Art. 79 — Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative

Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore gia' divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte gia' pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 71, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per anno di registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere presentata all'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)), entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'ufficio, previo accertamento della conformita' dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell'art. 55. Per gli maggior valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente testo unico sono proroghe a sei mesi da questa. 93 Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell'art. 12 del presente testo unico. L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non e' dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni. La disposizione del comma 4, prima parte, dell'art. 56 ha effetto dal 1 gennaio 1973.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

93

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 586/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    La determinazione forfettaria o automatica del valore dei beni immobiliari, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, introdotta dagli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 che prevedono la non sottoponibilita` a rettifica da parte dell'ufficio dei valori dichiarati in misura non inferiore a 60 volte il reddito dominicale catastale, non contrasta con i criteri direttivi di cui all'art. 7, primo comma, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 in quanto costituisce, fra le tante possibili, non altro che una "semplificazione" del sistema di determinazione dei valori stessi e, neppure, viola l'art. 1 della legge di delegazione 12 aprile 1984, n. 68 il quale fa riferimento alla possibilita` di modificare la legislazione tributaria vigente soltanto per garantire secondo principi unitari il coordinamento sistematico dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge delega per la riforma tributaria e non gia` per impedire l'introduzione di piu` semplici strumenti di determinazione dell'imponibile nell'ambito della disciplina di una singola imposta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 7, primo comma, legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1, terzo comma, legge 12 aprile 1984, n. 68, art. unico legge 24 dicembre 1985, n. 777 - degli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in quanto prevedono, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la determinazione forfettaria dei valori dei beni immobiliari con la conseguente impossibilita` per gli Uffici di sottoporre ad accertamento il valore dell'immobile).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… prima della pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere presentata all'ufficio tolto: del registro aggiunto: dell'Agenzia delle entrate, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art79 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari