Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

Art. 195 — Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni

1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000. 2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi. 23 3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 5. Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. 6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche".

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 226 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo."

Successivamente la Corte Costituzionale

5

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1976, n. 205) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale."

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988, n. 1030 (in G.U. 1a s.s. 23/11/1988, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 dello stesso d.P.R. tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziche' tra quelli sottoposti ad autorizzazione".

L. 28 dicembre 1993, n.561

23

La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che non costituisce reato ed e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro la violazione prevista dal comma 2 del presente articolo e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1 della suddetta legge, e' cosi' determinata: in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.

Testo vigente dal 15 gennaio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 225/1974

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 1974

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 166, 168, n. 5, 178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), e degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materi…

    Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 1 Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 226/1974

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 1974

    Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 21, primo comma, 41 e 43 della Costituzione, disattendendosi invece le censure prospettate in relazione agli artt. 21, secondo e terzo comma, 76 e 77 della Costituzione.

    Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/1992

    Questione infondata
    24 febbraio 1992

    Manifesta inammissibilità della questione, per non essere la norma impugnata suscettibile di applicazione nel giudizio a quo, essendo stata sostituita dall'art. 30, settimo comma, legge n. 223/1990, prevedente un più favorevole trattamento sanzionatorio. - Sulle norme di cui all'art. 195, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, (sostituito dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) v. sent. n. 237/1984 e ord. nn. 13/1989, 160/1989, 331/1989 e 394/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 30 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1990 al 15 gennaio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 1993, n.561

    La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che non costituisce reato ed e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro la violazione prevista dal comma 2 del presente articolo e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1 della suddetta legge, e' cosi' determinata: in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art195 · fonte del testo

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