Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/05/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma; 2, primo comma e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove

norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" promosso con

ordinanza emessa il 4 maggio 1982 dal Consiglio di Stato - Sezione VI

giurisdizionale - sul ricorso proposto dalla s.r.l. Belton contro il

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, iscritta al n. 870 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 142 dell'anno 1983;

Visto l'atto di costituzione della s.r.l. Belton nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Maria Alessandra Sandulli per la s.r.l. Belton e

l'Avvocato di Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 30 ottobre 1980 la Belton s.r.l.

adiva il T.A.R. della Lombardia chiedendo l'annullamento del

provvedimento con cui il direttore del Circolo Costruzioni

Telegrafiche e Telefoniche di Milano, in data 3 ottobre 1980,

ordinava la disattivazione di un impianto di radiodiffusione, di

proprietà della ricorrente, che trasmetteva in lingua tedesca, dal

territorio italiano, verso la Svizzera e la Germania.

A fondamento del provvedimento impugnato - adottato nell'esercizio

del potere di autotutela di cui all'art. 195 u.c. d.P.R. 29 marzo

1973, n. 156 - l'amministrazione poneva i seguenti motivi: a)

violazione del divieto di installazione ed esercizio di impianti di

telecomunicazione senza la relativa concessione (art. 195 - rectius:

183 - d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) trattandosi, nella specie, di

trasmissioni radiofoniche che, eccedendo l'ambito nazionale ed,

ampiamente, anche quello locale, sono riservate al servizio pubblico

dagli artt. 1 e 2 l. 14 aprile 1975, n. 103 e concedibili solo ai

sensi del successivo art. 3 stessa legge; b) violazione dell'art. 240

d.P.R. n. 156/73 sul presupposto che le trasmissioni della emittente

in questione provocano disturbi ed interferenze a quelle di altra

emittente radio dell'amministrazione Svizzera, come da quest'ultima

più volte lamentato.

Nel corso del giudizio la ricorrente sollevava, con riferimento

agli artt. 21, 41, 43 Cost., la questione di costituzionalità

dell'art. 2 l. n. 103 del 1975 nella parte in cui riserva al

monopolio statale le trasmissioni radiofoniche verso l'estero, non

ricorrendo nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 43

Cost. (e cioè che si tratti di "servizio pubblico essenziale" e che

sussistano i "fini di utilità generale") per giustificare

l'avvocazione in esclusiva del servizio stesso allo Stato.

Nel rigettare il ricorso con sentenza in data 4 dicembre 1981 n.

1515 il giudice di primo grado rilevava la manifesta infondatezza

della questione sollevata, in quanto le considerazioni svolte dalla

Corte costituzionale per le trasmissioni su scala nazionale (e

particolarmente quelle contenute nella sentenza 202/76) "non possono

non valere anche per quelle su scala internazionale" nel cui ambito

si deve ritenere ugualmente sussistente il pericolo della formazione

di monopoli ed oligopoli privati.

2. - La società proprietaria dell'impianto di radiodiffusione,

ricorrendo in appello al Consiglio di Stato, riproponeva la questione

di costituzionalità dianzi illustrata, estendendola al potere

sanzionatorio previsto dall'art. 195 d.P.R. 156/73 nella parte

concernente la riserva verso l'estero.

Oltre la violazione dei già citati parametri costituzionali, la

ricorrente assumeva che la predetta riserva era anche in contrasto:

a) con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost., in

relazione alle finalità che il legislatore aveva inteso perseguire

(ed espressamente dichiarate nell'art. 1 l. 103/75) riservando allo

Stato, in via di principio, la diffusione radiofonica e televisiva su

scala nazionale; b) con l'art. 10 primo comma Cost. che imporrebbe

l'adeguamento automatico del nostro ordinamento alla norma di diritto

internazionale generalmente riconosciuta che sancisce la libertà di

diffondere il pensiero senza limiti di frontiera (art. 10 convenzione

europea dei diritti dell'uomo).

Il Consiglio di Stato con sentenza non definitiva emessa in data

26 ottobre 1982, n. 508, prendendo le mosse dalla decisione di primo

grado nella quale si dava atto che alcuni dei motivi posti a

fondamento del provvedimento impugnato erano venuti meno avendone la

ricorrente eliminato i presupposti di fatto (ponte radio abusivo,

interferenze con le trasmissioni dell'emittente svizzera), delimitava

l'oggetto del giudizio alla violazione del divieto di diffondere

trasmissioni radiofoniche eccedenti l'ambito locale, senza

concessione. Sul punto, affermava che l'attività svolta

dall'emittente in questione, in quanto rivolta verso paesi esteri,

non sarebbe suscettibile di essere puramente e semplicemente

qualificata come eccedente l'ambito locale, dovendosi ritenere che la

distinzione tra "scala nazionale" e "scala locale" - formulata dalla

giurisprudenza della Corte costituzionale e recepita dal legislatore

(art. 1 primo comma l. 103/75) - sia esclusivamente riferibile alle

trasmissioni diffuse nel territorio italiano e destinate alla

collettività dei cittadini. Decideva, pertanto, di rimettere

all'esame di questa Corte, con separata ordinanza, la relativa

questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente.

3. - Nell'atto di rimessione, coevo alla citata decisione parziale,

il giudice a quo sostiene in punto di rilevanza che l'ordine di

disattivazione trarebbe la sua legittimazione proprio dalla norma che

prevede la riserva allo Stato delle trasmissioni verso l'estero (art.

2 primo comma l. 103/75).

Nel merito ritiene poi non manifestamente infondata la questione

di costituzionalità degli articoli 1, 2, e 45

l. 103/75 nella parte in cui prevedono la predetta riserva (e la

relativa potestà di autotutela) per le trasmissioni verso l'estero,

diffuse circolarmente mediante impianti posti sulla terraferma. Tali

norme, infatti, si porrebbero in contrasto con gli articoli 3, 21, 42

e 43 Cost., in quanto per le trasmissioni dirette verso l'estero non

ricorrono gli stessi requisiti propri delle trasmissioni su scala

nazionale, mancando nella specie il carattere di servizio pubblico

essenziale, di preminente interesse generale, nel significato

attribuitogli dall'art. 1 l. 103/75 e dalle sentenze della Corte

costituzionale n. 202/76 e n. 148/81. Ed è proprio l'assenza di tali

requisiti che non giustificherebbe, sul piano della legittimità

costituzionale, il monopolio statale ed il correlativo parziale

sacrificio della libertà di iniziativa economica e di manifestazione

del pensiero.

Peraltro, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che il

citato articolo 1 vada riferito alle sole trasmissioni su scala

nazionale, l'assenza, nelle attività in questione, dei requisiti

previsti dall'art. 43 Cost. evidenzierebbe un ulteriore profilo di

incostituzionalità consistente nella irragionevole (art. 3 Cost.)

assimilazione, sul piano normativo, delle trasmissioni verso l'estero

a quelle su scala nazionale.

Atteso dunque che l'art. 43 non può giustificare la riserva in

esame, il giudice a quo, ritiene di dover accertare se la stessa

possa fondarsi su altre norme di diritto internazionale alle quali il

nostro ordinamento è tenuto a conformarsi secondo quanto prescrive

l'art. 10 primo comma Cost. In proposito, osserva il Consiglio di

Stato, che non esiste nell'ordinamento internazionale alcuna norma

che contenga un divieto generalizzato di trasmissioni verso l'estero

(non potendosi interpretare in tal senso l'art. 7 par. 423 del

regolamento delle radiocomunicazioni adottato a Ginevra il 21

dicembre 1959 - esattamente riprodotto nell'art. 30 par. 2666 del

nuovo regolamento in vigore dal 1° gennaio 1982 - concepito al solo

scopo di evitare disturbi ed interferenze al servizio di

radiodiffusione del paese confinante o vicino), mentre, a parte

alcune norme che esplicitamente prevedono tale divieto in casi

particolari (stazioni di radiodiffusione a bordo di navi, aeronavi, o

di qualsiasi oggetto galleggiante o aereotrasportato, fuori dei

territori nazionali oppure satelliti orbitanti che debbono diffondere

il meno possibile emissioni su paesi diversi da quello desiderato),

va rilevata la presenza di un principio generale - sancito dall'art.

10 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali - che, assicurando la libertà di

diffondere informazioni ed idee senza ingerenza della pubblica

autorità e senza riguardo alle frontiere, porrebbe in contrasto la

riserva in questione con l'art. 10 primo comma della Costituzione,

tenuto anche conto del fatto che il divieto assoluto che il monopolio

statale comporta (per cui è soltanto ammessa la concessione del

servizio ad una società in totale mano pubblica) non è certamente

assimilabile al regime di autorizzazione amministrativa che l'art.

24, par. 2020, del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni

espressamente impone per le attività di emittenza via etere.

Ed è proprio la necessità di un regime di autorizzazione che ad

avviso del giudice a quo - consente di ritenere giustificato il

permanere del divieto di trasmissioni verso l'estero effettuate fuori

dai territori nazionali (a bordo di navi, aereomobili, satelliti in

orbita...), essendo, in tali ipotesi, se non impossibile almeno di

fatto estremamente difficoltoso il controllo amministrativo.

4. - Si è costituita davanti questa Corte la Belton s.r.l. e ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La società proprietaria dell'emittente radiofonica nel ribadire,

approfondendole, le argomentazioni svolte dal giudice a quo,

aggiungeva che nel caso in esame non era possibile ravvisare quei

"fini di utilità generale" che ai sensi dell'art. 43 Cost.

costituiscono presupposto indispensabile della riserva statale. Ed

infatti, a prescindere dal rilievo che tale "utilità generale" va

valutata in relazione alle esigenze dell'Italia e non può estendersi

fino a coprire gli interessi degli altri paesi, si deve osservare che

per le trasmissioni verso l'estero non è comunque ipotizzabile un

monopolio od oligopolio privato.

Per quanto attiene all'aspetto internazionale, la Belton s.r.l. ha

affermato il contrasto della riserva in questione con l'art. 10 primo

comma Cost. svolgendo, sul punto, considerazioni analoghe a quelle

del giudice a quo.

Infine, in una successiva memoria depositata nei termini, ha

osservato che la riserva allo Stato delle trasmissioni verso l'estero

risulterebbe insostenibile anche alla luce della recente legge n. 10

del 1985, contenente "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni

radiotelevisive". La nuova normativa, infatti, modificando il

precedente regime contenuto nella legge n. 103 del 1975, avrebbe

imposto la coesistenza delle trasmissioni pubbliche e private in

qualsiasi ambito spaziale ad eccezione di quello coincidente con

l'intero territorio nazionale, in relazione al quale, soltanto,

continua a sussistere il monopolio statale. Peraltro, la predetta

legge resterebbe in vigore - in quanto non abrogata e non

incompatibile - limitatamente alla parte concernente la disciplina

del servizio pubblico nazionale, mentre l'unico limite imposto

all'emittenza privata consisterebbe nel divieto di determinare

situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi.

5. - Nel suo atto di intervento l'avvocatura generale dello Stato

ha in primo luogo eccepito l'irrilevanza, nel giudizio a quo, della

questione di costituzionalità. Ed infatti l'ordinanza di

disattivazione non si fonderebbe sull'unico motivo della riserva allo

Stato delle trasmissioni verso l'estero, ma bensì su tre autonomi

motivi, ciascuno idoneo a sostenerla (emissioni eccedenti l'ambito

locale, emissioni verso l'estero, indebito disturbo di emittenti

stranieri). In relazione agli altri due motivi, pertanto, nessuna

efficacia potrebbe avere, ai fini della caducazione dell'atto,

l'eventuale esame di costituzionalità delle norme impugnate.

L'avvocatura eccepisce inoltre la manifesta infondatezza della

questione, che, concernendo trasmissioni eccedenti l'ambito locale e

quindi equiparabili a quelle su scala nazionale, sarebbe già stata

affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con numerose sentenze

e in particolare con le nn. 202/76 e 148/81.

Nel merito ed in relazione all'aspetto attinente alla normativa

internazionale, l'interveniente osserva poi che

l'art. 10 della convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo, prevedendo due importanti deroghe alla libertà di

manifestazione e diffusione del pensiero, consentirebbe agli stati

aderenti di disciplinare i propri servizi radiotelevisivi in regime

monopolistico, in conformità, peraltro, a quanto prevede l'art. 1

del preambolo del trattato di Malaga-Torremolinos che riconosce a

ciascuno Stato il diritto sovrano di regolamentare il proprio sistema

di telecomunicazione.

