Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,)) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 30 marzo 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 51, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27336/2025

    13 ottobre 2025
    • Elezioni

    In tema di elezione dei membri del Parlamento Europeo, alla luce di un'interpretazione logica e sistematica, non può essere applicata, in forza del generico rinvio disposto dall'art. 51 della l. n. 18 del 1979, la disciplina dettata dall'art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti non sono eleggibili alla carica di deputati della Repubblica Italiana, qualora non abbiano presentato le proprie dimissioni ed effettivamente cessato dall'esercitare le relative funzioni e, comunque, qualora accettino la candidatura all'elezione alla carica di deputato, decadono dalla carica di sindaco; pertanto, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane possono essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, anche se devono, poi, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 18 del 1979, dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, se optano per tale carica o per la conservazione di quella ricoperta, dovendo, altrimenti, dall'ufficio elettorale nazionale essere dichiarati decaduti dalla prima.

    Art. 51 · Art. 4 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 6 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 7 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

    Rassegna di ottobre 2025, p. 19 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1979 al 30 marzo 2004. 5 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei tolto: rappresentanti italiani al Parlamento europeo aggiunto: membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art51 · fonte del testo

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