Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1974 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni),

promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dal pretore di Biella

nel procedimento penale a carico di Sacchi Giuseppe, iscritta al n. 282

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Sacchi Giuseppe;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Giuseppe Sacchi,

imputato del reato di cui all'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

(che ha approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in

materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"), per aver

installato in Biella un impianto di televisione via cavo senza avere

ottenuto la concessione del Ministero delle poste e telecomunicazioni,

il pretore di quella città, con ordinanza 16 maggio 1973, accogliendo

analoga richiesta del difensore dell'imputato, dichiarava rilevante e

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 195 di detto t.u., in riferimento agli artt.

21,41, 43,76 e 77 della Costituzione e disponeva la trasmissione degli

atti a questa Corte per il relativo giudizio.

Nell'ordinanza di rinvio le violazioni delle norme costituzionali

sono così motivate:

1. - Per l'art. 21, in quanto, se si esclude, come mezzo di

manifestazione del pensiero, quello televisivo che, nella società

attuale è divenuto di gran lunga il più diffuso e penetrante, non si

vedrebbe come possa trovare concreta attuazione il principio

fondamentale di libertà sancito da questa norma della Costituzione.

2. - Per gli artt. 41 e 43, in quanto per la televisione via cavo,

dato il suo costo non rilevante e la possibilità di porre in opera

cavi coassiali senza limiti di quantità, non sussiste quella

inevitabilità di costituzione di monopolio od oligopolio privato, che

secondo la sentenza di questa Corte n. 59 del 1960 costituisce uno dei

motivi fondamentali di giustificazione del monopolio statale per la

televisione via etere.

3. - Per gli artt. 76 e 77, in quanto la legge di delega 28 ottobre

1970, n. 775, era limitata al coordinamento ed alle modificazioni ed

integrazioni delle leggi, da raccogliere in testo unico, necessarie al

loro ammodernamento al fine di renderle più accessibili e

comprensibili e, quindi, non poteva essere utilizzata al fine di

estendere il monopolio statale ad una nuova forma di telecomunicazioni

quale quella della televisione via cavo.

4. - Infine, argomentando dal dato di fatto che il Sacchi in data

20 aprile 1971 aveva ottenuto dal tribunale di Biella, ai sensi

dell'art. 1 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, la

registrazione del suo impianto via cavo come "giornale periodico di

informazioni e cronache riprodotte a mezzo video della testata "

Telebiella A 21 TV "" si prospetta la violazione anche del secondo e

terzo comma dell'art. 21 della Costituzione, in quanto il denunziato

art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, richiedendo la concessione e

facoltizzando l'Amministrazione a procedere al sequestro degli impianti

ed apparecchi, contrasta con le disposizioni di quei due commi secondo

le quali "la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o

censura" e non può essere sequestrata se non "per atto motivato

dell'autorità giudiziaria".

Si è costituito in giudizio il Sacchi, il di cui patrocinio, con

memoria depositata il 31 luglio 1973, riproduce, sostanzialmente, la

motivazione dell'ordinanza di rinvio, mettendo in rilievo, per quanto

attiene alla prospettata violazione dell'articolo 76 della

Costituzione, che, comunque, la delega in forza della quale è stato

emanato il t.u. n. 156 del 1973 non si estendeva fino al punto di

consentire la previsione di una nuova ipotesi di reato e conclude

chiedendo che le questioni con tale ordinanza sollevate vengano

dichiarate tutte fondate, anche nel caso che venisse riconosciuto

esistente l'eccesso di delega.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che, con l'atto d'intervento, depositato il 17 agosto 1973, chiede che

le prospettate questioni vengano dichiarate tutte non fondate.

Premesso che nel concetto di "impianto radioelettrico" vanno

comprese sia la TV via etere, sia quella via cavo, in quanto entrambi

questi tipi di trasmissione si fondano sull'utilizzazione di radio

frequenze e si diversificano soltanto per il mezzo usato nella loro

propagazione che avviene nel primo caso attraverso l'etere, nel secondo

mediante l'incanalazione nel cavo, se ne traggono le seguenti

conseguenze:

1. - Poiché anche quello via cavo, per quanto precede, deve

considerarsi "impianto radioelettrico" viene meno il presupposto sul

quale dovrebbe trovar fondamento il denunziato eccesso di delega.

2. - Non sussiste violazione dell'art. 21 della Costituzione sotto

alcuno dei profili denunziati con l'ordinanza di rinvio, sia perché la

libertà di pensiero non può ritenersi compressa o violata per effetto

di limitazione dei mezzi di espressione giustificata o dalla peculiare

natura di tali mezzi o dalla esigenza di composizione con altri

interessi costituzionalmente protetti, sia perché non possono trovare

applicazione in materia di televisione le norme sulla stampa che,

evidentemente, riguardano soltanto l'espressione del pensiero col mezzo

"stampa".

3. - Poiché non è esatto che gli impianti di trasmissione via

cavo siano meno costosi e richiedano minori spese di esercizio di

quelli via etere, mentre l'utilizzazione di un numero ben maggiore di

canali, almeno allo stato, è meramente teorica, sussistono anche per

essa quelle condizioni che rendono necessari monopoli o tutt'al più

oligopoli perché ne sia possibile un'utile gestione, donde anche a

questo mezzo, che dà luogo a servizi d'interesse pubblico, deve

estendersi il monopolio statale, col che viene a cadere la denunziata

violazione degli artt. 41 e 43 della Costituzione.

Con altra memoria, depositata il 17 aprile 1974, il patrocinio del

Sacchi, a confutazione delle deduzioni dell'Avvocatura generale dello

Stato, di cui all'atto d'intervento sopra riassunto, oppone

sostanzialmente quanto segue:

1. - Non è esatto che l'impianto e l'esercizio di trasmissioni

televisive via cavo richiedono l'impiego di capitali così ingenti che

postulano la necessità di monopoli od oligopoli e, quindi, impongono

la stessa disciplina - monopolio statale - dichiarata legittima con la

sentenza di questa Corte n. 59 del 1960.

Al riguardo viene chiarito che lo "studio di produzione" in

edificio già esistente può richiedere un impegno finanziario che si

aggira intorno ai cinque milioni di lire; gli impianti per la

produzione e la diffusione via cavo dei programmi, siano essi in

diretta, registrati o filmati, possono costare intorno ai quindici

milioni di lire; la gestione di una stazione che produca programmi per

la durata giornaliera di circa 90 minuti si aggira sui tre milioni e

mezzo di lire mensili; l'installazione di una rete televisiva via cavo

ha un costo, per singolo abbonato, che si può definire tra le

cinquemila e le diecimila lire.

Si aggiunge che quanto precede è tanto vero che, sull'esempio di

Telebiella A 21 TV, nonostante il divieto dell'impugnato art. 195, si

erano già impiantate, in varie regioni, oltre 20 stazioni televisive

via cavo, nominativamente elencate nella memoria.

Di qui l'inammissibilità e la illegittimità della parificazione

della TV via etere a quella via cavo e dell'assoggettamento anche di

quest'ultima al monopolio statale sotto tutti i profili prospettati

nell'ordinanza di rinvio.

2. - Non è, del pari, esatto che la TV via cavo sia impianto

radioelettrico; di qui il denunziato eccesso di delega che, comunque,

sussiste palesemente per l'introduzione nel testo unico di un nuovo

illocito penale.

Nell'interesse del Sacchi s'insiste, pertanto, nel chiedere che

venga dichiarata la fondatezza delle sollevate questioni di

legittimità costituzionale.

Anche l'Avvocatura generale dello Stato, in data 13 maggio 1974, ha

depositato una memoria con la quale si ribadiscono le già riassunte

deduzioni e se ne aggiungono altre due desunte da fatti nuovi

sopraggiunti (sentenza 30 aprile 1974 della Corte di giustizia della

Comunità europea e l'imminente presentazione alla Camera dei Deputati

del disegno di legge concernente "Nuove norme in materia di servizi

pubblici radiotelevisivi" approvato dal Consiglio dei ministri il 30

aprile 1974).

In sostanza, lo schema logico di tali nuove deduzioni è il

seguente:

a) L'art. 8, ultimo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775,

delegava al Governo la potestà di raccogliere in testi unici le

disposizioni in vigore, concernenti le singole materie "apportando, ove

d'uopo, alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il

loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore

accessibilità e comprensibilità".

L'avere soppresso la menzione delle telecomunicazioni "ottiche" e

compreso nella generalizzata dizione "telocomunicazioni" la televisione

via cavo rientra nel concetto di ammodernamento del testo originario e,

pertanto, costituisce adempimento e non eccesso della delega.

Né si è creata una nuova figura di reato, essendo state soltanto

riprodotte le sanzioni preesistenti.

b) Come risulta dal parere del Consiglio superiore tecnico delle

telecomunicazioni 9 aprile 1974, n. 476 (in atti depositato), motivato

appunto con valutazioni tecniche anche se la utilizzazione dei cavi per

trasmissioni televisive amplierà notevolmente la possibilità di

diffondere i relativi programmi, deve evitarsi, come contrario ai

principi che regolano la economicità e l'impiego coordinato dei

sistemi di telecomunicazione, la possibilità di consentire la

realizzazione di un sistema costituito da una molteplicità di reti, le

quali, finendo con l'interessare tutte la medesima utenza potenziale,

risulterebbero anche sovrapposte.

Di qui la prospettiva razionale, nell'interesse pubblico, di una

estensione della televisione via cavo su base nazionale, che, per

l'enorme potenziale dei sistemi, del costo elevatissimo della loro

realizzazione, della necessità dello sfruttamento ottimale dei mezzi

esistenti e futuri e del diritto di tutti i cittadini di usufruirne,

impone che la sua realizzazione e l'esercizio delle relative reti siano

effettuati con i criteri adottati per i pubblici servizi di

telocomunicazioni, evitando la proliferazione di iniziative isolate e

settoriali.

Tutto ciò, che del resto trova conferma nei sistemi adottati nella

maggior parte dei Paesi europei (Francia, Germania federale,

Inghilterra, Belgio) implica che anche la TV via cavo vada disciplinata

come servizio pubblico d'interesse generale.

Ne consegue la legittimità costituzionale, in riferimento sia

all'art. 21, sia agli artt. 41 e 43 della Costituzione in conformità

con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.

c) Poiché non possono estendersi in materia le disposizioni sulla

stampa viene meno la violazione dell'art. 41 della Costituzione

prospettata sul presupposto di tale estensione.

d) La sentenza 30 aprile 1974 della Corte di giustizia della

Comunità europea, emessa sulla domanda di pronunzia pregiudiziale,

proposta a norma dell'art. 177 del Trattato C.e.e., dal tribunale di

Biella nel procedimento penale innanzi ad esso pendente a carico del

Sacchi, ha riconosciuto che anche la TV via cavo costituisce servizio

essenziale di interesse pubblico.

e) Col disegno di legge concernente "Nuove norme in materia di

servizi pubblici radiotelevisivi", approvato dal Consiglio dei ministri

(del quale è stata depositata copia), si investe il Parlamento della

discussione ed approvazione di vaste ed organiche proposte, che

attengono sia alla struttura degli organi preposti al servizio, sia al

più ampio diritto di accesso all'uso del mezzo radiotelevisivo, sotto

la diretta supervisione della Commissione parlamentare di vigilanza

opportunamente integrata e potenziata.

All'udienza odierna il rappresentante l'Avvocatura generale dello

Stato ha illustrato oralmente le sopra riportate dedizioni, mentre il

patrocinio del Sacchi non è intervenuto. Considerato in diritto :

1. - Il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (che ha approvato il "T.U.