Sostiene infine l'avvocatura, contrariamente a quanto affermato

nell'ordinanza di rimessione, che l'art. 7 par. 423 del regolamento

delle radiocomunicazioni approvato a Ginevra il 21 dicembre 1959

conterrebbe un divieto generalizzato di trasmissioni verso l'estero e

che, comunque, in tal senso sarebbe stato sempre interpretato nella

prassi internazionale. Considerato in diritto

1. - Nel corso del giudizio di appello relativo all'impugnativa

del provvedimento con il quale il direttore del Circolo costruzioni

telegrafiche e telefoniche di Milano, in data 3 ottobre 1980, aveva

ordinato la disattivazione di un impianto di radiodiffusione di

proprietà della Belton s.r.l. che trasmetteva in lingua tedesca, dal

territorio italiano verso la Svizzera e la Germania, il Consiglio di

Stato ha sollevato - con riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost.

nonché in relazione agli artt. 10, primo comma, della Costituzione e

10, n.1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955

n. 848 - questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,

primo comma, 2, primo comma e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103,

rispettivamente la prima norma, nella parte in cui riservano allo

Stato le trasmissioni verso l'estero mediante impianti di diffusione

circolare radiofonica e televisiva posti sulla terraferma e la

seconda norma, in quanto disponendo in ordine al relativo regime

sanzionatorio.

2. - Il giudice a quo - che con separata sentenza non definitiva,

coeva all'ordinanza di rimessione, aveva dato atto di quanto già

ritenuto nella sentenza di primo grado circa l'avvenuto superamento

in punto di fatto delle altre circostanze sulle quali si sorreggeva

il provvedimento di disattivazione degli impianti - precisa che il

provvedimento in parola trae ormai la sua legittimazione soltanto

dalle norme denunciate che prevedono la riserva allo Stato delle

trasmissioni verso l'estero e la relativa potestà sanzionatoria,

onde la rilevanza ai fini del decidere della dedotta questione di

legittimità costituzionale.

Quanto alla non manifesta infondatezza l'ordinanza di rinvio

sostiene che le norme denunciate si porrebbero in contrasto con gli

artt. 3, 21, 41 e 43 Cost., in quanto per le trasmissioni dirette

verso l'estero non ricorrono gli stessi requisiti propri delle

trasmissioni su scala nazionale, mancando nella specie, per

giustificare il monopolio statale, il carattere di servizio pubblico

essenziale di preminente interesse generale, ai sensi dell'art. 43

Cost. nel significato attribuitogli dall'art. 1 della legge n. 103/75

e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 202 del 1976 e n. 148

del 1981.

Nella ipotesi poi si volesse ritenere che il citato articolo 1

vada riferito alle sole trasmissioni su scala nazionale, la riserva

ora denunciata contenuta nell'art. 2 della legge stessa si porrebbe

in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole

assimilare alla disciplina delle trasmissioni all'interno su scala

nazionale quelle circolari verso l'estero.

D'altronde, secondo il giudice a quo, dato che la materia in esame

è anche oggetto di normativa internazionale, gli accordi

sottoscritti dall'Italia (art. 7 par. 423 del regolamento delle

radiocomunicazioni adottato a Ginevra il 21 dicembre 1950 reso

esecutivo in Italia con d.P.R. 25 settembre 1967 n. 1525 - vigente

all'epoca del regolamento impugnato - riprodotto nell'art. 30 par.

2666 del successivo regolamento adottato a Ginevra il 6 dicembre 1979

e reso esecutivo con il d.P.R. 27 luglio 1981 n. 740) contenenti

alcune limitazioni cui gli Stati devono sottostare nelle trasmissioni

verso l'estero, non possono intepretarsi come espressione di un

divieto generalizzato di tale tipo di trasmissioni, che possa, in

virtù dell'adeguamento automatico previsto dall'art. 10, primo

comma, Cost., giustificare il monopolio statale.

Un divieto del genere, costituente norma restrittiva della

libertà di manifestazione del pensiero, tutelata nella normativa

internazionale dall'art. 19 della dichiarazione universale dei

diritti dell'uomo e dall'art. 10 n. 1, della convenzione europea dei

diritti dell'uomo, si sarebbe potuto ritenere esistente solo se fosse

stato esplicitamente stabilito. Così come lo sono, invece, sia il

divieto previsto dagli artt. 7 par. 422 e 30, par. 2665

rispettivamente del vecchio e nuovo regolamento delle

radiocomunicazioni relativo alla radiodiffusione sonora e televisiva

effettuata a bordo di navi, di aeronavi o di qualsiasi oggetto

galleggiante o aerotrasportato, sia il divieto, posto dall'accordo

europeo di Strasburgo del 1965 reso esecutivo con l. 4 giugno 1982 n.

385, per la repressione delle emissioni di radiodiffusioni effettuate

da stazioni site fuori dai territori nazionali, o infine il divieto

relativo a satelliti orbitanti, per i quali si è convenuto che

debbono tendere a diffondere il meno possibile le emissioni su Paesi

diversi da quelle cui sono dirette (art. 7, par. 428 A del citato

regolamento reso esecutivo nel 1967 e art. 30, par. 2674 del nuovo

regolamento reso esecutivo nel 1981).

Al riguardo l'ordinanza di rinvio precisa che i divieti e le

limitazioni posti da quelle norme, lungi dal costituire espressione

di un divieto generalizzato di diffusione verso l'estero, si

giustificano per il fatto che le trasmissioni effettuate al di fuori

dai territori nazionali, a bordo di navi, aeronavi ecc., si

differenziano, nel trattamento, da quelle effettuate dalla

terraferma, perché, diversamente da queste ultime, non possono

essere sottoposte facilmente ai controlli relativi al regime di

autorizzazione che la normativa internazionale (si veda l'art. 24,

par. 2020 del nuovo regolamento cit.) richiede per tutte le stazioni

di emissione in generale.

Al di fuori dei divieti espressamente previsti e giustificati da

peculiari finalità, la normativa internazionale non contiene dunque,

ad avviso del giudice a quo, un divieto generale di trasmissioni

verso l'estero, essendo tutti gli altri accordi (art. 44, convenzione

di Atlantic City del 1947, resa esecutiva con d.P.R. 27 dicembre 1948

n. 1694; artt. 33, 34 e 35 della Convenzione internazionale delle

telecomunicazioni di Malaga-Torre Molinos del 1973, resa esecutiva

con l. 7 ottobre 1977 n. 790; gli artt. 1, par. 160-163, 6, par.

339-343, 18 par. 1798-1816, 22 par. 1943-1966 del citato nuovo

regolamento reso esecutivo nel 1981) diretti solo ad evitare disturbi

nocivi ed interferenze nei confronti degli altri Stati.

Escluso quindi che sussista una giustificazione del monopolio

statale in base ad un eventuale divieto generalizzante di carattere

internazionale cui l'Italia si sarebbe adeguata ex art. 10, primo

comma, Cost. l'ordinanza di rimessione ravvisa invece un ulteriore

profilo di incostituzionalità delle norme denunciate proprio con

riferimento all'art. 10, primo comma Cost., in relazione all'art. 10

n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955 n.

855 che assicura all'individuo la libertà di espressione del

pensiero senza riguardi di frontiera, con qualsiasi mezzo ivi

comprese le radiodiffusioni e le televisioni.

3. - L'Avvocatura generale dello Stato aveva preliminarmente

eccepito, nell'atto di intervento, l'irrilevanza della questione di

costituzionalità nell'assunto che il provvedimento impugnato dinanzi

al giudice amministrativo si fondava su tre autonomi motivi, ciascuno

di per sé idoneo a sorreggerlo.

Nel corso della discussione il rappresentante dell'avvocatura ha

però ammesso che già dalla sentenza di primo grado risultava che

due di quei motivi erano venuti meno, avendo la ricorrente

spontaneamente eliminato i presupposti di fatto (ponte radio abusivo,

interferenze con le trasmissioni dell'emittente svizzera) e che il

giudizio a quo era rimasto perciò delimitato, quanto all'oggetto, al

profilo relativo al divieto di diffondere trasmissioni radiofoniche

verso l'estero in base alle norme denunciate.

Si è dato perciò atto da parte dell'avvocatura dello Stato della

mancanza dei presupposti su cui si fondava l'eccezione di irrilevanza

che deve quindi ritenersi superata.

Quanto poi al rilievo - cui si è fatto qualche cenno negli

scritti difensivi della parte privata costituita in giudizio relativo

al sopravvenire della legge 4 febbraio 1985 n. 10, che avrebbe

disciplinato in modo diverso la materia delle trasmissioni

radiotelevisive, va precisato che mentre non è compito di questa

Corte valutare se la nuova legge abbia o meno efficacia abrogativa

sulle norme oggetto dell'incidente di costituzionalità, in ogni caso

la norma sopravvenuta non avrebbe nessuna incidenza sul giudizio in

corso in quanto i rapporti del giudizio a quo sono regolati, ratione

temporis, dalle norme denunciate, onde la perdurante rilevanza della

questione di legittimità costituzionale relativa a queste ultime

norme.

4. - Ai fini dell'esame del merito della questione di legittimità

costituzionale sembra utile richiamare alcuni principi affermati

dalla giurisprudenza Costituzionale in tema di monopolio delle

trasmissioni via etere.

La Corte era partita da un originario ordine di idee giustificato

dallo stato delle conoscenze tecniche dell'epoca, così esprimendo

nella sentenza n. 59 del 1960 l'avviso che "data l'attuale

limitatezza di fatto dei canali utilizzabili, la televisione a mezzo

di onde radioelettriche (radiotelevisione) si caratterizza

indubbiamente come un'attività predestinata, in regime di libera

iniziativa, quanto meno all'oligopolio: oligopolio totale od

oligopolio locale, a seconda che i servizi vengano realizzati su

scala nazionale o su scala locale. Collocandosi così tra le

categorie di imprese che si riferiscono a situazioni di monopolio,

nel senso in cui ne parla l'art. 43 Cost., per ciò solo essa rientra

tra quelle che - sempre che non vi ostino altri precetti

costituzionali - l'articolo stesso consente di sottrarre alla libera

iniziativa".

In proposito non era sembrato "arbitrario" che il legislatore

avesse ravvisato "nella diffusione radiotelevisiva i caratteri di

attività di preminente interesse generale, richiesti dall'art. 43"

data "l'altissima importanza che, nell'attuale fase della nostra

civiltà, gli interessi che la televisione tende a soddisfare.....

assumono, - e su vastissima scala - non solo per i singoli componenti

del corpo sociale, ma anche per questo nella sua unità".

Parimenti si era ritenuto che sussistessero anche "ragioni di

utilità generale", consistenti nel sottrarre alla disponibilità "di

uno o pochi soggetti, prevedibilmente mossi da interessi

particolari", i servizi radiotelevisivi, per riservarli allo Stato

che è "istituzionalmente in grado di esercitarli in più favorevoli

condizioni di obiettività, imparzialità, completezza e continuità

in tutto il territorio nazionale".

In questo senso il monopolio statale si era ritenuto non

contrastare col sistema degli artt. 41 e 43 Cost.

Inoltre - essendo i canali televisi all'epoca della sentenza n. 59

del 1960 limitati - l'avocazione allo Stato di quei mezzi di

diffusione del pensiero, non si era ritenuta in contrasto con il

principio di cui all'art. 21 Cost., essendo lo Stato, meglio di

qualsiasi altro soggetto in grado di assicurare, obiettività e

imparzialità. Successivamente con la sentenza n. 225 del 1974 (in

riferimento agli artt. 21, 41 e 43 Cost.), oltre a ribadire quanto

già affermato in quella precedente, del 1960, la Corte ritenne

sussistente un'altra delle tre ipotesi contemplate dall'art. 43 e

cioè il carattere del servizio pubblico essenziale in quanto

destinato a soddisfare un bisogno fondamentale della collettività.

Partendo da queste premesse la Corte ritenne costituzionalmente

illegittimo il monopolio pubblico delle attività inerenti ai c.d.

ripetitori di stazioni estere non ricorrendo il presupposto della

limitatezza dei canali che potesse giustificare una compressione del

principio di cui all'art. 21 Cost.: pertanto nell'ipotesi allora

esaminata, e cioè relativa ai ripetitori di trasmissioni estere, si

affermò che l'esclusiva statale avrebbe ingiustificatamente sbarrato

"la via alla libera circolazione delle idee, 'compromettendo' un bene

essenziale della vita democratica" e finendo "col realizzare una

specie di autarchia nazionale delle fonti di informazioni".

