Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Credito

Istituti o enti di credito

Sottovoce della voce 064 nella classificazione del Massimario

11 massime, da pronunce dal 2 maggio 2025 al 30 giugno 2026

Massime della Corte di cassazione

11 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22405/2026

    Altre aziende di credito

    Cessione bancaria - Disciplina speciale - Inapplicabilità dell'art. 2560 c.c..

    La cessione all'ente-ponte prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, in quanto distinta dalla cessione d'azienda disciplinata dagli artt. 2556 e ss. c.c., non è soggetta alla regola dell'art. 2560, comma 2, c.c., che subordina all'iscrizione nei libri contabili l'acquisizione della posizione debitoria da parte del cessionario.

    Rv. 679096-01Rassegna di giugno 2026, p. 68Art. 39 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio · Art. 2560 c.c. · Art. 2556 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20260/2026

    Altre aziende di credito

    Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti restitutori derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in l.c.a. o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate - Esclusione dalla cessione.

    In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017, sono esclusi dalla cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo i crediti restitutori derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o di obbligazioni subordinate o convertibili delle banche in liquidazione coatta amministrativa o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Successione nel processo

    Rv. 678524-01Rassegna di giugno 2026, p. 47Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9191/2026

    Altre aziende di credito

    Cessione di crediti in massa ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015 - Azione di recupero del cessionario - Licenza ex art. 115 TULPS - Necessità - Esclusione - Requisito di validità della cessione - Esclusione.

    In tema di cessione di crediti in blocco, ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015, il cessionario che agisce per il recupero del credito ceduto, essendone divenuto pieno ed esclusivo titolare, non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi, di cui all'art. 115 TULPS, la quale, peraltro, non integra un requisito di validità dell'operazione, che resta disciplinata dalle norme del diritto privato, con la conseguenza che la sua mancanza al momento del trasferimento non ne determina la nullità.

    Rv. 677571-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 252 ↗Art. 115 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 1260 c.c. · Art. 58 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 106 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3281/2026

    Altre aziende di credito › Vigilanza e controllo

    Sanzioni amministrative irrogate dalla Consob - Soggetti con funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo dell’istituto bancario intermediario - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Sussistenza - Contenuto.

    In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, coloro i quali rivestono funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli istituti bancari sono investiti di un generale dovere di agire informati sulla gestione della società ai sensi dell'art. 2381 c.c. e di obblighi particolarmente incisivi di impedire possibili violazioni, in virtù dei regolamenti e delle circolari delle autorità competenti in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 677306-02Rassegna di febbraio 2026, p. 53 ↗Art. 2381 c.c. · Art. 94 Testo unico intermediazione finanziariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30758/2025

    Altre aziende di credito

    Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Trasferimento delle passività al cessionario - Presupposti - Deroga e prevalenza rispetto alla norma di cui all'art. 2560 c.c. - Sussistenza - Clausole di limitazione della responsabilità del cessionario - Nullità.

    In tema di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, il trasferimento delle passività al cessionario si verifica in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, e non come mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, così derogando all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità, trattandosi di disciplina strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della parte cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedano la limitazione della responsabilità del cessionario.

    Rv. 677071-02Rassegna di novembre 2025, p. 36 ↗Art. 58 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 2560 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22719/2025

    Altre aziende di credito

    Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti restitutori derivanti dalla nullità di contratti di mutuo per violazione dell’art. 2358 c.c.- Inclusione nella cessione.

    In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 sono inclusi nella cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo i crediti restitutori derivanti dalla nullità di contratti di mutuo per violazione dell'art. 2358 c.c.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 675429-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 91 ↗Art. 3 Disposizioni urgenti ((per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio · Art. 2358 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20184/2025

    Altre aziende di credito

    Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Tutela dei crediti in sede ordinaria - Limiti.

    In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Liquidazione coatta amministrativa

    Rv. 675423-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 66 ↗Art. 83 Testo unico in materia bancaria e creditiziaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15670/2025

    Altre aziende di credito

    Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 – Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti esclusi dalla cessione - Individuazione - Criteri.

    In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Successione nel processo

    Rv. 674810-01Rassegna di giugno 2025, p. 16 ↗Art. 3 Disposizioni urgenti ((per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio · Art. 1321 c.c. · Art. 1362 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15678/2025

    Altre aziende di credito

    Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti vantati dagli azionisti delle predette banche - Esclusione - Ragioni.

    In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, i crediti vantati dagli azionisti nei confronti delle predette società bancarie sono da ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a., sia in base alla previsione letterale dell'art. 3, comma 1, lett. b), del predetto d.l., sia in forza di espressa previsione del contratto di cessione medesimo.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Successione nel processo

    Rv. 674811-01Rassegna di giugno 2025, p. 15 ↗Art. 3 Disposizioni urgenti ((per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio · Art. 111 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15678/2025

    Altre aziende di credito

    Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Applicabilità dell’art. 2560 c.c. - Esclusione - Ragioni.

    In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, alla cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a. non si applica l'art. 2560, comma 2, c.c., poiché sia la disciplina legislativa avente a oggetto in generale la cessione delle aziende bancarie in l.c.a., sia la citata disciplina legislativa prevista precipuamente per la liquidazione delle banche venete costituiscono una normativa speciale che, in quanto tale, prevale sulla disciplina generale della cessione di azienda disciplinata dal codice civile.

    Rv. 674811-02Rassegna di giugno 2025, p. 15 ↗Art. 2560 c.c. · Art. 111 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 13, da gennaio 2025 a giugno 2026. Fonti e metodologia

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