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni"), all'art. 1, nell'elencare i servizi che

appartengono in esclusiva allo Stato, unifica nella sola voce

"telecomunicazioni" tutti i mezzi di comunicazione a distanza che nel

precedente testo unico, approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645,

erano specificamente elencati in mezzi telegrafici, telefonici,

radioelettrici ed ottici.

In relazione a tale riserva esclusiva, l'art. 183 del nuovo testo

unico statuisce che "nessuno può eseguire od esercitare impianti di

telecomunicazioni senza avere ottenuto la relativa concessione" e

l'art. 195 prevede, per chi "stabilisca od eserciti senza la

concessione prescritta, impianti di telecomunicazioni, l'ammenda da

lire 10.000 a lire 100.000 se il fatto non si riferisce ad impianti

radioelettrici, l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da lire 20.000

a lire 200.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici".

All'ultimo comma l'art. 195 stabilisce: "Ai fini delle disposizioni del

presente articolo, costituiscono impianti radioelettrici anche quelli

trasmittenti o ripetitori, sia attivi che passivi, per radioaudizioni o

televisione, nonché gl'impianti di distribuzione di programmi sonori o

visivi realizzati via cavo o con qualunque altro mezzo".

Come si è riferito in narrativa, il pretore di Biella, nel corso

di un procedimento penale a carico di un imputato del reato preveduto

dal citato art. 195 per avere stabilito ed esercitato un impianto di

televisione via cavo, ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale di detto art. 195

del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento agli artt. 21,41,

43,76 e 77 della Costituzione.

Più precisamente il pretore, affermando che, in sostanza, con la

denunciata norma, si è esteso il monopolio statale alla TV via cavo,

contesta la legittimità costituzionale di tale estensione sotto i

seguenti profili:

a) la prescrizione della concessione amministrativa per l'esercizio

di impianti televisivi via cavo e le sanzioni penali per il caso di

esercizio senza concessione, escludendo la libera manifestazione del

pensiero attraverso il mezzo televisivo, sono in contrasto con l'art.

21, comma primo, della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti

di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo

scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché - qualora la

televisione via cavo possa essere assimilata alla stampa - anche con i

commi secondo e terzo dello stesso art. 21;

b) giacché i canali realizzabili mediante cavo sono illimitati e

di costo non rilevante, l'estensione del monopolio statale alla

televisione via cavo, non potendo giustificarsi in base all'esistenza

di un monopolio di fatto dovuto a ragioni tecniche, come per la

televisione via etere, contrasta con gli artt. 41 e 43 della

Costituzione;

c) con la legge 28 ottobre 1970, n. 775, il Governo era stato

delegato a raccogliere in testi unici disposizioni vigenti relative a

procedimenti amministrativi, apportandovi le modificazioni e

integrazioni necessarie per il loro coordinamento al fine di renderle

più accessibili e comprensibili: l'art. 195 eccede tali limiti

poiché, esorbitando dalla delega, include tra gli apparecchi

radioelettrici gli impianti di televisione via cavo, che tali non sono,

ed estende ad essi una normativa che in precedenza non era applicabile,

configurando una nuova ipotesi di reato, in violazione degli artt. 76 e

77 della Costituzione.

In relazione a tali questioni si rileva quanto segue.

2. - Nonostante il pretore di Biella abbia indicato nell'art. 195

del d.P.R. n. 156 del 1973 la norma impugnata, dal contesto

dell'ordinanza di rimessione si rileva che le questioni di legittimità

costituzionale sollevate, investono in via generale la stessa riserva

allo Stato dell'impianto e dell'esercizio di apparecchi di televisione

via cavo, e cioè l'art. 1 del t.u., nella parte in cui ricomprende la

televisione via cavo fra i servizi di telecomunicazione che

appartengono in esclusiva allo Stato e l'art. 183, il quale, anche con

riferimento agl'impianti di televisione via cavo, stabilisce che

"nessuno può eseguire o esercitare impianti di telecomunicazione senza

avere ottenuto la relativa concessione".

