La violazione delle disposizioni dell'articolo 1 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 ((, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74)).
Testo vigente dal 13 marzo 2021
