Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti: «Art. 4-quater ( Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ((ultracinquantenni))). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche' ((agli stranieri)) di cui agli articoli 34 e 35 del ((testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter. 2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta' in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1. Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione ((nei luoghi)) di lavoro). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater ((del presente decreto)), per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) ((,)) del decreto-legge n. 52 del 2021. 2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((e i responsabili)) della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 ((del presente articolo)) sono effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attivita' lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)). 4. I lavoratori ((di cui al comma 1)), nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 ((o risultino)) privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta ((certificazione e, comunque,)) non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del ((...)) decreto-legge n. 52 del 2021. 5. E' vietato l'accesso ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1. 6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

  • a)soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • b)soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  • c)soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter. 3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonche' su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati relativi agli esenti ((,)) acquisiti secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ((,)) comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione. 5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di cui al comma 4. 6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ((entro)) centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata. 8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura ((dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al ((Fondo per le emergenze nazionali)) di cui all'articolo 44 del ((codice della protezione civile, di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Testo vigente dal 9 marzo 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 199/2025

    Questione infondata
    23 dicembre 2025

    La discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso cui assicurare una prevenzione efficace delle malattie infettive deve essere esercitata sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell’assunzione della decisione e lo scrutinio di ragionevolezza deve essere svolto in base alle conoscenze medico-scientifiche disponibili al momento della loro adozione, nonché in considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche sussistenti a quel momento e, in particolare, della gravità e dell’imprevedibilità del decorso della pandemia. (Precedenti: S. 186/2023 - mass. 45777; S. 14/2023 - mass. 45311).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Trib. di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, Cost., dell’art. 1 del d.l. n. 1 del 2022, come conv., nella parte in cui prevede l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, stabilendo altresì per i lavoratori, pubblici e privati, destinatari dell’obbligo vaccinale, la necessità, fino al 15 giugno 2022, di possedere ed esibire una certificazione di vaccinazione o guarigione – c.d. green pass rafforzato – ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, obbligo imposto dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 ai soli lavoratori pubblici dall’art. 1 del d.l. n. 127 del 2021, come conv., tramite il c.d. green pass base. La restrizione dell’obbligo vaccinale ai soggetti ultracinquantenni non determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli infracinquantenni, ma, come emerge anche dai lavori preparatori, risponde a una valutazione non irragionevole delle prove scientifiche, che individuano nei primi i soggetti più fragili ed esposti alla malattia severa, indipendentemente dall’attribuzione di mansioni che comportino il contatto, o meno, con il pubblico. La misura, anche in ragione della sua natura transitoria e della stretta correlazione con l’andamento della situazione pandemica, mira a tutelare in modo non sproporzionato la salute pubblica, riducendo la circolazione del virus, contenendo il carico ospedaliero e assicurando una protezione elevata, quale quella vaccinale – la cui sicurezza è internazionalmente comprovata e che, tramite l’indennizzo in caso di reazioni avverse – comunque rare o molto rare – si configura come un trattamento lecito, dal rischio tollerabile e inidoneo a superare i benefici della vaccinazione. Né la necessità di sottoporsi ogni due giorni al tampone lede la dignità della persona: anche a prescindere dalla genericità delle affermazioni contenute nell’ordinanza di rimessione – ovvero dalla sua contraddittorietà, nel punto in cui indica la sottoposizione a un test di rivelazione del virus come una delle misure alternative volte consentire al lavoratore non vaccinato di espletare la prestazione lavorativa –, il tempo, le modalità e il relativo costo non sono tali da causare tale compromissione, anche considerando la natura meramente transitoria dell’obbligo che, in modo non irragionevole né sproporzionato, realizza, al contrario, il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo, anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati, con il coesistente diritto degli altri e quindi con l’interesse della collettività). (Precedenti: S. 185/2023 - mass. 45786; S. 14/2023 - mass. 45311, 45312, 45313; S. 171/2022 - mass. 44917; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 5/2018 - mass. 39690; S. 118/1996 - mass. 22329; S. 258/1994 - mass. 20856).

    Art. 1 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2022 al 9 marzo 2022. 15 parole tolte, 52 parole aggiunte in 2 capoversi.

… «Art. 4-quater ( Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli tolto: ultra cinquantenni aggiunto: ultracinquantenni). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino … italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche' tolto: ai cittadini aggiunto: agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del aggiunto: testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno … cui al comma 1. Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione tolto: sui aggiunto: nei luoghi di lavoro). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti … giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater aggiunto: del presente decreto, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e … o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis)aggiunto: , del decreto-legge n. 52 del 2021. 2. I datori di lavoro pubblici di … datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021tolto: , aggiunto: e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021tolto: , sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 aggiunto: del presente articolo per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono … luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 aggiunto: del presente articolo sono effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. … effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di lavoro aggiunto: o da soggetti da essi delegati. 4. I lavoratori di cui tolto: ai commi aggiunto: al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o tolto: che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine … con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazionetolto: , e comunque aggiunto: e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di … le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del tolto: medesimoaggiunto: ... decreto-legge n. 52 del 2021. 5. E' vietato l'accesso dei tolto: lavoratori aggiunto: soggetti di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di …

… legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati relativi agli esentiaggiunto: , acquisiti secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei … 17 giugno 2021, n. 87. 4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossioneaggiunto: , comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il … sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tolto: ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore … quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito tolto: con modificazioniaggiunto: , con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 7. ln caso di opposizione alla … Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrateaggiunto: -Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo aggiunto: per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del aggiunto: codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-07;1~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari