Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1984 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

183, 184, 195 e 334, primo comma, n. 2, del d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156, (Codice postale e delle telecomunicazioni) modificati dall'art.

45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 promossi con le ordinanze emesse

il 20 dicembre 1977 dal pretore di Firenze, il 30 novembre 1979 dal

pretore di Torino, il 29 marzo e 12 giugno 1980 dai pretori di

Putignano e Modena; il 14 gennaio 1981 dal pretore di Torino, l'11

marzo 1981 dal tribunale di Livorno, il 27 marzo e 15 maggio 1981 dal

pretore di Susa, il 5 ottobre 1981 dal pretore di Reggio Emilia (2

ordinanze) il 31 marzo 1982 dal pretore di Verona, il 3 novembre 1982

dal pretore di Saluzzo, il 1 dicembre 1982 dal pretore di Bologna, il

16 novembre 1982 dal pretore di Terralba e il 13 gennaio 1983 dal

pretore di Morbegno, iscritte rispettivamente al n. 262 del registro

ordinanze del 1978, ai nn. 76, 347, 838, del registro ordinanze 1980,

ai nn. 291, 358, 512, 698, 704, 705 del registro ordinanze 1981 e ai

nn. 460, 916 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 33, 40 e 143 del

registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 222 del 1978, nn. 92 e 166 del 1980, nn. 56, 262, 248,

304 del 1981, nn. 33 e 344 del 1982, nn. 142, 149, 177 e 191 del 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Pieri Piero,

imputato del reato di cui all'art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,

come modificato dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, per aver

attivato un impianto ripetitore dei programmi televisivi della RAI

nella Valle del Mugnone senza la prescritta autorizzazione

ministeriale, il pretore di Firenze, con ordinanza del 20 dicembre 1977

(r.o. 262/78), sollevava una questione di legittimità di tale norma

incriminatrice, assumendone il contrasto con l'art. 3 Cost.

Dopo aver rilevato che la legge n. 103 del 1975, sulla scorta dei

principi posti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del

1974, ha introdotto il regime della concessione per gli impianti di

diffusione radiotelevisiva via etere in ambito locale (c.d. radio

libere) e quello della autorizzazione per gli impianti ripetitori, e

che il primo regime è stato caducato per effetto della successiva

sentenza della Corte n. 202 del 1976, il pretore osservava che in tale

situazione risulta del tutto libera un'attività prima sottoposta a

regole più rigide, e per contro assoggettata ad obblighi (necessità

di preventiva autorizzazione, pagamento di tasse e canoni) penalmente

sanzionati un'attività analoga che sin dal primo esame era sembrata

non creare pericoli di monopolio od oligopolio.

La norma impugnata - strettamente collegata a quella parte della

stessa disposizione dichiarata incostituzionale ed anzi attinente ad un

sistema necessariamente unitario - contrasterebbe quindi, ad avviso

del pretore, col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. E

ciò in quanto, pur essendovi parità di condizioni oggettive

(esercizio di apparati radiotrasmittenti) e pur dovendo le due

situazioni, secondo un'autorevole interpretazione, essere assoggettate

ad un analogo regime di autorizzazione, esse subiscono invece un

trattamento differenziato senza che la disparità sia fondata su

presupposti logici ed obiettivi che ne giustifichino razionalmente

l'adozione.

2. - Della legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificati dall'art. 45 legge 14

aprile 1975, n. 103, dubitava altresì il Pretore di Putignano, con

ordinanza 29 marzo 1980 (r.o. 347/80) emessa pregiudizialmente alla

decisione su una richiesta della P.G. di perquisizione domiciliare,

tendente al sequestro di un apparecchio ricetrasmittente (C.B.) di

debole potenza usato senza concessione. Ad avviso del pretore dette

disposizioni contrasterebbero: a) con l'art. 3 Cost. per essere allo

stato "del tutto libere e esenti da tasse di concessione

l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e

televisiva di potenza assai maggiore"; b) con l'art. 21 Cost., in

quanto le norme impugnate sottopongono ad un regime di concessione

amministrativa il diritto di tutti i cittadini di "manifestare

liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro

mezzo di diffusione": c) con l'art. 10 della Convenzione internazionale

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in

Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 che sancisce la libertà di

espressione e di, "conseguenza", con l'art. 10 della Costituzione.

3. - Intervenendo nel giudizio instaurato con la prima delle

predette ordinanze, l'Avvocatura dello Stato rilevava innanzitutto che

la Corte, nel dichiarare - con la sentenza n. 202 del 1976 -

l'illegittimità costituzionale della disciplina che assoggettava le

attività di diffusione radiotelevisiva via etere in ambito locale al

regime concessorio anziché a quello autorizzatorio, aveva avvertito

che la caducazione del primo non avrebbe implicato l'automatica

applicazione (agli impianti già esistenti) del secondo. Essa avrebbe

invece "reso necessario l'intervento del legislatore per stabilire i

modi e le condizioni di attuazione, in attesa del quale, poiché il

regime di autorizzazione presuppone un vero e proprio diritto perfetto

del richiedente, sarebbero state "inapplicabili sanzioni penali

prevedute per ipotesi diverse anche se analoghe" (cfr. n. 5 sent.

cit.).

Finora l'auspicabile intervento del legislatore non si è

concretizzato, sicché allo stato, le attività ora dette godono di un

anomalo regime transitorio di libertà.

Questa precaria carenza di disciplina delle suddette attività,

già per la sua stessa contingente provvisorietà, non può però

riflettersi, ad avviso dell'Avvocatura, sulla persistente legittimità

della specifica disciplina che la legge del 1975 detta, in armonia con

la ricordata giurisprudenza costituzionale, per altre attività come

quelle inerenti agli impianti ripetitori; e neppure autorizza il

sospetto che la diversità di trattamento possa non essere

giustificata.

Già nelle sentenze nn. 225 e 226 del 1974 - con le quali erano

stati "liberalizzati", rispettivamente, i ripetitori di trasmissioni

estere ed il settore delle reti locali di trasmissione via cavo - la

Corte aveva sottolineato la legittimità (ed anzi l'opportunità)

dell'assoggettamento di tali attività ad un regime autorizzatorio, in

quanto interferenti col monopolio radiotelevisivo statale ed al fine di

coordinarle con questo e tra di loro, a salvaguardia di preminenti

interessi pubblici. Le stesse esigenze erano state poi ribadite nella

sentenza n. 202 del 1976.

Di qui, dunque, da un lato la legittimità dell'attuale disciplina

delle attività inerenti agli impianti di ripetizione - data la loro

incidenza sul limitato numero di bande assegnate all'Italia e la loro

interferenza con il servizio statale, con la c.d. libertà di antenna

nell'ambito locale e con il limite della localizzazione delle attività

private -; e dall'altro, la non ipotizzabilità di una irrazionale

disparità di trattamento per l'eventuale diverso regime di queste

attività rispetto ad altre, come quelle inerenti alle emittenti

private locali, diverse per le implicazioni tecniche e per quelle

giuridiche.

D'altra parte, se la ricordata giurisprudenza postulasse la

necessità di assoggettare le diverse attività ad analogo regime

autorizzatorio, ne discenderebbe non già l'ingiustificatezza della

disciplina cui sono assoggettati gli impianti ripetitori, per i quali

è appunto richiesta l'autorizzazione, bensì del regime transitorio di

libertà del quale provvisoriamente godono le emittenti private locali.

Quanto al contrasto tra un regime di autorizzazione e la libertà

di manifestazione del pensiero (artt. 21 Cost. e 10 Convenzione

Europea), sostenuto dal pretore di Putignano, esso è secondo

l'Avvocatura, smentito dalle sentenze della Corte già ricordate (nn.

225 e 226 del 1974, 202 del 1976), tutte concordi nel ritenere

necessaria una disciplina autorizzatoria.

4. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Cavalli

Giancarlo - imputato del reato di cui agli artt. 183 e 195 d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 legge 14 aprile 1975,

n. 103, per aver installato ed utilizzato nella propria azienda, senza

la prescritta concessione, due apparecchi ricetrasmittenti di debole

potenza - il pretore di Torino sollevava in riferimento agli artt. 3 e

27 Cost., una questione di legittimità costituzionale delle predette

norme, nonché dell'art. 334, primo comma, n. 2 del citato d.P.R. n.

156 del 1973, "nella parte in cui prevedono la pena dell'ammenda e

dell'arresto per chi esercita senza concessione un impianto

radioelettrico ricetrasmittente di debole potenza di tipo portatile in

ausilio a servizi di impresa industriale, e non prevedono alcuna pena

per chi esercita privatamente, senza concessione od autorizzazione,

trasmissioni radio-televisive via etere in ambito locale" (r.o. 76/80).

Il pretore rilevava innanzitutto: che per i servizi radioelettrici,

disciplinati dal Titolo IV della legge 29 marzo 1973 n. 156, vige, in

generale e per la totalità dei casi, il principio del "regime

vincolato"; che, in particolare, sono esercitate in regime di

concessione (art. 183) le trasmissioni e comunicazioni via etere a

mezzo di ricetrasmittenti, anche quando si tratti di apparecchi

radioelettrici di debole potenza (art. 334) installati in ausilio a

servizi di imprese industriali (comma primo, n. 2 del medesimo

articolo); che in mancanza di concessione l'art. 195 d.P.R. cit.

commina la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi e dell'ammenda da L.

200.000 a 2.000.000. Tale regime è, ad avviso del pretore, del tutto

ingiusticato ove lo si raffronti con quello relativo alle trasmissioni

via etere su scala locale che, a seguito della sentenza n. 202 del 1976

della Corte Costituzionale, sono esercitate di fatto dai privati senza

alcuna concessione o autorizzazione, in regime di totale carenza

legislativa (e quindi anche di sanzione penale): e ciò, nonostante che

si tratti di attività di eccezionale importanza che coinvolge

interessi economici e sociali rilevanti, rispetto alla quale le

trasmissioni radioelettriche con apparecchi portatili di debole potenza

sono certamente un minus. Né potrebbe obiettarsi che tale vuoto

legislativo non è stato voluto dalla Corte, che ha anzi postulato la

necessità di disciplinare la materia: in attesa di questa si è

comunque venuta oggettivamente a creare - nell'ambito di una stessa

fattispecie tecnico-giuridica di trasmissione via etere - una

disparità di trattamento tra un'attività meno grave e una più grave,

che può essere eliminata solo rendendo non sanzionabile la fattispecie

meno grave.

Tale normativa sarebbe inoltre in contrasto con il principio di cui

all'art. 27, terzo comma, Cost. (finalità rieducativa della pena) in

quanto - ad avviso del pretore - "colui che si vede condannato per un

fatto meno grave di quello commesso da altri (di eguale natura, ma di

maggiore rilevanza), che rimane impunito perché considerato lecito dal

legislatore, sente una ingiustizia di fondo che toglie alla pena ogni

possibilità di emendarlo".

5. - Nel corso di procedimenti penali relativi all'esercizio senza

autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole

potenza, numerosi altri giudici sollevavano questioni di legittimità

costituzionale delle sopra richiamate disposizioni cui agli artt. 183,

195 e 334, primo comma n. 2 del d.P.R. n. 156/1973 (le prime due nel

testo modificato con l'art. 45 legge n. 103/1975).

Nelle relative ordinanze venivano svolte considerazioni analoghe a

quelle enunciate dal pretore di Torino nell'ordinanza 30 dicembre

1979. L'impugnativa era riferita talora al solo art. 3, talaltra anche

all'art. 27, terzo comma, Cost.. In particolare deducevano la

violazione del solo art. 3 Cost.: il pretore di Susa con due ordinanze

del 27 marzo e 15 maggio 1981 (r.o. 512 e 698/81); il pretore di

Saluzzo con ordinanza del 3 novembre 1982 (r.o. 916/82); il pretore di

Morbegno con ordinanza del 13 gennaio 1983 (r.o. 143/83).

Lamentavano, invece, anche la violazione dell'art. 27, terzo comma

Cost.: il pretore di Modena con ordinanza del 12 giugno 1980 (r.o.

838/80); il tribunale di Livorno con ordinanza dell'11 marzo 1981 (r.o.

358/81); il pretore di Reggio Emilia con due ordinanze del 5 ottobre

1981 (r.o. 704 e 705/81); il pretore di Terralba con ordinanza del 16

novembre 1982 (r.o. 40/83); il pretore di Torino con ordinanza del 14

gennaio 1981 (r.o. 291/81). Va precisato che in quest'ultima ordinanza

venivano censurati gli artt. 184 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,

modificati dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, dei quali si

assumeva altresì il contrasto con l'art. 21 Cost., peraltro col solo

rilievo che la normativa in oggetto impedirebbe la libera

manifestazione del pensiero.

Le ordinanze del Tribunale di Livorno e dei pretori di Reggio

Emilia, Verona e Morbegno erano motivate con un semplice richiamo (per

relationem) a quella in data 30 novembre 1979 del pretore di Torino, o

ad altre analoghe.

6. - L'Avvocatura dello Stato è intervenuta con memorie di tenore

sostanzialmente analogo nei giudizi instaurati con le ordinanze nn. 78

e 347/80, 291, 512, 698 e 705/81, 460 e 916/82, 40/83. In tali

memorie, essa ripeteva i rilievi già svolti in ordine sia alla

necessità di sottoporre a regime autorizzatorio le stazioni di

radiotelediffusione via etere di portata locale, sia

all'inapplicabilità a tali ipotesi, nell'attuale situazione di carenza

di disciplina, delle sanzioni penali previste per ipotesi diverse anche

se analoghe. Rilevava peraltro che proprio la riconosciuta esigenza

dell'autorizzazione statale impedisce che tale situazione possa essere

assunta come parametro al quale rapportare situazioni simili onde

verificarne la conformità al principio di uguaglianza. All'uopo

potrebbe invece valere la disciplina prevista per i ripetitori di

programmi esteri e per le reti via cavo a raggio locale dalle stesse

norme impugnate, che - applicando i principi fissati nelle sentenze

della Corte nn. 225 e 226 del 1974 - sanzionano penalmente l'esercizio

senza autorizzazione di tali attività.

D'altra parte, le esigenze di garanzia del pluralismo

dell'informazione ed, in genere, della libertà di manifestazione del

pensiero, poste a base della sentenza n. 202/76, non possono valere per

le residue ipotesi tuttora previste dal citato art. 195, che riguardano

collegamenti diretti tra determinati apparecchi o stazioni trasmittenti

e riceventi e non trasmissioni destinate ad un pubblico indeterminato:

il che fa escludere che si tratti di una medesima fattispecie

tecnico-giuridica.

Riguardo alla questione posta in riferimento all'art. 27, terzo

comma, Cost., l'Avvocatura osservava che "il fine della rieducazione

del condannato può essere pregiudicato dai presupposti, modi e tempi

della detenzione, non dalla considerazione di temporanei vuoti di

regolamentazione normativa".

7. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Norelli

Giuseppe ed altri, il pretore di Bologna rilevava che, in base alle

risultanze degli atti, l'utilizzazione degli apparecchi radioelettrici

(radiotelefoni) detenuti dagli imputati non poteva essere autorizzata

essendo essi tutti tarati su frequenze già assegnate a terzi

(Ministeri dell'Interno e della Difesa), e che peraltro, la normativa

vigente non considera penalmente illecita l'importazione, la

produzione, la detenzione ed il commercio degli stessi apparecchi

(artt. 320, 398, 399, 402 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e art. 1

legge 22 maggio 1980, n. 209), anche quando si tratta di apparecchi non

omologabili, non commerciabili, e non utilizzabili per le

caratteristiche relative alle frequenze.

Ritenendo tale differenza di trattamento sanzionatorio non

rispondente a criteri di ragionevolezza, il pretore, con ordinanza

dell'1 dicembre 1982 (r.o. 33/83), dichiarava "rilevante e non

manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art.

195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'art. 45 legge 14

aprile 1975, n. 103, nella parte in cui prevede la pena dell'arresto e

dell'ammenda per chi esercita senza autorizzazione un impianto

radioelettrico ricetrasmittente di tipo portatile, per il quale non è

possibile alcuna autorizzazione a causa delle sue caratteristiche, e

non prevede alcuna pena per chi produce, importa, commercia e detiene

analoghi apparecchi".

8. - Intervenendo nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello

Stato osservava che il divieto di costruire, usare ed esercitare

apparecchi radioelettrici che producano emissioni su frequenze o con

potenze diverse da quelle ammesse per il servizio cui sono destinati

era originariamente munito di sanzione penale (ammenda: artt. 399-402

d.P.R. n. 156/1973), e che questa era stata trasformata in sanzione

amministrativa per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (sulla

depenalizzazione dei reati minori), mantenendo poi tale natura sia con

le modifiche ed integrazioni apportate ai suddetti articoli con la

legge 22 maggio 1980 n. 209, sia con la nuova legge di depenalizzazione

n. 689/81 (art. 32).

Ciò premesso, l'Avvocatura rilevava che rispetto a tale normativa,

finalizzata alla tutela dei principi sull'omologazione delle

apparecchiature, è indifferente che l'esercizio dell'apparecchio

radioelettrico sia stato o meno autorizzato, così come è

indifferente, ai fini dell'integrazione della contravvenzione di cui

all'art. 195 cod. postale, che gli apparecchi radioelettrici

utilizzati siano o meno conformi alle speciali prescrizioni dettate per

la prevenzione e la eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni

(v. in tal senso, sent. n. 47 del 1979).

Trattandosi perciò di precetti aventi contenuto e finalità

diverse, il prevedere per l'uno la sanzione penale e per l'altro la

sanzione amministrativa rientra - ad avviso dell'Avvocatura -

nell'ambito di discrezionalità del legislatore; e la questione

dovrebbe quindi essere dichiarata "inammissibile o comunque infondata".

9. - Le ordinanze di rimessione indicate nei precedenti punti,

tutte ritualmente notificate e comunicate, venivano pubblicate,

rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale nn. 222 del 9 agosto 1978

(r.o. 262/78), 92 del 2 aprile 1980 (r.o. 76/80), 166 del 18 giugno

1980 (r.o. 347/80), 56 del 25 febbraio 1981 (r.o. 838/80), 262 del 23

settembre 1981 (r.o. 291/81), 248 del 9 settembre 1981 (r.o. 358/81),

304 del 4 novembre 1981 (r.o. 512/81), 33 del 3 febbraio 1982 (r.o.

698, 704, 705/81), 344 del 15 dicembre 1982 (r.o. 460/82), 142 del 25

maggio 1983 (r.o. 916/82), 149 dell'1 giugno 1983 (r.o. 33/83), 177 del

29 giugno 1983 (r.o. 40/83), 191 del 13 luglio 1983 (r.o. 143/83). Considerato in diritto :

1. - Le quindici ordinanze di rimessione propongono questioni

identiche od analoghe. I relativi giudizi possono, quindi, essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Preliminarmente va osservato che il tribunale di Livorno (r.o.

358/81) ed il pretore di Reggio Emilia (r.o. nn. 704 e 705 del 1981)

sollevano entrambi "questione di legittimità costituzionale degli

artt. 183, 195, 334, primo comma n. 2, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

e successive modificazioni nella parte in cui prevede la pena

dell'ammenda e dell'arresto per chi esercita senza concessione un

impianto radio-elettrico ricetrasmittente di debole potenza, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione".

Nelle tre ordinanze qui considerate manca, peraltro, qualsiasi

motivazione in punto di rilevanza ed il benché minimo accenno alle

fattispecie dedotte nei rispettivi giudizi, così che non è

verificabile la pregiudizialità della questione sollevata. Per

quanto, poi, attiene alla non manifesta infondatezza della questione

stessa, i giudici a quibus si limitano a scrivere che ritengono di

"condividere pienamente le motivazioni di cui all'ordinanza 30 novembre

1979 del pretore di Torino da ritenersi (qui) integralmente riprodotta

(G. U. n. 92 in data 2 aprile 1980)".

Tali essendo le risultanze processuali, in conformità alla

costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo, le ordinanze

nn. 61, 64, 76, 98 e 113 del 1984), deve dichiararsi la manifesta

inammissibilità delle questioni proposte dal tribunale di Livorno

(r.o. n. 358/1981) e dal pretore di Reggio Emilia (r.o. n. 704 e n.

705 del 1981).

3. - All'esame delle questioni sollevate con le restanti dodici

ordinanze di rimessione, giova premettere una sommaria ricognizione

della normativa vigente in materia, quale risultante anche per effetto

delle sentenze di questa Corte.

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di

bancoposta e di telecomunicazioni approvato con d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156, all'art. 1 riservava in esclusiva allo Stato, nei limiti

previsti da quel testo, per quanto qui interessa "i servizi di

telecomunicazioni".

I successivi artt. 183, 184 e 195, compresi nel libro IV (Dei

servizi di telecomunicazioni) titolo I (parte generale) capo I

(disposizioni di carattere generale) e capo II (norme comuni alla

concessione ad uso pubblico e ad uso privato) disciplinavano

l'"Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni -

Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze" (art. 183),

gli "Impianti di telecomunicazioni delle amministrazioni dello Stato e

di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di

persone o cose" (art. 184) nonché l'"Impianto ed esercizio di

telecomunicazioni senza concessione - Sanzione "(art. 185). Infine

l'art. 334, compreso nel titolo IV ("Dei servizi radioelettrici") capo

II ("Concessione di stazioni radioelettriche ad uso privato") Sezione

IV ("Concessione di stazioni radioelettriche di debole potenza"),

disciplina la "Riserva di frequenze, impieghi consentiti".

Con le sentenze n. 225 e n. 226 del 1974 questa Corte ha dichiarato

la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del succitato

T. U. del 1973 "nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione

circolare a mezzo di onde elettromagnetiche", nonché, "nelle parti

relative ai servizi di televisione via cavo".

In ossequio, alle predette pronunzie, l'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103 ha sostituito gli artt. 1, 183 e 195 del citato

testo unico.

È sopravvenuta, infine, la sentenza n. 202 del 1976 con la quale

questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.

1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103 (nuove norme in materia di

diffusione radiofonica e televisiva) "nella parte in cui non sono

consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in

motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione

radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito

locale". Con la medesima sentenza la Corte, a norma dell'art. 27 della

legge 11 marzo 1953 n. 87, ha dichiarato altresì "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 14 della citata legge n. 103 del 1975 nella

parte in cui prevede la possibilità che mediante le realizzazioni di

impianti da parte della società concessionaria siano esaurite le

disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli

accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione".

Quest'ultima sentenza ha, dunque, riconosciuto il diritto di

iniziativa privata per l'installazione e l'esercizio di impianti per le

trasmissioni via etere di programmi radiofonici e televisivi su scala

locale. Nel riconoscere un tale diritto, questa Corte, ha però

affermato anche "la necessità dell'intervento del legislatore

nazionale perché stabilisca l'organo dell'amministrazione centrale

dello Stato competente a provvedere all'assegnazione delle frequenze ed

all'effettuazione dei conseguenti controlli e fissi le condizioni che

consentano l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto in modo che

questo si armonizzi e non contrasti con il preminente interesse

generale (di cui sopra) e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei

doveri ed obblighi anche internazionali, conformi a Costituzione".

Tale esplicito invito al legislatore, perché intervenisse nella

materia de qua, adeguandosi ad una serie di indicazioni specifiche

(intervento presupposto anche nel dispositivo della sentenza) è

rimasto, però, sin qui inascoltato.

Riassumendo e parafrasando quanto esattamente rilevato dal pretore

di Torino (r.o. n. 86/1980) il d.P.R. n. 156 del 1973 e la legge n.

103 del 1975 regolano la materia delle trasmissioni radiofoniche e

televisive in regime o di monopolio o di concessione o di

autorizzazione, mentre per quanto riguarda i servizi radioelettrici di

telecomunicazioni vige il principio del "regime vincolato". Per le

trasmissioni via etere a mezzo di ricetrasmittenti (anche quando si

tratti di apparecchi di debole potenza installati in ausilio a servizi

di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie (art. 334 n.

2 del T. U.) occorre cioè la concessione governativa (art. 322 del T.

U.).

Dalla normativa qui considerata emerge, dunque, una regola

generale, in forza della quale l'installazione, lo stabilimento e

l'esercizio di impianti di telecomunicazioni sono subordinati al previo

ottenimento dell'autorizzazione o della concessione governativa, mentre

la trasmissione via etere su scala locale, esercitata dai privati, per

effetto della citata sent. n. 202 del 1976, è assolutamente libera

nel senso che si svolge, "in regime di totale carenza legislativa".

Si è determinata in tal modo la situazione indubbiamente anomala e

squilibrata, dalla quale prendono le mosse la maggior parte dei giudici

rimettenti.

4. - Comune alle dodici ordinanze, qui considerate è la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R n. 156 del 1973,

nel testo sostituito dall'art. 45 della legge n. 103 del 1975.

Al proposito occorre rilevare che, pure quando nelle denunzie dei

giudici a quibus vengono formalmente coinvolti anche altri disposti del

T. U. del 1973, (con le modificazioni introdotte nel 1975) ed in

particolare gli artt. 183 e 334, primo comma n. 2, il dubbio di

costituzionalità riguarda sempre ed esclusivamente il trattamento

sanzionatorio dettato dal legislatore per le ipotesi contravvenzionali

di cui al predetto art. 195, senza porre in discussione i relativi

precetti. Ciò è vero, non solo e, ovviamente, per l'ordinanza del

pretore di Firenze (r.o. n. 262 del 1978) che censura il solo art. 195

del d.P.R. 156 del 1973, nel testo modificato, ma anche per le restanti

ordinanze.

Così il pretore di Torino (ord. n. 76 del 1980) denunzia "gli

artt. 183, 195, 334, primo comma n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156,

modificato dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103" ma soltanto

"nella parte in cui prevedono la pena dell'ammenda e dell'arresto per

chi esercita senza concessione un impianto radioelettrico

ricetrasmittente di debole potenza di tipo portatile in ausilio a

servizi di impresa industriale e non prescrivono alcuna pena per chi

esercita privatamente senza concessione o autorizzazione, trasmissioni

radiotelevisive via etere in ambito locale".

Il pretore di Modena, a sua volta, (ord. n. 838 del 1980) dubita

della legittimità costituzionale degli artt. 183, 195, 334 d.P.R. 29

marzo 1973 n. 156, modificato dall'art. 45 legge 14 aprile 1975 n. 103,

nella parte in cui prevedono la pena dell'ammenda e dell'arresto per

chi esercita senza concessione un impianto radio- elettrico di debole

potenza in ausilio delle attività professionali sanitarie, e non

prevedono alcuna pena per chi esercita senza concessione o

autorizzazione trasmissioni radiotelevisive via etere, in ambito

locale. In termini anche letteralmente identici la questione è posta

dal pretore di Torino (reg. ord. n. 291 del 1981, in riferimento ad un

impianto radioelettrico ricetrasmittente di tipo portatile), dal

pretore di Susa (r.o. n. 512 e n. 698 del 1981, in riferimento ad un

impianto radioelettrico di debole potenza in ausilio ad attività

sportive), dal pretore di Saluzzo (r.o. n. 916 del 1982 in riferimento

ad un impianto radioelettrico ricetrasmittente di debole potenza) e dal

pretore di Terralba (r.o. n. 40 del 1983 in relazione ad un impianto

radioelettrico ricetrasmittente di debole potenza in ausilio a servizi

di imprese industriali e agrarie).

Sostanzialmente uguali, infine, sono le prospettazioni del pretore

di Verona (r.o. n. 460 del 1982) e del pretore di Morbegno (r.o. n.

143 del 1983) che del resto fanno riferimento tra le altre alle

succitate ordinanze del pretore di Susa e del pretore di Torino.

5. - La questione da decidere (salve le precisazioni seguenti in

questo stesso paragrafo) è essenzialmente quella avente ad oggetto

l'art. 195 del T. U. del 1973, nel testo novellato.

La norma così denunziata punisce (con la sola pena dell'ammenda se

il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici; con la pena

dell'arresto e dell'ammenda se il fatto si riferisce ad impianti

radioelettrici o televisivi via cavo) "chiunque installa, stabilisce od

esercita impianto di telecomunicazione senza aver prima ottenuto la

relativa concessione o l'autorizzazione" (di cui al secondo comma

dell'art. 184 stesso T. U. e richiesta anche per gli impianti

ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri o

nazionali).

Il dubbio di costituzionalità nasce dal confronto che i giudici a

quibus istituiscono tra la situazione qui sopra descritta e quella di

chi "senza concessione o autorizzazione" "esercita privatamente"

"trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale".

Così posta, la questione è chiaramente infondata. Ciò non tanto

in base al rilievo che potrebbe essere giudicato formale per cui la

fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 195 in esame presuppone

l'obbligo del preventivo ottenimento della concessione o della licenza

per l'esercizio delle attività ivi considerate, mentre un tale obbligo

allo stato non sussiste nelle situazioni poste a confronto, per le

quali quindi è del tutto gratuito parlare di esercizio senza

concessione o autorizzazione. L'infondatezza della questione nasce dal

più sostanziale rilievo che il principio di uguaglianza viene invocato

dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la

situazione anomala (e, ci si augura, temporanea) determinata

dall'inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa

Corte come metro di legittimità della regola generale, di cui alla

normativa denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli

impianti di telecomunicazioni subordinati alla concessione o

all'autorizzazione governativa.

Ciò tanto più quando, proprio con la sentenza n. 202 del 1976 la

Corte, lungi dal prospettare una deroga alla predetta regola generale

per l'installazione e l'esercizio di impianti per le trasmissioni

radiotelevisive via etere in ambito locale da parte dei privati, ha,

per quanto di sua competenza, riaffermato l'esigenza di una "previa

autorizzazione statale".

Vero è, del resto, che con la normativa della quale si discute, il

legislatore ha perseguito il fine, più che legittimo, doveroso per lo

Stato democratico, di garantire la funzionalità di servizi essenziali

per la vita del Paese, di impedire il disordine e la sopraffazione nel

campo considerato e di assicurare le condizioni per il rispetto del

principio di uguaglianza.

La questione, dunque, sollevata dai giudici a quibus nei termini

sopra puntualizzati, deve dichiararsi infondata, in coerenza con gli

orientamenti ripetutamente espressi da questa Corte (cfr. sentt. nn. 42

del 1977; 71 del 1979; 162 del 1981; 168 del 1982 e 71 del 1983).

Per concludere sul punto, è bene aggiungere che le argomentazioni

sin qui svolte e la conclusione raggiunta non cambierebbero quand'anche

si dovesse ritenere che i giudici a quibus (con l'eccezione del pretore

di Firenze) abbiano inteso coinvolgere negli incidenti di

costituzionalità non le sole disposizioni sanzionatorie, ma l'intera,

sebbene "incompleta" fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 195

del T.U. del 1973, nel testo novellato, integrandone il precetto con i

disposti di altri articoli del T. U. medesimo.

Ciò perché, anche in siffatta ipotesi non muterebbero i termini e

la caratteristica del confronto istituito dai giudici medesimi per

dedurne la violazione del principio di eguaglianza.

6. - Il pretore di Torino (r.o. nn. 76/80 e 291/81) il pretore di

Modena (r.o. n. 838/80) e il pretore di Terralba (r.o. n. 40/83)

denunziano la disposizione di legge sopra esaminata anche in

riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.

Secondo i giudici a quibus, "colui che si vede condannato per un

fatto meno grave di quello commesso da altri (di uguale natura, ma di

maggiore rilevanza) che rimane impunito perché considerato lecito dal

legislatore, sente una ingiustizia di fondo che toglie alla pena ogni

possibilità di emendarlo" (ord. 76/80 del pretore di Torino, cui sono

sostanzialmente conformi le motivazioni delle altre tre ordinanze in

esame).

Ancora una volta, presupposto della censura è la comparazione

delle due situazioni delle quali si è sin qui discorso.

La questione così proposta è però inammissibile perché

l'invocato art. 27, terzo comma, Cost. "si riferisce propriamente alla

esecuzione della pena in senso stretto" (sent. n. 167/73; cfr. anche

sent. n. 104 del 1982), mentre sfugge al controllo di legittimità

l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui

determinazione è rimessa alla valutazione discrezionale del

legislatore (cfr. sent. n. 22 del 1971 e n. 107 del 1980).

7. - Il Pretore di Bologna (r.o. n. 33/1983) dubita anche egli

della legittimità costituzionale dell'art. 195 del T. U. del 1973, nel

testo novellato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost..

Diversamente da quanto dedotto nelle ordinanze più sopra esaminate

(nn. 4 e 5) il giudice a quo lamenta la disparità di trattamento, a

suo avviso ingiustificato, tra la situazione di chi installa ed

esercita senza autorizzazione - quando l'autorizzazione non sia

concedibile a causa delle caratteristiche dell'impianto - un

apparecchio radioelettrico ricetrasmittente di tipo portatile, che per

questo fatto è punito con pena pecuniaria e detentiva, da un lato, e

la situazione di chi produce, importa, commercia e detiene gli stessi

apparecchi ed è per questo soggetto a sanzione amministrativa,

dall'altro.

Come giustamente eccepisce l'Avvocatura dello Stato, anche questa

questione è inammissibile.

Invero, il fatto della produzione, dell'importazione, del commercio

e della detenzione degli apparecchi in esame "non utilizzabili per le

caratteristiche relative alla frequenza" (come rileva il giudice a quo)

era punito con l'ammenda, ai sensi dell'art. 402, in relazione all'art.

399 del T. U. del 1973. La fattispecie contravvenzionale è stata

depenalizzata con la legge 24 dicembre 1975 n. 706, modificata ed

integrata con la legge 22 maggio 1980 n. 209.

Le due situazioni a confronto derivano, quindi, da scelte

discrezionali del legislatore al quale soltanto spetta di configurare

le ipotesi di reato, determinando la pena per ciascuna di esse, e di

depenalizzare fatti dianzi configurati come reato.

Scelte di politica criminale quali quelle in questione non sono

sindacabili da questa Corte, quando rispondono a valutazioni non

eccedenti i limiti della ragionevolezza, che non sono certamente stati

superati nelle ipotesi considerate.

La questione sollevata dal pretore di Bologna deve pertanto

dichiararsi inammissibile.

8. - Il pretore di Putignano (r.o. 347 del 1980) solleva questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del T. U. del

1973, nel testo novellato, in riferimento, oltre che all'art. 3, primo

comma, nei termini più sopra riferiti, anche agli artt. 21 e 10 Cost.

