Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/2001

Altra decisione · depositata il 04/01/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza

degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421), promosso, con ordinanza emessa il 10 aprile 2000,

dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso

proposto dalla Max Eric di Donati e Lavagno s.s. contro il comune di

Biella, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 aprile 2000, emessa nel corso

di un giudizio promosso da un contribuente per l'annullamento di un

avviso di accertamento, con il quale si era provveduto alla rettifica

in aumento del "valore di un immobile, dichiarato ai fini ICI", la

Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato, in

riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), "laddove non consente al contribuente, a differenza di

quanto stabilito dal testo unico n. 131 del 1986 (Registro), dal

decreto legislativo n. 346 del 1990 (Successioni e donazioni), dal

d.P.R. n. 643 del 1972 e successive modifiche (INVIM), di dichiarare

un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico";

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata,

nel prevedere che "per i fabbricati iscritti in catasto, il valore

costituente base imponibile dell'ICI si determina in modo automatico

applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti

al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori

determinati con i criteri e le modalità previste dal primo periodo

dell'ultimo comma dell'art. 52" del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,

non contempla "deroghe a differenza della legge di Registro che

consente invece di dichiarare un valore inferiore a quello risultante

dal calcolo aritmetico";

che, in tal modo, la disposizione stessa non terrebbe "in

alcun conto le situazioni che, con riferimento alle singole unità

immobiliari, si possono verificare", sì da impedire, inoltre, "allo

stesso comune, destinatario dell'imposta, di discostarsi dal rigido

criterio di valutazione" anzidetto;

che, pertanto, ne deriverebbe, secondo l'ordinanza, un vulnus

agli artt. 24 e 53 della Costituzione, giacché il contribuente "non

è in condizione di potersi difendere dimostrando l'effettivo valore

dell'immobile" e, per altro verso, "l'applicazione dell'imposta su un

valore determinato in base a criteri astratti viola il precetto

costituzionale della imposizione secondo la capacità contributiva";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza

della sollevata questione.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il

legislatore, con l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342

(Misure in materia fiscale), nel dettare una disciplina che incide

sugli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali, ha

previsto, tra l'altro, che, avverso i predetti atti, resi definitivi

per mancata impugnazione (comma 2 del citato art. 74), il

contribuente può proporre, entro il termine di 60 giorni

dall'entrata in vigore della stessa legge, ricorso innanzi al giudice

tributario;

che, pertanto, occorre ordinare, alla luce del menzionato jus

superveniens, la restituzione degli atti al giudice rimettente, al

quale spetta di valutare la persistente rilevanza della sollevata

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria

provinciale di Biella.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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