Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e' costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta. Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art47 · fonte del testo

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