Corte costituzionale

Sentenza n. 1030/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/11/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 190,

191, 195, 213, 218, 322, 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in

materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), modificati

dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in

materia di diffusione radiofonica e televisiva), in riferimento agli

artt. 3 e 4 del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4

febbraio 1985, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti

in materia di trasmissioni radiotelevisive), promossi con ordinanze

emesse il 20 ottobre 1983 dal Pretore di Legnano, il 23 marzo e il 4

aprile 1985 dal Pretore di Torino, il 28 marzo 1985 dal Tribunale di

Milano, il 22 aprile 1985 dal Pretore di Moncalieri, il 7 febbraio

1986 dal Pretore di Bologna, il 25 marzo 1986 dal Pretore di La

Spezia (n. 2 ordinanze), il 28 novembre 1985 dal Pretore di

Mezzolombardo, il 27 marzo 1986 dal Pretore di Macerata, il 2 maggio

1986 dal Pretore di La Spezia (n. 2 ordinanze), il 27 settembre 1986

dal Pretore di Guglionesi, il 22 settembre 1986 dal Pretore di

Salerno, l'8 maggio 1985 dal Pretore di Mistretta, il 23 gennaio e il

20 febbraio 1987 dal Pretore di Guglionesi, il 24 marzo 1987 dal

Pretore di S. Angelo di Brolo, e il 26 giugno e il 10 luglio 1987 dal

Pretore di Guglionesi, rispettivamente iscritte al n. 153 del re,

registro ordinanze 1984, ai nn. 423, 448, 474 e 602 del registro

ordinanze 1985, ai nn. 278, 469, 470, 483, 493, 529, 530, 772 e 790

del registro ordinanze 1986 e ai nn. 18, 180, 188, 287, 414 e 610 del

registro ordinanze 1987 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 190 dell'anno 1984, nn. 250 bis e 302 bis dell'anno

1985, nn. 40, 34, 35, 42 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1986 e

nn. 1, 3, 11, 22, 31, 39 e 46, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione di Turroni Giancarlo, in proprio e

nella qualità, e di Pizzino Giuseppe nonché gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1988 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

uditi l'Avv. Gustavo Romanelli per Turroni Giancarlo e l'Avv. dello

Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con diciotto ordinanze emesse nel corso di altrettanti

procedimenti penali nei quali era contestata agli imputati

l'installazione ed esercizio senza concessione di apparecchi

radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, i Pretori di

Legnano, Bologna, La Spezia, Mezzolombardo, Macerata, Mistretta,

Guglionesi, Salerno, Moncalieri e Torino hanno sollevato, sotto

diversi profili ed in riferimento a vari parametri, questioni di

legittimità costituzionale di tutta o parte della disciplina

legislativa dettata al riguardo negli artt. 1, 183, 195 e 334 del

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) - i primi tre nel

testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - i

quali prevedono, rispettivamente, la riserva allo Stato dei servizi

di telecomunicazione (art. 1), la necessità della concessione per

l'esercizio di impianti di telecomunicazione (art. 183),

l'assoggettamento alla pena dell'arresto da tre a sei mesi e

dell'ammenda da . 200.000 a 2.000.000 di chi installi, stabilisca ed

eserciti senza concessione impianti radioelettrici (art. 195, primo

comma, n. 2) e la specifica disciplina sulla riserva di frequenze e

sugli impieghi consentiti per gli "apparecchi radioelettrici

ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile" (art. 334).

1.1. - L'esclusiva statale ed il regime concessorio previsti dalle

prime due delle suddette norme sono censurati dal Pretore di Bologna

(ordinanza del 7 febbraio 1986; r.o. 278/86) in riferimento all'art.

21, comma primo, Cost. - sotto il profilo della libertà di scambio

di informazioni ivi garantite - nonché agli artt. 35, comma primo, e

41 Cost., che sarebbero violati in ragione del frequente utilizzo

degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza

per motivi di lavoro o comunque nell'ambito di attività

imprenditoriali.

Ad avviso del giudice a quo, la questione così sollevata si fonda

essenzialmente sulla considerazione che per tali impianti non

sussiste alcuna delle ragioni poste dalla Corte a giustificazione del

regime di esclusività statale stabilito per la contigua attività di

trasmissione radiotelevisiva via etere in ambito nazionale (sentt.

nn. 225 e 226 del 1974, 202 del 1976, 148 del 1981). Da un lato,

infatti, per detti apparecchi non vi è alcun problema in ordine alla

limitata disponibilità di bande di trasmissione, tant'è che la

vigente concessione non comporta esclusività dell'uso delle

frequenze, né diritto a protezione da eventuali disturbi o

interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati (art. 334

u.c.); il che significa che una stessa banda può essere utilizzata

da più soggetti. Il basso costo di questi apparecchi garantisce poi

la massima accessibilità agli stessi da parte della generalità dei

cittadini. Dall'altro lato, la garanzia dell'ambito locale delle

trasmissioni è data proprio dalla "debole potenza" degli apparecchi

in questione.

Né, d'altra parte, l'esclusività statale attuata col regime di

concessione sarebbe necessaria per consentire allo Stato di mantenere

la sorveglianza del settore, al fine di garantire la funzionalità di

servizi essenziali per la vita del Paese (ad esempio riservando

l'utilizzo di alcune bande a fini di pubblica sicurezza o di sanità

o di navigazione marittima) ovvero di "impedire il disordine e la

sopraffazione" (sent. n. 237 del 1984). I differenti interessi,

pubblici e privati, sarebbero infatti armonizzabili mediante una

disciplina autorizzatoria, come del resto già stabilito dalla Corte

a proposito delle televisioni via cavo.

1.2. - Analoghe censure ai citati artt. 183, 195 e 334 sono

prospettate dal Pretore di Salerno (ord. del 2 settembre 1986; r.o.

n. 790/1986) in riferimento agli artt. 35 e 41 Cost. Nell'ordinanza

si sottolinea in particolare che l'uso di impianti ricetrasmittenti

di debole potenza non intralcia il servizio pubblico delle

radiotrasmissioni su scala nazionale e può costituire elemento

essenziale per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

1.3. - L'assoggettamento a concessione dell'installazione ed

esercizio di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole

potenza e la previsione di una sanzione penale in caso di mancanza di

essa formano altresì oggetto di censura da parte dei Pretori di

Mezzolombardo (ord. del 28 novembre 1985; r.o. 483/86), Macerata

(ord. del 27 marzo 1986; r.o. 493/86), Guglionesi (ord. del 27

settembre 1986; r.o. 772/86) e Mistretta (ord. dell'8 maggio 1985,

pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1987; r.o. 18/87).

In tali ordinanze, tutte succintamente motivate, l'impugnativa è

riferita all'art. 3 Cost., assumendo a parametro la condizione

giuridica degli impianti radiotelevisivi via etere di portata non

eccedente l'ambito locale, la cui installazione ed esercizio non è

soggetta a concessione né a sanzione penale, a seguito della

sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte.

I Pretori di Mezzolombardo e Mistretta impugnano i citati artt. 183

e 195 sotto il profilo dell'assoggettamento a sanzione penale; quelli

di Macerata e Guglionesi censurano, rispettivamente, gli artt. 1 e

183 e l'art. 195 in quanto impongono la concessione nonostante

l'insussistenza di ragioni attinenti al costo degli impianti ed alla

disponibilità delle frequenze.

1.4. - Queste medesime ragioni sono ancora addotte dal Pretore di

Guglionesi in quattro ordinanze di identico tenore emesse il 23

gennaio, 20 febbraio, 26 giugno e 10 luglio 1987, (r.o. 180, 188,

414, 610/87), nelle quali, peraltro, egli censura l'art. 195 cit.

assumendo a parametro l'art. 21 Cost.

1.5. - Sull'insussistenza di ragioni attinenti alla scarsità delle

frequenze ed al costo degli impianti si fondano anche le censure

mosse al medesimo art. 195 dal pretore di La Spezia in quattro

ordinanze di identico tenore emesse il 25 marzo (r.o. 469, 470/86) ed

il 2 maggio 1986 (r.o. 529, 530/1986).

Premesso che la soggezione al regime della concessione

amministrativa comporta per sua natura un ampio margine di

discrezionalità della P.A. e, correlativamente, una situazione

soggettiva di mera aspettativa in capo al privato richiedente, il

Pretore osserva che tale compressione del diritto soggettivo

garantito dall'art. 21 Cost. non si giustifica in base alle predette

ragioni e che altra cosa sarebbe invece ove vigesse un regime

autorizzatorio, posto che in questo regole e limiti sono prefissati

nella legge.