Analogamente, nella coeva sentenza n. 226 del 1974, in relazione

alla televisione via cavo, attesa l'impossibilità di utilizzare

l'argomento della "limitatezza dei canali", si è affermato che la

riserva allo Stato sarebbe giustificata, anche in relazione a tale

tipo di impianti, solo su scala nazionale in ragione del pericolo di

insorgenza di situazioni monopolistiche derivanti dall'alto costo di

un impianto destinato a coprire l'intero territorio nazionale, mentre

libera deve essere la diffusione via cavo su scala locale al riparo

da tale pericolo.

Nel medesimo ordine di idee la sentenza n. 202 del 1976, ha esteso

quest'ultima considerazione alle trasmissioni su scala locale via

etere.

Per queste ultime non può essere invocato, in genere, il

presupposto della limitatezza dei canali né si può far riferimento

ad un elevato costo degli impianti, ed è perciò da riconoscere il

diritto di iniziativa privata: ma data la connessione del servizio

locale con quello su scala nazionale occorre che l'autorizzazione

all'esercizio di tale diritto si armonizzi con l'indicato preminente

interesse generale e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei

doveri ed obblighi anche internazionali conformi a Costituzione.

Nella sentenza n. 148 del 1981 si afferma poi che il pericolo

dell'accentramento in un oligopolio privato dell'emittenza

radiotelevisiva esiste sempre (attraverso per esempio le

interconnessioni ed altri sistemi di collegamento) in relazione ad

una serie di fattori di ordine economico e alla utilizzazione del

progresso della tecnologia. La sentenza aggiunge però che a diverse

conclusioni potrebbe eventualmente giungersi ove il legislatore,

affrontando in modo completo e approfondito il problema della

regolamentazione delle TV private apprestasse una legislazione

anti-trust "non solo nell'ambito delle connessioni delle varie

emittenti, ma anche in quello di collegamenti tra le imprese operanti

nei vari settori dell'informazione incluse quelle pubblicitarie".

Con il regime della riserva statale delle trasmissioni su scala

nazionale - chiarisce ancora la sentenza - non contrasta la diversa

disciplina in materia di emittenti private in ambito locale, sia via

etere che via cavo, e di ripetitori di trasmissioni estere, in quanto

nei primi due casi (locali via etere e via cavo) manca il rischio di

oligopolio mentre nel terzo (ripetitori esteri) la Corte, nella

sentenza ad esso relativa, si era ispirata alla specificità del

settore nei riguardi del quale il monopolio statale si sarebbe posto

tra l'altro "in contrasto con l'esigenza della libera circolazione

delle idee anche sul piano internazionale".

5. - Tenendo presenti tali principi sembra utile sottolineare che,

come precisa l'ordinanza di rinvio, l'art. 1 della

l. n.103 del 1975, definisce la diffusione circolare (cioè quella

destinata indiscriminatamente al pubblico) di trasmissioni

radiofoniche e televisive su scala nazionale come "servizio pubblico

essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto

volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini ed a concorrere

allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai

principi sanciti dalla Costituzione".

Questi aspetti, enunciati nella legge in base alle indicazioni

contenute nella giurisprudenza ad essa precedente della Corte, sono

stati ritenuti dalla giurisprudenza successiva, ed in particolare

dalle sentenze n. 202 del 1976 e n. 148 del 1981, idonei a

giustificare il monopolio statale radiotelevisivo su scala nazionale,

mentre, per le stazioni a carattere locale, diverse sono state le

conclusioni cui è pervenuta la Corte, poiché relativamente ad esse

è stata esclusa la rilevanza di tali aspetti e quindi ritenuto non

giustificato il monopolio statale, sia sotto il profilo del principio

di libertà di diffusione del pensiero (art. 21 Cost.) che sotto il

profilo del principio di libertà di impresa (artt. 41 e 43 Cost.).

Tenuto conto di questi principi, per quel che riguarda l'emittenza

verso l'estero, si deve osservare che se è vero che, sotto il

profilo dell'ambito che tale tipo di emittenza si prefigge di

raggiungere, essa non è assimilabile a quelle locali, si è

tuttavia, in presenza di aspetti e situazioni diverse da quelli che

la giurisprudenza costituzionale testé illustrata ha preso in

considerazione per giustificare il monopolio statale delle

trasmissioni su scala nazionale. Difatti, potenziale destinataria di

quest'ultimo tipo di trasmissioni è la generalità dei

cittadini-utenti nei cui confronti lo Stato deve assicurare il

diritto alla informazione, promuovendo appunto, con il riconoscimento

dell'emittenza quale servizio pubblico essenziale di preminente

interesse generale, lo sviluppo sociale e culturale della

collettività.

Quando invece potenziale destinataria della diffusione circolare

non è la generalità di coloro che stabilmente risiedono nel nostro

paese, non può certo parlarsi di una collettività di cittadini

verso i quali lo Stato debba assicurare il diritto alla informazione,

venendo così meno la ragione fondamentale che la Corte ha preso in

considerazione per giustificare il monopolio pubblico.

Se quindi le trasmissioni verso l'estero non possono essere

assimilate né a quelle locali né a quelle su scala nazionale, non

può condividersi l'assunto della avvocatura quando sostiene che la

questione sarebbe manifestamente infondata, in quanto già risolta,

sia pur implicitamente, con le sentenze n. 202 del 1976 e n. 148 del

1981. In contrario si deve osservare che queste ultime sentenze si

sono occupate, la prima, delle emittenze locali negando che per esse

possa giustificarsi il monopolio statale, e la seconda di quelle su

scala nazionale, affermandone la legittimità con riferimento alla

esigenza di evitare concentrazioni oligopolistiche e ciò, anche a

prescindere dalla limitatezza dei canali o dei costi da sopportare.

6. - Nell'atto di intervento l'avvocatura generale dello Stato

tende in verità, più propriamente, a legittimare il monopolio

pubblico delle trasmissioni verso l'estero riferendosi

prevalentemente ad obblighi internazionali che il nostro Stato

avrebbe sottoscritto o che, comunque, direttamente vincolerebbero il

nostro ordinamento in virtù del primo comma dell'art. 10 Cost.

In proposito, però, la Corte ritiene in primo luogo fondato il

punto di vista espresso nella ordinanza di rinvio, circa

l'impossibilità di rinvenire una norma di carattere generale, sia

consuetudinaria che pattizia, la quale possa dirsi espressiva di un

divieto assoluto di trasmissioni verso l'estero.

D'altronde se fosse riscontrabile l'esistenza di una norma del

genere essa potrebbe se mai giustificare non il monopolio - che si

porrebbe in aperto contrasto con il divieto generalizzato, lasciando

pur sempre aperta agli impianti pubblici la possibilità

(contrastante con tale ipotetico divieto) di trasmettere verso

l'estero - bensì una norma statale di divieto assoluto per questo

tipo di trasmissioni.

Il fatto invece che il legislatore italiano abbia posto una norma

di riserva, denota il suo convincimento della mancanza

nell'ordinamento giuridico internazionale di un divieto generalizzato

di diffusione al di là dei confini.

Del resto che il suddetto ordinamento non contenga un generale

divieto è altresì desumibile, dalla prassi internazionale che,

salvo che in tempo di guerra, si è sempre ad oggi espressa nel senso

della tolleranza.

Infine è da rilevare che tutti gli accordi internazionali e

segnatamente quelli menzionati sia nell'ordinanza di rimessione che

negli scritti difensivi dell'avvocatura dello Stato, di cui si è

fatto cenno in precedenza, hanno come fine quello di porre

reciprocamente agli Stati limitazioni specifiche. Il che denota che

ci si muove in un ambito che presuppone proprio la mancanza di un

divieto generalizzato, perché se questo esistesse non vi sarebbe la

necessità di imporre limitazioni particolari.

7.1. - Una volta escluso che sussista un norma di diritto

internazionale nel senso di un divieto generale di trasmissioni oltre

confine, rispetto al quale - come già detto - apparirebbe comunque

incongruo il monopolio statale, perché in contrasto con il divieto

stesso, occorre ancora verificare se dalle norme internazionali di

carattere pattizio aventi ad oggetto le indicate specifiche

limitazioni sia desumibile l'esistenza di una norma che escluda

l'emittenza privata verso l'estero e che imponga perciò agli Stati

l'adozione del monopolio pubblico per questo tipo di trasmissioni.

In primo luogo, se gli accordi sottoscritti avessero tale portata

limitativa, su di essi dovrebbe fondarsi una pretesa di ciascuno

degli Stati aderenti ad esigere dagli altri il rispetto dell'obbligo

di escludere le emittenti private e di consentire per questo tipo di

trasmissioni solo il monopolio pubblico, pretesa questa che non

risulta mai essere stata avanzata in tali termini né dal nostro

Stato, né dagli altri nei nostri confronti.

I più importanti di tali accordi possono qui essere

analiticamente esaminati proprio per verificare se le loro finalità

giustifichino o addirittura impongano la denunciata esclusione.

Per cominciare da quelli invocati dalla avvocatura dello Stato, va

preso in esame l'art. 1 della convenzione internazionale delle

telecomunicazioni adottato a Malaga-Torre Molinos il 25 ottobre 1973

e resa esecutiva in Italia con la legge 7 ottobre 1977 n. 790.

Tale disposizione, nell'enunciare che scopo della convenzione è

quello di facilitare le relazioni tra i popoli mediante il buon

funzionamento delle telecomunicazioni riconosce "pienamente a ciascun

paese il diritto sovrano di disciplinare le proprie

telecomunicazioni".

Essa quindi lascia impregiudicata la scelta da parte di ogni Stato

contraente del regime al quale sottoporre il proprio sistema di

telecomunicazioni, comprese le trasmissioni trasnazionali, nel

conseguimento comunque del fine comune di facilitare le relazioni tra

i popoli mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni.

Dalla norma invocata dunque non sembra lecito ricavare né la

previsione di un vero e proprio obbligo dello Stato contraente di

riservare tali trasmissioni al monopolio pubblico, né all'opposto,

un favor per un regime di totale liberalizzazione.

7.2. - Passando ad esaminare la norma di cui all'art. 7 par. 423

del regolamento di Ginevra ratificato dall'Italia nel 1967 (poi

trasfusa nell'art. 30 par. 2666 del successivo regolamento di

Ginevra, ratificato nel 1981) la quale impone limiti di potenza alle

stazioni che trasmettono all'interno di ciascuno Stato, essa appare

posta, come ha anche chiarito la dottrina che se ne è occupata, non

in funzione delle trasmissioni verso l'estero, ma allo scopo di

impedire che sulle frequenze inferiori a 5.060 kHz o superiori a 41

MHz la potenza delle stazioni di radiodiffusione oltrepassi (tranne

nella banda 3.900-4.000 kHz) il valore strettamente necessario ad

assicurare economicamente un servizio nazionale di buona qualità

entro le frontiere del paese considerato.

La norma dunque ha il solo scopo di evitare che le trasmissioni

interne possano provocare interferenze o disturbi nocivi oltre i

confini (al di là di quelli indispensabili) e quindi non potrebbe

essere invocata per desumerne un vincolo di carattere internazionale

che imponga al nostro Stato il monopolio pubblico delle trasmissioni

verso l'estero.

In altri termini l'obbligo che da tale norma deriva per gli Stati

- e cioè quello di evitare che le emittenze in genere possano

produrre disturbi nocivi, quando ciò non sia indispensabile per

assicurare economicamente un servizio nazionale di buona qualità, -

riguarda ogni tipo di trasmissioni e non ha specifica attinenza con

il regime di quelle con l'estero.

7.3. - L'avvocatura, sia pur con un generico cenno, sostiene che

la possibilità per ciascuno Stato di sottoporre a regime

monopolistico le trasmissioni verso l'estero dovrebbe riconoscersi

"ove solo si correli" la norma del regolamento delle

radiocomunicazioni di Ginevra (art. 7 par. 423, regolamento

ratificato nel 1967 e art. 30 par. 2666 regolamento ratificato nel

1981) con il preambolo del trattato di Malaga-Torre Molinos -

ratificato in Italia nel 1977 con la legge n. 790 - e con l'art. 10

della convenzione dei diritti dell'uomo.

In proposito va rilevato però che, da una parte, l'art. 1

(rectius: preambolo) del predetto trattato, non contiene, come si è

già detto, principi di per sé limitativi nei confronti dei soggetti

diversi dagli Stati e, dall'altra, l'art. 10 della convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo (firmata a Roma nel 1950 e resa

esecutiva in Italia nel 1955 con la legge n. 848), addirittura si

pone come espressione di un tendenziale principio di pluralismo

quando riconosce il diritto di ogni persona alla libertà di

espressione inclusa quella "di ricevere o di comunicare informazioni

o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e

senza considerazioni di frontiera", al riguardo precisando che tale

diritto "non impedisce che gli Stati sottopongano ad un regime di

autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di

televisione".

Le considerazioni delle norme internazionali contenenti gli

specifici divieti in precedenza illustrati e di quelle più generali

testé enunziate permette di concludere che, nel quadro

internazionale, da un lato non emerge un obbligo di monopolio

pubblico per le trasmissioni trasnazionali e dall'altro che un regime

che prevedesse la gestione delle trasmissioni da parte di soggetti

diversi da quello pubblico, potrebbe sottoporre queste ad un sistema

di autorizzazione e controlli.

7.4. - Appare poi utile l'esame della norma richiamata

nell'ordinanza di rimessione e contenuta nell'art.7,

par. 428 A e 30, par. 2674, rispettivamente del vecchio e del nuovo

regolamento delle radiocomunicazioni adottati a Ginevra e resi

esecutivi in Italia, il primo, con d.P.R. del 1967, n. 1525 (vigente

all'epoca del provvedimento impugnato) ed il secondo con d.P.R. del

1981 n. 740, attualmente in vigore.

In base a tale norma, quando si definiscono le caratteristiche di

una stazione spaziale di radiodiffusione via satellite, tutti i mezzi

tecnici disponibili devono essere utilizzati per ridurre al minimo

l'irradiamento sui territori di altri paesi, salvo accordi fra

questi.

Orbene, a parte che la norma predetta è esclusivamente riferita

alle trasmissioni via satellite, laddove la norma oggetto

dell'incidente di costituzionalità riguarda le trasmissioni dalla

terraferma, tuttavia la sua portata è tale da non poterla certo far

apparire come espressiva di un divieto generalizzato per i privati di

trasmettere verso l'estero, così da giustificare il monopolio

statale.

Né, altresì, una portata del genere potrebbe attribuirsi, come

rettamente ritenuto nell'ordinanza di rimessione,

all'accordo di Strasburgo del 1965, ratificato in Italia con legge n.

375 del 1982, diretto alla repressione delle emissioni di

radiodiffusioni effettuate da stazioni poste sulla terraferma e fuori

dai territori nazionali. Trattasi di un obbligo avente un contenuto

specifico - in attuazione dei divieti contenuti negli artt. 7 par.

422 e 30 par. 2665, rispettivamente del vecchio e del nuovo

regolamento di Ginevra già citati - con lo scopo di vincolare gli

Stati contraenti a reprimere penalmente le trasmissioni effettuate

dalle stazioni c.d. "pirata".

Tale obbligo è anch'esso chiaramente dettato dalla considerazione

che le trasmissioni irradiate dal di fuori dei territori nazionali e

da piattaforme mobili non potrebbero efficacemente essere sottoposte

ad un regime di autorizzazione e di controlli da parte di ciascuno

Stato, in modo da garantire il rispetto delle limitazioni e dei

divieti contenuti in accordi sottoscritti dagli Stati per evitare

reciprocamente disturbi nocivi.

Nessun riflesso, sul terreno delle limitazioni soggettive, può

perciò inferirsi dalle norme richiamate apparendo esse chiaramente

ispirate a finalità differenti da quella di escludere i soggetti

diversi dagli Stati dalle trasmissioni verso l'estero. Anzi è

proprio il contenuto dell'obbligo testé enunciato che suppone

l'accesso di soggetti diversi dagli organismi pubblici a questo tipo

di trasmissioni, perché impone agli Stati di impedire che esse

possano essere irradiate da stazioni che non consentano un adeguato

controllo.

7.5. - Alle stesse conclusioni conduce il contenuto dell'accordo

di Atlantic City del 2 ottobre 1947 (reso esecutivo in Italia con

d.P.R. 27 dicembre 1948 n. 1694) il cui art. 44, nello stabilire che

le stazioni devono essere impiantate ed esercitate in modo da non

arrecare disturbi nocivi, impegna gli Stati a vigilare affinché le

imprese private da essi riconosciute o debitamente autorizzate

osservino quelle prescrizioni. Tale disposizione, volta com'è ad

assicurare che le trasmissioni nazionali non provochino interferenze

nocive su quelle diffuse all'interno di Stati esteri, non può essere

intesa come preclusiva nei confronti dei privati della possibilità

di effettuare, in regime di autorizzazione, trasmissioni

transnazionali.

8. - Il descritto panorama delle norme contenute in accordi

internazionali non si presenta dunque né come espressione di un

generale divieto di emittenza verso l'estero né come espressione di

un principio volto ad escludere i privati da tale tipo di emittenza.

Le norme in parola, invece, in quanto riconoscono "il diritto

sovrano" degli Stati per quel che riguarda la rispettiva disciplina

interna implicano che, dal punto di vista internazionale, debbano

essere rispettati solo gli obblighi specificamente previsti dagli

accordi esistenti (che, come si è rilevato, non riguardano le

trasmissioni da e verso l'estero), rimanendo per il resto il nostro

Stato libero di atteggiare la propria disciplina interna osservando

soltanto i propri principi costituzionali.

9. - Nell'illustrare per sommi capi le linee tracciate a

quest'ultimo riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte, si è

rilevato come in essa si sia sempre manifestata con forme e contenuti

diversi, la primaria esigenza di garantire in materia di radio e

telediffusione il principio del pluralismo.

Relativamente alle trasmissioni oltre confine non può

disconoscersi però come si manifestino taluni aspetti peculiari che

attengono all'esigenza della migliore collocazione possibile del

nostro paese nel quadro della comunità internazionale. Trattasi

dell'esigenza del mantenimento dei rapporti con gli altri Stati che

potrebbero essere turbati sia dal contenuto di certi tipi di

trasmissione, ritenute dal nostro Stato compromettenti per la

politica estera o tali da poter suscitare la protesta dei paesi

destinatari, sia dalla mancata osservanza dei sopraindicati divieti

specifici, diretti ad evitare disturbi ed interferenze nocive.

Queste, nel settore delle trasmissioni oltre confine, potrebbero

manifestarsi nei confronti degli altri paesi con una intensità

maggiore che non relativamente alle trasmissioni dirette all'ambito

interno, in misura cioè da richiedere una più attenta sorveglianza,

proprio per garantire il mantenimento di buoni rapporti

internazionali.

Orbene, se tali aspetti non possono indurre a considerare il

monopolio pubblico come l'unica forma in grado di preservare i

fondamentali interessi generali che vi sono connessi, d'altra parte,

un indiscriminato principio di libertà o comunque di attenuata

ingerenza degli organi pubblici (sufficiente per l'emittenza locale,

in relazione alla quale va soltanto accertata la sussistenza di certi

requisiti previsti da norme di carattere tecnico), potrebbero

risultare inidonei ad ovviare a possibili lesioni degli interessi

pubblici anzidetti eventualmente causati dalle trasmissioni dirette

oltre confine.

D'altronde l'alternativa non sembra porsi necessariamente ed

esclusivamente tra il monopolio pubblico e conseguente regime di

concessione da un lato e dall'altro il riconoscimento di un diritto

soggettivo a tale tipo di trasmissioni, esercitabile cioè a seguito

di autorizzazione subordinata al solo accertamento dei requisiti di

carattere tecnico.

Quando difatti si parla di autorizzazioni non ci si riferisce,

alla sola ipotesi tradizionale relativa alla rimozione di ostacoli ai

fini dell'esercizio di un preesistente diritto soggettivo, ma si fa

riferimento a quei tipi di provvedimenti - definiti talvolta anche

licenze - che consentono l'esplicazione di certe attività sulla base

di una valutazione discrezionale circa la rispondenza della predetta

attività a determinati interessi pubblici. Si tratta cioè di un

provvedimento che, non presupponendo un preesistente diritto

soggettivo, comporta non solo la valutazione di determinati requisiti

tecnici ma anche dell'opportunità dell'esercizio dell'attività in

questione e la conseguente possibilità di revoca.

10. - Applicando queste considerazioni al settore delle diffusioni

con l'estero, è evidente che anche un regime di autorizzazioni può

apparire pienamente satisfattivo delle esigenze di pubblico interesse

in precedenza poste in rilievo e connesse alle nostre relazioni

internazionali.

Nello stesso sistema della l. 14 aprile 1975 n. 103, a fianco del

monopolio pubblico, sono previste ipotesi di trasmissioni

radiotelevisive in regime di autorizzazione, quali quelle contemplate

nell'art. 1 secondo comma del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 come

novellato dall'art. 45 della suddetta legge n. 103 del 1975. Con gli

opportuni adattamenti dettati dall'esigenza di armonizzare, anche nel

campo delle diffusioni con l'estero, il principio pluralistico - che

questa Corte ha sempre considerato come il valore costituzionale più

importante in materia di emittenti radiotelevisive - con gli aspetti

attinenti ai rapporti con gli altri Stati, anche l'enunciato regime

di autorizzazione può apparire pienamente idoneo, ove sia assistito

dalle opportune garanzie, a sopperire alle anzidette esigenze.

Il cennato regime consente difatti di impedire quelle

trasmissioni, in via preventiva, mediante il diniego

dell'autorizzazione, e in via successiva, mediante la revoca di

quelle già assentite e la disattivazione degli impianti oggetto

della revoca, quando ne ricorrano i presupposti.

Trattandosi però di poteri autoritativi che incidono su libertà

costituzionalmente protette (art. 21 Cost.), tanto da essere

assistite da speciali garanzie, il diniego o la revoca devono essere

congruamente motivati con specifico riferimento alle esigenze

d'ordine internazionale che li rendessero necessari e ciò anche per

consentire su tali atti il relativo sindacato giurisdizionale.

11. - Le conclusioni cui si è pervenuti conducono pertanto alla

dichiarazione di fondatezza, con riferimento agli artt. 21, 41 e 43

Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

primo comma, della legge 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui

non prevede che la diffusione di programmi verso l'estero possa

essere effettuata anche in regime di autorizzazione come quello

previsto dal secondo comma dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973 n.

156 come novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103.

12. - Resta così assorbita la questione di legittimità

costituzionale delle norme denunciate sollevata con riferimento

all'art. 3 Cost. perché, una volta chiarito che le diffusioni verso

l'estero presentano caratteri particolari che le diversificano da

quelle circolari su scala nazionale, viene meno lo stesso presupposto

che aveva fatto ritenere al giudice a quo l'irrazionalità di una

assimilazione del genere.

13. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.

2 della legge 103/75 nei termini sopra enunciati, cioè nella parte

in cui la predetta norma esclude le trasmissioni verso l'estero anche

in regime di autorizzazione, conduce alla dichiarazione di

infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 45 della stessa legge per la parte concernente il sistema

sanzionatorio e di autotutela ivi previsto.

Difatti, una volta affermato che le trasmissioni verso l'estero

possono essere compiute sia in regime di concessione sia in regime di

autorizzazione, ben si giustifica, anche per le trasgressioni

riguardanti le autorizzazioni, l'esercizio del potere sanzionatorio e

di autotutela previsto dalla norma per ultimo indicata.

14. - Tenendo presenti le conclusioni cui si era pervenuti

nell'esporre il quadro delle norme di diritto

internazionale vigenti nella materia, appare infine infondata la

questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della

l. n. 103 del 1975 nella parte in cui riservano allo Stato le

trasmissioni via etere verso l'estero, sollevata con riferimento

all'art. 10, primo comma della Costituzione e 10 n. 1 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali.

Al riguardo va infatti rilevato che questa Corte ha costantemente

affermato (sent. nn. 32 del 1960, 135 del 1963, 48 del 1967, 104 del

1969, 69 del 1976, 48 del 1979, 188 del 1980, 96 del 1982) il

principio secondo cui l'adeguamento automatico alle norme di diritto

internazionale generalmente riconosciute può avere ad oggetto

soltanto norme di carattere consuetudinario, mentre l'ordinanza di

rimessione fa riferimento all'art. 10 della predetta convenzione che

è norma di carattere pattizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma

della legge 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui non prevede che

le trasmissioni di programmi destinati alla diffusione circolare

verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di

autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1 del

d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come novellato dall'art. 45 della legge

14 aprile 1975 n. 103;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma della legge 14 aprile 1975 n. 103, sollevata

con riferimento all'art. 10, comma primo, della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 21, 41 e

10, comma primo, della Costituzione, dell'art. 195 del d.P.R. 29

marzo 1973 n. 156 come modificato dall'art. 45 del d.P.R. 29 marzo

1973 n. 156.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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