Art. 195 — Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni

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[1]Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione Sanzioni

[2]Chiunque stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma del precedente art. 194, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave:

  • 1)con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000, se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;
  • 2)con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici. Il contravventore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati, per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, costituiscono impianti radioelettrici anche quelli trasmittenti o ripetitori, sia attivi che passivi, per radioaudizione o televisione, nonche' gli impianti di distribuzione di programmi sonori o visivi realizzati via cavo o con qualunque altro mezzo. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche".

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 226 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo."

Testo in vigore dal 18 luglio 1974 al 17 aprile 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 225/1974

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 1974

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 166, 168, n. 5, 178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), e degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materi…

    Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 1 Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 226/1974

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 1974

    Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 21, primo comma, 41 e 43 della Costituzione, disattendendosi invece le censure prospettate in relazione agli artt. 21, secondo e terzo comma, 76 e 77 della Costituzione.

    Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/1992

    Questione infondata
    24 febbraio 1992

    Manifesta inammissibilità della questione, per non essere la norma impugnata suscettibile di applicazione nel giudizio a quo, essendo stata sostituita dall'art. 30, settimo comma, legge n. 223/1990, prevedente un più favorevole trattamento sanzionatorio. - Sulle norme di cui all'art. 195, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, (sostituito dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) v. sent. n. 237/1984 e ord. nn. 13/1989, 160/1989, 331/1989 e 394/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 30 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 18 luglio 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche".

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 226 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art195 · fonte del testo

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