La medesima impugnativa è però, in tali ordinanze, proposta anche

in riferimento all'art. 15 Cost. Al riguardo, il giudice a quo rileva

innanzitutto che le ricetrasmittenti di debole potenza sono anche, e

soprattutto, mezzi di comunicazione, oltre che di diffusione del

pensiero, in quanto vengono principalmente adoperate, per motivi

tecnico-funzionali, per comunicare da punto a punto, cioè da un

soggetto trasmittente ad uno ricevente e viceversa, piuttosto che per

diffondere una qualunque espressione del pensiero ad un numero

indeterminato di destinatari e quindi di ascoltatori. A tale uso

infatti si oppone la loro abituale predisposizione ad operare su

frequenze e su canali normalmente non utilizzabili dagli apparecchi

riceventi di uso comune (radio-televisione): predisposizione che è

appunto finalizzata alla trasmissione di dati e di messaggi rilevanti

solo per i diretti interessati alla trasmissione stessa, e quindi per

loro natura non destinati ad essere diffusi fra una indiscriminata

quantità di utenti, ancorché captabili da chiunque possieda uno

strumento atto a ricevere quella particolare frequenza su cui si

attua ogni singola trasmissione.

Ora, rileva il Pretore, la manifestazione del pensiero si distingue

dalla comunicazione per l'indeterminatezza dei destinatari; ed in

quest'ultima i due aspetti della libertà e della segretezza

considerati dall'art. 15 Cost., pur se strettamente connessi, hanno

rilevanza autonoma in quanto i suoi caratteri essenziali rimangono

inalterati anche quando essa si svolge con esclusione di ogni

riservatezza, sempre che l'autore ne sia consapevole. La segretezza

non sarebbe cioè un fondamento oggettivo del contenuto della

libertà di comunicazione, ma ne diventerebbe condizione essenziale

di operatività solo quando il suo titolare opti per una forma di

comunicazione istituzionalmente destinata a rimanere circoscritta fra

i diretti interessati.

1.6. - La medesima questione descritta sub 1.3., riferita ai

predetti artt. 1, 183 e 195, nonché all'art. 334 d.P.R. n. 156 del

1973 è stata altresì sollevata dal Pretore di Moncalieri con

ordinanza del 22 aprile 1985 (r.o. 602/85).

In tale ordinanza, peraltro, viene anche sollevata, sempre in

riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 3 bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n.

807 (disposizioni urgenti in materia di trasmissioni

radiotelevisive), convertito, con modificazioni, nella legge 4

febbraio 1985, n. 10, nella parte in cui prevede una causa estintiva

del reato di cui all'art. 195 d.P.R. n. 156/73 solo con riferimento

alle ipotesi di emittenti radiotelevisive private e non per gli

apparecchi radioelettrici di debole potenza di cui al citato art.

334.

Ad avviso del Pretore, con la suddetta disposizione l'evidenziata

disparità di trattamento sarebbe stata perpetuata, essendo incongruo

che la non punibilità, a determinate condizioni, dell'esercizio

senza concessione, da parte di privati, di impianti di

radiodiffusione circolare (art. 195 cit.), non si estenda

all'esercizio senza concessione di impianti radioelettrici di debole

potenza, nonostante la minore rilevanza politica e sociale di questo.

Il Pretore di Torino, a sua volta, con due ordinanze emesse il 23

marzo ed il 4 aprile 1985 (r.o. 423 e 448/85) ha impugnato, in

riferimento all'art. 3 Cost., gli artt. 183 e 195 (e, con la prima,

anche l'art. 334) d.P.R. cit., sia in quanto non prevedono, per gli

impianti di radiodiffusione non circolari, la predetta causa di non

punibilità, sia in quanto richiedono per questi la concessione o

l'autorizzazione anziché - come per gli impianti di radiodiffusione

circolare, già in funzione alla data del 1 ottobre 1984 - una mera

comunicazione di dati ed elementi, la cui omissione ha come unica

conseguenza la disattivazione degli impianti (art. 4 l. n. 10 del

1985 cit.).

1.7. - Diversa da quelle finora esposte è la censura mossa

all'art. 195, primo comma, n. 2 dal Pretore di Legnano (ord. del 20

ottobre 1983; r.o. n. 153/84). Il citato d.P.R. n. 156 del 1973 -

osserva il Pretore - è stato adottato in attuazione della delega

contenuta nell'art. 6, ult. comma, l. 28 ottobre 1970 n. 775

(sostitutivo dell'art. 4, l. 18 marzo 1968 n. 249), la quale ha

conferito al Governo il solo potere di raccogliere in Testo Unico le

disposizioni già vigenti, apportando le modifiche e integrazioni

necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento. Dettando

l'art. 195, primo comma, n. 2, il Governo avrebbe invece formulato

una disposizione innovativa della normativa previgente, introducendo

una nuova pena (l'arresto da tre a sei mesi) per un fatto che nella

detta normativa (artt. 1 e 2 l. 9 febbraio 1968 n. 117) era punito

con la sola pena dell'ammenda, con ciò travalicando i limiti della

delega e perciò vulnerando l'art. 76 Cost.

