Art. 2 — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto
[1]Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, e' inserito il seguente:
[2]"ART. 9-quater
[3](Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) 1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
- a)aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b)navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina ((e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti));
- c)treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
- d)autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e)autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
- e-bis)((funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio)).
[4]2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
[5]3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
[6]((3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni)). 4.-La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".
Testo vigente dal 2 ottobre 2021
