto di beni ammortizzabili, l'operazione posta in essere mediante contratto di leasing è equiparabile, per l'utilizzatore, all'acquisto di un bene di investimento solo se, alla scadenza, sia previsto il trasferimento della proprietà ovvero l'attribuzione in suo favore delle caratteristiche essenziali della proprietà, dovendosi inoltre accertare che l'opzione di acquisto, pur formalmente facoltativa, sia in concreto la sola scelta economicamente razionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il rimborso senza verificare in concreto la sussistenza di tali requisiti con riguardo a un leasing immobiliare).

    Art. 13

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1998

1998oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 29 giugno 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 anni
  3. 1 gennaio 2021 — 29 giugno 2024per 3 anni
  4. 25 dicembre 2019 — 1 gennaio 2021per un anno
  5. 3 dicembre 2016 — 25 dicembre 2019per 3 anni
  6. 1 gennaio 2016 — 3 dicembre 2016per 11 mesi
  7. 22 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 2 mesi
  8. 1 gennaio 2015 — 22 ottobre 2015per 10 mesi
  9. 1 gennaio 2011 — 1 gennaio 2015per 4 anni
  10. 29 gennaio 2009 — 1 gennaio 2011per un anno
  11. 20 marzo 2001 — 29 gennaio 2009per 8 anni
  12. 11 maggio 2000 — 20 marzo 2001per 10 mesi
  13. 15 gennaio 2000 — 11 maggio 2000per 4 mesi
  14. 24 dicembre 1998 — 15 gennaio 2000per un anno
  15. 16 luglio 1998 — 24 dicembre 1998per 5 mesi
  16. 8 gennaio 1998 — 16 luglio 1998testo originarioper 6 mesi

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2021 al 29 giugno 2024. 84 parole tolte, 216 parole aggiunte in 4 capoversi.

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene tolto: entro aggiunto: oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno tolto: successivo a quelloaggiunto: ... nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, tolto: entro due anni aggiunto: oltre un anno dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene tolto: oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore aggiunto: dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

… constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, tolto: salvo che la violazione non rientri tra quelle aggiunto: senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di …

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni tolto: ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorniaggiunto: .... COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA … al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giornoaggiunto: . 2-bis. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate. 2-ter. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art13 · fonte del testo

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