Art. 56 — Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE

Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e' inserito il seguente: "ART. 13-bis. - 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il permesso di importazione per tre mesi. 2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. 3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.". Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovra' prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Testo vigente dal 7 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128~art56 · fonte del testo

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