La questione viene sollevata dal giudice a quo, a seguito della

richiesta di perquisizione domiciliare avanzata dalla Direzione

compartimentale PP.TT. di Bari nei confronti di un soggetto indicato

quale responsabile del reato di cui ai citati artt. 1, 183 e 195 del T.

U. del 1973, "per aver usato un impianto ricetrasmittente di debole

potenza senza la prescritta concessione" governativa: richiesta che,

come risulta dagli atti, traeva origine da una denuncia anonima

relativa a molestie che sarebbero state commesse con l'utilizzazione di

tale impianto.

L'incidente di costituzionalità è stato proposto dal pretore di

Putignano sulla base soltanto della citata richiesta della Direzione

compartimentale PP.TT. di Bari, prima ancora di aver inviato

all'indiziato comunicazione giudiziaria per una specifica ipotesi di

reato e prima di aver compiuto una qualsiasi, sia pure sommaria,

indagine.

Può allora dubitarsi che la questione sia stata sollevata nel

corso di un giudizio, come esige l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n.

87, ma anche a negare fondatezza ad un tale dubbio, si deve riconoscere

che la questione medesima è irrilevante.

Invero, dal "sistema normativo risultante dall'art. 1 della legge

costituzionale n. 1 del 1948 e dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953

si deduce che la pregiudizialità necessaria della questione di

costituzionalità rispetto alla decisione del giudizio a quo va intesa

considerando tale decisione come conclusiva di un itinerario logico,

ciascuno dei cui passaggi necessari può dar luogo ad un incidente di

costituzionalità, ogniqualvolta il giudice dubita della legittimità

costituzionale delle disposizioni normative che, in quel momento, è

chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o la definizione del

giudizio" (sent. n. 53 del 1982).

L'osservanza dei riferiti criteri porta a ritenere che la semplice

denunzia di un fatto di reato, rende meramente eventuale, soltanto

possibile, l'applicazione della norma incriminatrice, i cui

indispensabili presupposti devono ancora essere verificati.

L'incidente di costituzionalità è stato, dunque, proposto

intempestivamente dal giudice a quo che, in quel momento, non era

chiamato ad applicare la norma denunziata bensì a compiere atti di

istruzione probatoria, in applicazione di norme del codice processuale

penale. Ne consegue che le questioni proposte dal pretore di Putignano

vanno dichiarate inammissibili.

9. - Per finire, il pretore di Torino (r.o. n. 291 del 1981)

solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 184 e 195

del T. U. del 1973, nel testo novellato, oltre che in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma (del che ci si è occupati sub

5 e sub 6), anche in riferimento all'art. 21 Cost.

Peraltro la denunzia, formulata nei termini sopra descritti sub 4,

investe, per come si è detto, la norma sanzionatoria e non anche la

norma precettiva.

Ne consegue la inammissibilità della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

- dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334, primo comma, n.

2 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito

con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 sollevate in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. dal tribunale di

Livorno (ord. n. 358 del 1981) e dal pretore di Reggio Emilia (ordd.

nn. 704 e 705 del 1981);

- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

- tutte proposte in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. -: a)

degli artt. 183, 195 e 334, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103 - sollevate dai pretori di Torino (ord. n. 74 del

1980), di Modena (ord. n. 838 del 1980), di Susa (ord. n. 698 del

1981), di Verona (ord. n. 460 del 1982), di Saluzzo (ord. n. 916 del

1982), di Terralba (ord. n. 40 del 1983) e di Morbegno (ord. n. 143 del

1983); b) dei medesimi artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156,

nel testo sostituito con il citato art. 45 legge n. 103/75, sollevata

dal pretore di Susa (ord. n. 512 del 1981); c) del medesimo art. 195,

nel testo come sopra sostituito, nonché dell'art. 184 del citato

d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal pretore di Torino (ord. n. 291

del 1981); d) dell'art. 195 del medesimo d.P.R., nel testo sostituito,

sollevata dal pretore di Firenze (ord. n. 262 del 1978);

- dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale - tutte proposte in riferimento all'art. 27, terzo

comma, Cost. -: a) degli artt. 183, 195 e 334, primo comma, n. 2 del

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con il

citato art. 45 legge n. 103 del 1975, sollevate dai pretori di Torino

(ord. n. 76 del 1980), di Modena (ord. n. 838 del 1980) e di Terralba

(ord. n. 40 del 1983); b) del medesimo art. 195, nel testo sostituito,

nonché dell'art. 184 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973 sollevata dal

pretore di Torino (ord. n. 291 del 1981);

- dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel

testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103,

sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. dal pretore di

Bologna (ord. n. 33 del 1983);

- dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156, tutti nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile

1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 10 e

21 Cost. dal pretore di Putignano (ord. n. 347 del 1980);

- dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 184 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 -

il secondo nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile

1975, n. 103 - sollevata in riferimento all'art. 21 Cost. dal pretore

di Torino (ord. n. 291 del 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari