Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente: «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione ((, anche in qualita' di discenti,)) o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai ((soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino)) sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la ((verifica del rispetto)) delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. ((Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e' onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni)). 5. I datori di lavoro di cui ((al comma 1 definiscono)), entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che ((i controlli)) siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. ((Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro)). 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata ((di cui al primo periodo)) non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. 7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni ((lavorativi, rinnovabili fino al)) predetto termine del 31 dicembre 2021 ((, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso)). 8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai ((commi 1 e 2)) e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 ((e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500)). 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».

Testo vigente dal 21 novembre 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 2021 al 21 novembre 2021. 20 parole tolte, 134 parole aggiunte.

… i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazioneaggiunto: , anche in qualita' di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti tolto: esenti dalla campagna vaccinale aggiunto: esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare … commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica tolto: sul aggiunto: del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. aggiunto: Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; e' onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni. 5. I datori di lavoro di cui al comma 1tolto: , definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tolto: tali aggiunto: i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con … decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. aggiunto: Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. 6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino … con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata aggiunto: di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. 7. … lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giornitolto: , rinnovabili per una sola volta, e non oltre il aggiunto: lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021aggiunto: , senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. 8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2tolto: , e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme … comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita tolto: in euro da 600 a aggiunto: nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-21;127~art3 · fonte del testo

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