Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle

successioni e donazioni), promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio

ed il 19 febbraio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di

Vasto, iscritte ai nn. 223 e 224 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marchesani

Grazia ed avente ad oggetto l'accertamento di valore di alcuni beni

caduti in successione in data 28 agosto 1984, la Commissione

tributaria di primo grado di Vasto con ordinanza del 23 gennaio 1987

(reg.ord. n.223 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 53

e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, l.

17 dicembre 1986, n. 880, che esclude l'applicazione dei criteri di

determinazione del valore degli immobili, previsti nella stessa

legge, per le successioni aperte prima del 1° luglio 1986;

che la Commissione osservava come questi nuovi criteri fossero

previsti nell'art. 8, l. cit., modificativo dell'art. 26 d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 637, e fossero altresì analoghi a quelli previsti

nell'art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per l'imposta di registro;

che, peraltro, mentre per quest'ultima l'art. 79 d.P.R. n. 131

del 1986 stabiliva doversi applicare le nuove disposizioni più

favorevoli ai contribuenti anche per atti anteriori all'entrata in

vigore dello stesso d.P.R. (e purché pendesse ancora una

controversia o l'Amministrazione finanziaria non fosse ancora

decaduta dall'azione), il denunciato art. 11 l. n. 880 del 1986

escludeva, ai fini dell'imposta sulle successioni, tale efficacia

retroattiva. Ciò determinava, ad avviso della Commissione: a) che

l'ammontare dell'imposta di successione variava a seconda del momento

in cui fosse morto il de cuius, così discriminandosi

accidentalmente, e perciò irragionevolmente, i contribuenti (v.

artt. 3 e 53 Cost.); b) che l'Amministrazione finanziaria non poteva

comportarsi imparzialmente, dovendo valutare diversamente lo stesso

bene a seconda che si trattasse di imposta di registro o di

successione (art. 97 Cost.); c) che l'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986

disponeva, per la valutazione dei beni ai fini dell'imposta di

registro, doversi aver riguardo "ai trasferimenti a qualsiasi

titolo... anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto (scil.:

tassato)", restando così incerto se dovesse farsi riferimento ai

trasferimenti tra vivi o a causa di morte: ciò che dimostrava

ulteriormente l'irragionevolezza della norma impugnata;

che le stesse questioni venivano sollevate dalla medesima

Commissione tributaria con ordinanza del 19 febbraio 1987 (reg.ord.

n. 224 del 1987), emessa nel procedimento iniziato da Rocchio Ada;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in

entrambi i giudizi, chiedeva dichiararsi la non fondatezza delle

questioni;

Considerato che per l'identità delle questioni i giudizi vanno

riuniti;

che nulla impedisce al legislatore di valutare in modo diverso

lo stesso bene ai fini di imposizioni, quali quelle di registro e di

successioni, aventi differenti presupposti e finalità;

che, come questa Corte ha già osservato, la discrezionalità

del legislatore è tanto più ampia quando trattisi di dettare

disposizioni transitorie (sent. n. 171 del 1985); va peraltro

osservato che l'impugnato art. 11 l. n. 880 del 1986 non dispone

semplicemente l'irretroattività dei criteri di valutazione degli

immobili stabiliti nella stessa legge, ma favorisce altresì i

contribuenti, disponendo che per le successioni aperte anteriormente

al 1° luglio 1986, purché non vi sia accertamento definitivo, il

valore dell'immobile potrà essere determinato per adesione con una

riduzione pari al 30 per cento dell'accertato;

che il riferimento all'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 - oltre a

non risultare motivato in punto di rilevanza - non considera l'intero

testo dello stesso art. 51, il quale non impone agli uffici

finanziari di tener conto in ogni caso e automaticamente dei

trasferimenti avvenuti nel triennio anteriore all'atto tassato, ma

attribuisce loro ampia discrezionalità nella valutazione del bene

trasferito, avendo riguardo "ad ogni altro elemento di valutazione";

che in definitiva le questioni si rivelano tutte manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n.87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, l. 15 dicembre

1986, n. 880, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.

dalla Commissione tributaria di primo grado di Vasto con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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