Pertanto, ancorché manchi una specifica denuncia di tali norme,

essendo queste implicitamente e univocamente contenute nell'ordinanza

di rimessione, questa Corte - in conformità con la sua costante

giurisprudenza al riguardo - non può esimersi dall'esaminare le

questioni sollevate nella loro effettiva ampiezza.

Ciò premesso, va osservato - anche se nell'ordinanza di rinvio è

prospettato per ultimo ed il patrocinio della parte privata ha chiesto

che in ogni caso vengano esaminate anche le altre questioni - che

pregiudiziale e, se fondato, assorbente è il denunziato eccesso di

delega.

Un tale eccesso, però, non sussiste.

Prima dell'emanazione del d.P.R. n. 156 del 1973, l'art. 1 del r.d.

27 febbraio 1936, n. 645, già riservava allo Stato l'esercizio di

tutti gl'impianti di telecomunicazioni, che i privati potevano

esercitare solo previa concessione amministrativa (art. 166); l'art.

178 (vigente nel testo modificato dall'art. 2 della legge 14 marzo

1952, n. 196) puniva penalmente la lesione di tale riserva, con

sanzioni diverse a seconda che il fatto riguardasse o non riguardasse

impianti radioelettrici. Il nuovo codice postale, mantenendo all'art. 1

la riserva, non ha innovato la precedente disciplina, limitandosi a

dare, con la normativa dettata all'art. 195, una interpretazione

autentica di essa, stabilendo - allo scopo di eliminare ogni incertezza

circa l'applicazione delle sanzioni da esso previste - che tutti

gl'impianti di distribuzione di programmi sonori o visivi vanno

considerati impianti radioelettrici. Non vi è, quindi, violazione

degli artt. 76 e 77 della Costituzione, essendosi il legislatore

delegato limitato ad apportare alla normativa già vigente quelle

interpretazioni necessarie a renderla più comprensibile, come la legge

di delegazione lo aveva autorizzato a fare.

Ugualmente disattese vanno le censure prospettate in riferimento

all'art. 21, commi secondo e terzo, della Costituzione, nel presupposto

che la televisione via cavo possa essere assimilata alla stampa.

Tale presupposto, infatti, non sussiste, in quanto la stampa

presenta caratteristiche peculiari, che ne hanno imposta una specifica

disciplina, la quale non può di per sé estendersi ad altri mezzi di

espressione e comunicazione del pensiero di diversa natura, tra i quali

è da annoverarsi la TV via cavo.

3. - Prima di passare all'esame delle altre questioni prospettate

con l'ordinanza di rinvio, occorre a questo punto precisare che la

differenza pratica di maggior rilievo ai fini del presente giudizio,

fra televisione via cavo e televisione via etere, è data dalla

limitatezza dei canali realizzabili via etere e dall'illimitatezza dei

canali realizzabili via cavo, potendosi questi aumentare

indefinitamente moltiplicando il numero dei cavi, com'è pacificamente

e universalmente riconosciuto.

In Europa la televisione via cavo non ha avuto finora attuazione e

diffusione su vasta scala, essendo ancora allo stato sperimentale ed

incominciando a sorgere solo da poco impianti di un qualche interesse.

Essa ha avuto, invece, un notevole sviluppo in Giappone e negli Stati

Uniti d'America, dove la sua realizzazione è affidata all'iniziativa

privata, previa licenza governativa. In entrambi questi Stati l'impiego

della televisione via cavo è attualmente limitato all'integrazione

della televisione via etere - le cui trasmissioni vengono

fatte pervenire via cavo in località lontane o isolate - nonché a

trasmissioni autonome a corto raggio, interessanti agglomerati urbani.

È di particolare interesse rilevare che negli Stati Uniti, dove è

in atto un largo uso della televisione via cavo e tale mezzo di

comunicazione si va sviluppando da oltre venti anni, le reti di

televisione via cavo hanno tutte carattere locale e le famiglie da esse

servite, alla fine del 1971, non superavano la cifra di 5.900.000 su

oltre 200 milioni di abitanti.

