Art. 1 — Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte ((fino al 31 marzo 2022)), termine dello stato di emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:

  • a)limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilita' intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria;
  • b)chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
  • c)limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale;
  • d)applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano; 1
  • e)divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
  • f)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 22 MAGGIO 2020, N. 35;
  • g)limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
  • h)sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
  • h-bis)adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza;
  • i)chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  • l)sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza;
  • m)limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
  • n)limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purche' nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative;
  • o)possibilita' di disporre o di demandare alle competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • p)sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
  • q)sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
  • r)limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
  • s)limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;
  • t)limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
  • u)limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • v)limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
  • z)limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  • aa)limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita';
  • bb)specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
  • cc)divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche' istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
  • dd)obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute;
  • ee)adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
  • ff)predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
  • gg)previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • hh)eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.
  • hh-bis)obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
  • 1)i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
  • 2)i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
  • 3)i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto, assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

1

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica: a) agli operatori sanitari; b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori."

Testo vigente dal 25 dicembre 2021

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 220/2022

    Questione infondata
    25 ottobre 2022

    È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Aosta, sez. penale, in riferimento all'art. 13 Cost. - degli artt. 1, comma 2, lett. e ), e 4, comma 6, del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, traslata sugli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, come conv., che sanzionano penalmente la condotta di chi, risultato positivo al virus che genera il COVID-19, e sottoposto per tale ragione alla misura della quarantena da parte del sindaco, si allontani dalla propria dimora o abitazione, in assenza di atto motivato dell'autorità giudiziaria, oppure di convalida da parte di quest'ultima. La sentenza n. 127 del 2022 ha già dichiarato non fondato il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato e il rimettente non adduce alcun argomento utile in senso contrario. ( Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44866; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 105/2001 - mass. 26150 ).

    Art. 1 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 · Art. 4 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 · Art. 1 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 · Art. 2 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 132/2022

    Questione inammissibile
    31 maggio 2022

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza e per impugnazione di atto non avente forza di legge, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Fano in riferimento agli artt. 2, 4, 13, 16, 77 e 78 Cost. - dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020, come conv., recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Il denunciato art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020 reca un numeroso elenco di possibili misure atte a contrastare la pandemia da COVID-19, mentre il rimettente, nel censurare l'intero comma citato, non spiega se la legittimità di tali misure sia oggetto del processo principale, mancando anche di previamente verificare se le condotte sanzionate in via amministrativa sulle quali verte il giudizio a quo , e precedenti alla data di entrata in vigore del d.l. censurato, fossero, o no, illecite al tempo in cui furono poste in essere. Quanto alla censurata delibera del Consiglio dei ministri, essa non è un atto avente forza di legge soggetto al sindacato incidentale di legittimità costituzionale (art. 134 Cost.). ( Precedente: S. 198/2021 - mass. 44313 ).

    Art. 1 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 31/2022

    Questione inammissibile
    3 febbraio 2022

    Sono dichiarate inammissibili, per carente e contraddittoria descrizione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano in riferimento agli artt. 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE - degli artt. 42, comma 2, 83 e 87 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nonché degli artt. 1 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, come conv., dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, come conv., e dell'art. 263 del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui, con riferimento al periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, prescrivono misure limitative dello svolgimento delle udienze, anche nel settore civile, a seguito della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il rimettente non dà adeguatamente conto dell'evoluzione della disciplina dello svolgimento delle udienze civili tra la "prima" e la "seconda" fase dell'emergenza pandemica, limitandosi a riferire in maniera generica, nonostante gli articolati provvedimenti organizzativi del presidente del Tribunale, l'impossibilità di svolgere l'udienza istruttoria nel giudizio principale per la sola ragione della mancanza di appositi strumenti informatici nell'ufficio, senza tener conto del più articolato quadro normativo della disciplina emergenziale del processo civile e delle possibili opzioni. ( Precedenti: S. 114/2021 - mass. 43914; O. 59/2019 - mass. 40499; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 88/2017 - mass. 39450; O. 92/2015 - mass. 38385 ).

    Art. 122 cura italia · Art. 14 rilancio · Art. 32 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 2020

2020oggi
  1. 25 dicembre 2021 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 23 luglio 2021 — 25 dicembre 2021per 5 mesi
  3. 23 aprile 2021 — 23 luglio 2021per 3 mesi
  4. 31 gennaio 2021 — 23 aprile 2021per 3 mesi
  5. 14 gennaio 2021 — 31 gennaio 2021per 17 giorni
  6. 3 dicembre 2020 — 14 gennaio 2021per un mese
  7. 8 ottobre 2020 — 3 dicembre 2020per un mese
  8. 29 settembre 2020 — 8 ottobre 2020per 9 giorni
  9. 30 luglio 2020 — 29 settembre 2020per 2 mesi
  10. 24 maggio 2020 — 30 luglio 2020per 2 mesi
  11. 30 aprile 2020 — 24 maggio 2020per 24 giorni
  12. 25 marzo 2020 — 30 aprile 2020testo originarioper un mese

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 2021 al 25 dicembre 2021. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 tolto: dicembre 2021. aggiunto: marzo 2022, termine dello stato di emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19~art1 · fonte del testo

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