[1]Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15)). Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15)).((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15)).((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15)). I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

[2]25

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 marzo 2022, n. 24

25

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, continuano a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio".

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 220/2022

    Questione infondata
    25 ottobre 2022

    È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Aosta, sez. penale, in riferimento all'art. 13 Cost. - degli artt. 1, comma 2, lett. e ), e 4, comma 6, del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, traslata sugli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, come conv., che sanzionano penalmente la condotta di chi, risultato positivo al virus che genera il COVID-19, e sottoposto per tale ragione alla misura della quarantena da parte del sindaco, si allontani dalla propria dimora o abitazione, in assenza di atto motivato dell'autorità giudiziaria, oppure di convalida da parte di quest'ultima. La sentenza n. 127 del 2022 ha già dichiarato non fondato il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato e il rimettente non adduce alcun argomento utile in senso contrario. ( Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44866; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 105/2001 - mass. 26150 ).

    Art. 1 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 · Art. 4 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 · Art. 1 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 · Art. 2 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 127/2022

    Questione infondata
    26 maggio 2022

    Le misure restrittive della libertà di locomozione in tanto rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 13 Cost. (e non dell'art. 16 Cost.) in quanto siano non soltanto obbligatorie (comportino cioè una sanzione per chi vi si sottragga), ma anche tali da richiedere una coercizione fisica (pure se disposte in via generale per motivi di sanità) oppure da comportare l'assoggettamento totale della persona all'altrui potere, vale a dire da compromettere la libertà morale degli individui, imponendo loro una sorta di «degradazione giuridica». ( Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 219/2008 - mass. 32596; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S . 144/1997 - mass. 23255; S.238/ 1996 - mass. 22598; S. 193/1996 - mass. 22522; S. 194/1996 - mass. 22505; S. 143/1996 - mass. 22387; S. 210/1995 - mass. 21483; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 23 del 1975 - mass. 7643, mass. 7644; S. 68/1964 - mass. 2187, mass. 2191 ; S. 30/1962 - mass. 1489, mass. 1490 ; S. 45/1960 - mass. 1082; S. 11/1956 - mass. 41 ; S. 2/1956 - mass. 12 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento all'art. 13 Cost. - degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, come conv., in quanto, sanzionando penalmente l'inosservanza della quarantena imposta al soggetto risultato positivo al virus da Covid-19 con provvedimento dell'autorità sanitaria, non prevedono che tale provvedimento sia convalidato entro 48 ore dall'autorità giudiziaria. La c.d. quarantena obbligatoria è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione, e non quella personale. Diversamente dalle misure penali degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, evocate dal rimettente, il divieto di uscire dalla propria abitazione o dimora non è infatti accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, che impedisca al soggetto di allontanarsi o ne consenta l'arresto in caso di violazione; né determina alcuna degradazione giuridica di chi vi è sottoposto, in quanto si collega alla sola circostanza, del tutto neutra sul piano della personalità morale e della pari dignità sociale, di essersi ammalato a causa di un agente patogeno altamente contagioso e che può essere contratto da chiunque. Pertanto, non solo non vi è alcun obbligo ai sensi dell'art. 13 Cost. che il provvedimento dell'autorità sanitaria sia convalidato dall'autorità giudiziaria, ma di quest'ultimo non vi sarebbe neppure stata la necessità costituzionale. La natura del virus, la sua larghissima diffusione, l'affidabilità degli esami diagnostici fugano, del resto, ogni pericolo di arbitrarietà e di ingiusta discriminazione tale da chiamare in causa il giudice, fermo restando che il malato può far valere le proprie ragioni, in via di urgenza, innanzi al giudice comune, perché ne sia accertato il diritto di circolare, qualora difettino i presupposti per l'isolamento).

    Art. 1 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 · Art. 2 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2022 al 25 febbraio 2025. 110 parole tolte, 80 parole aggiunte.

… marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. tolto: Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo … disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. tolto: All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-16;33~art2 · fonte del testo

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