L'ordinanza di rinvio e la parte privata, richiamandosi ai principi

affermati con la sentenza n. 59 del 1960 di questa Corte, a sostegno

della dedotta questione di legittimità costituzionale, pongono appunto

in evidenza che, se anche per la televisione via etere permane tuttora

il limite derivante dagli accordi internazionali vigenti in materia, è

invece possibile realizzare via cavo un numero notevole d'impianti

televisivi. Con la conseguenza che per la televisione via cavo non

sussisterebbe quel pericolo di costituzione di monopoli od oligopoli

privati, di fronte al quale, secondo la citata sentenza, esigenze

prevalenti d'interesse pubblico giustificherebbero il monopolio

statale.

L'Avvocatura dello Stato, per contro, obbietta che il pericolo

dell'oligopolio è insito nel costo degli impianti e vi è un interesse

pubblico a che la televisione via cavo sia realizzata secondo una

prospettiva globale, che eviti dispersione di risorse e "duplicazione"

d'impianti e comprenda, coordinandoli, tutti i sistemi di

telecomunicazione su piano nazionale.

A sostegno di tale tesi è stato allegato un parere del Consiglio

superiore tecnico delle telecomunicazioni, nel quale appunto si afferma

l'opportunità di evitare iniziative settoriali, che darebbero luogo ad

una proliferazione di reti parziali, financo sovrapposte, con

conseguente dispersione di mezzi che andrebbero, invece, convogliati

tutti al fine della realizzazione di un'unica rete nazionale,

comprensiva della totalità degli impianti di telecomunicazioni e non

solo di quelli televisivi.

In relazione a dette affermazioni va rilevato che il costo di un

impianto di televisione via cavo, il quale comprenda l'intero

territorio nazionale o comunque la massima parte di esso, potrebbe

essere talmente elevato da dare luogo a gravi pericoli d'insorgenza di

situazioni monopolistiche od oligopolistiche qualora la sua

realizzazione non resti riservata allo Stato ma sia intrapresa da

privati.

Pertanto le stesse ragioni che in via di principio giustificano il

monopolio statale della radiotelevisione via etere giustificano la

riserva allo Stato degli analoghi servizi via cavo quando questi

assumono le dimensioni innanzi indicate.

Va peraltro aggiunto che siffatta riserva, per essere

costituzionalmente legittima, deve essere accompagnata da una

disciplina che, nei sensi richiesti dalla sentenza n. 225 depositata in

data di oggi, è essenziale per garantire che la gestione sia

indirizzata ai fini in vista dei quali è consentita la sottrazione

alla libera iniziativa dei privati. A tale proposito la Corte rinvia

alle indicazioni contenute in quella decisione non senza aggiungere

che, in relazione alla maggiore disponibilità dei canali di

trasmissione, deve essere dato più ampio spazio al diritto di accesso.

4. - Diverso discorso deve essere fatto per quanto riguarda

l'installazione e l'esercizio di reti radiotelevisive via cavo a raggio

limitato che, per la loro dimensione locale, non integrino, nei sensi

innanzi detti, quella fattispecie per la quale legittimamente può

disporsi la riserva allo Stato.

Invero l'art. 41 della Costituzione statuisce, al primo comma, che

l'iniziativa economica privata è libera. L'art. 43 statuisce che solo

a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente

allo Stato, a Enti pubblici e a comunità di lavoratori o di utenti

determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi

pubblici essenziali, o a fonti di energia, o a situazioni di monopolio

ed abbiano carattere di preminente interesse generale. L'art. 21,

primo comma, statuisce che tutti hanno diritto di manifestare

liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro

mezzo di diffusione.

Orbene, gl'impianti di televisione via cavo a carattere locale non

hanno, entro certi limiti, un costo non sostenibile da singole imprese,

come dimostrano l'esperienza estera e la stessa modesta esperienza

italiana al riguardo. Il che è riconosciuto anche nel sopra menzionato

parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, nel

quale si afferma che, in mancanza della riserva allo Stato, in Italia

gl'impianti di televisione via cavo sarebbero destinati a proliferare,

dando luogo ad una pluralità di reti parziali e non, quindi, a

situazioni di monopolio od oligopolio.

Di fronte a tale situazione, consegue che va rilevata,

limitatamente all'installazione e all'esercizio di reti locali di

televisione via cavo, la carenza di quei fini di utilità generale che

potrebbero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, legittimarne a

norma dell'art. 43 della Costituzione la riserva allo Stato, disposta

dall'art. 1 del d.P.R. n. 156 del 1973, ribadita dall'art. 183 e

sanzionata penalmente dall'art. 195. Non si vede infatti quale

"utilità generale" possa avere, nel nostro ordinamento costituzionale,

inibire, comprimendo l'iniziativa privata, la realizzazione di una

pluralità di reti televisive via cavo, attraverso le quali sia più

largamente attuata la libertà di manifestazione del pensiero sancita

dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione.

Tale "utilità generale", va ulteriormente sottolineato, come non

può essere ravvisata nell'esigenza di evitare il pericolo del

costituirsi di oligopoli privati - il quale non sussiste e comunque,

anche a volere aderire alle opinioni più pessimistiche, non è più

grave di quello esistente per la stampa quotidiana e periodica,

attività questa che nessuno osa pretendere di riservare allo Stato -

così non è neppure ravvisabile nell'opportunità di realizzare il

sopra menzionato progetto, tuttora in fase di elaborazione, di

organizzare un servizio globale di telocomunicazioni. Lo Stato,

infatti, ben può procedere alla sua realizzazione pur senza vietare

gl'impianti locali privati di televisione via cavo e senza comprimere

le libertà garantite dagli artt. 21 e 41 della Costituzione.

Ciò non significa, peraltro, che il legislatore non possa

disciplinare con legge l'installazione e l'esercizio delle reti private

di televisione via cavo, essendo tale installazione od esercizio

strettamente collegati ad interessi generali e dovendo perciò essere

attuati in armonia e non in contrasto con i su detti interessi.

Quindi, anche se non sussistono per le reti locali di televisione

via cavo - come del resto per la generalità delle attività

imprenditoriali - ragioni di "utilità generale" che ne giustifichino

una riserva allo Stato, la loro installazione e il loro esercizio

possono essere senz'altro legittimamente ed opportunamente disciplinati

con legge, in modo da assicurare che, nel rispetto della libertà di

manifestazione del pensiero e d'iniziativa economica, siano

salvaguardati gli interessi pubblici, che, in varia guisa, possono

entrare in giuoco.

All'uopo, pertanto, potrà stabilirsi che sia l'installazione sia

l'esercizio siano subordinati ad autorizzazione amministrativa, da

rilasciarsi ove sussistano le condizioni previste dalla legge.

Naturalmente, quando concorrano tali condizioni, l'autorizzazione

è vincolata e non meramente discrezionale, con tutte le conseguenze

che tale sua natura comporta nel nostro ordinamento.

5. - In conseguenza di quanto fin qui si è detto la riserva allo

Stato dei servizi radiotelevisivi via cavo, così come disposta dalle

norme impugnate, risulta illegittima per il concorso di due

fondamentali motivi: a) perché essa include anche attività che, nei

sensi anzidetti, non possono essere sottratte all'iniziativa dei

privati; b) perché, nella parte di legittima operatività, essa non

soggiace ad una disciplina sufficiente a garantire il raggiungimento

dei fini in vista dei quali la Costituzione la consente.

Va dichiarata, in conseguenza, nei sensi di cui in motivazione,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156, nella parte in cui riserva allo Stato anche l'installazione e

l'esercizio di reti locali di televisione via cavo; dell'art. 183 di

detto decreto, nella parte in cui vieta l'installazione e l'esercizio

di tali reti senza avere previamente ottenuto la relativa concessione;

dell'art. 195 di tale decreto, nella parte in cui punisce tale

installazione ed esercizio senza la previa concessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195

del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (col quale è stato approvato il testo

unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta

e di telocomunicazioni), nelle parti relative ai servizi di televisione

via cavo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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