1.8. - In tutti i predetti giudizi, salvo che in quello di cui

all'ordinanza n. 423/85 è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Le questioni sollevate con le ordinanze di cui ai punti 1.3. e 1.4.

vanno, secondo l'Avvocatura, dichiarate manifestamente infondate, in

quanto già decise con la sent. n. 237 del 1984 e con varie ordinanze

successive.

Per quanto concerne, in particolare, la censura riferita all'art.

21 Cost. l'Avvocatura osserva che il vincolo amministrativo concerne

non la diffusione del pensiero ma soltanto il mezzo - peraltro

tecnicamente limitato - di comunicazione, in ordine al quale la Corte

(sent. n. 237 cit.) ha riconosciuto l'esigenza del "previo

ottenimento dell'autorizzazione o concessione governativa".

D'altra parte, la limitatezza delle frequenze comporta che esse

debbono essere assegnate con scelte della P.A., sicché, anche

ammesso un ampliamento di quelle disponibili per i privati, non

potrebbe mai pervenirsi ad una liberalizzazione. Infine, il principio

per cui la libertà di manifestazione del pensiero trova un limite

nell'esigenza di non sacrificare altri beni costituzionalmente

garantiti comporta che in sede di ripartizione delle frequenze

occorre tener conto delle primarie necessità del Ministero della

Difesa e dei vincoli di destinazione imposti dalle convenzioni

internazionali del settore.

Replicando, poi, alle censure mosse dal Pretore di Bologna (punto

1.1.), l'interveniente rileva che la salvaguardia di interessi

pubblici in via immediata (sanità, sicurezza pubblica, ecc.) o

indiretta (evitare la sopraffazione o il disordine tra privati)

comporta la necessità di un preventivo controllo pubblico

sull'impianto ed uso di tali mezzi di comunicazione, e che - pur

essendo quella tra regime autorizzatorio o concessorio una scelta di

merito nell'ambito di una comune garanzia di accesso di tutti a detti

mezzi - quest'ultimo sarebbe da preferire, in quanto strumento di

controllo più rigoroso e penetrante della qualità dei richiedenti e

del mezzo, che peraltro, dato che non esclude l'accesso a questo, non

comporta "alcuna forte limitazione" né alla libertà di pensiero e

della sua comunicazione, né tanto meno alla libertà di iniziativa

economica ed alla tutela del lavoro.

Priva di fondamento sarebbe, inoltre la censura proposta dal

Pretore di La Spezia (punto 1.5.) in riferimento all'art. 15, posto

che nella specie non è in discussione la libertà di una forma di

comunicazione, ma soltanto la pretesa di poter disporre in ogni caso

di un particolare mezzo tecnico di comunicazione che, per la sua

limitatezza oggettiva, non può essere messo a disposizione di tutti,

ma deve essere disciplinato nelle sue modalità di utilizzazione.

Rispetto, poi, all'ordinanza del Pretore di Salerno (punto 1.2.),

l'Avvocatura, oltre a svolgere nel merito considerazioni analoghe a

quelle suesposte, eccepisce preliminarmente l'irrilevanza della

questione, osservando che il fatto oggetto del giudizio a quo

consisteva nell'attivazione senza autorizzazione di un impianto di

radiocomunicazione via cavo. Il regime cui far riferimento dovrebbe

perciò essere - secondo l'Avvocatura - quello dettato dal secondo

comma dell'art. 183 T.U. (che consente al privato di stabilire per

suo uso esclusivo impianti di telecomunicazione via filo nell'ambito

dei propri fondi od edifici), o dagli artt. 24 ss. della l. n. 103

del 1975, che assoggettano gli impianti di radiodiffusione via cavo a

mera autorizzazione e non a concessione.

Quanto, infine, alla questione sollevata dal Pretore di Legnano in

riferimento all'art. 76 Cost. (punto 1.7.), secondo l'interveniente

essa sarebbe irrilevante, prima ancora che manifestamente infondata,

dato che l'intero testo dell'art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973 è

stato sostituito dall'art. 45 della l. 14 aprile 1975 n. 103. Se il

reato imputato al Bianchini è stato commesso in epoca successiva

all'entrata in vigore di tale legge, solo quest'ultima dovrebbe

trovare applicazione nel giudizio a quo e non l'originario art. 195

del d.P.R. citato.

Nel merito, comunque, l'Avvocatura ritiene che la questione sia

fondata su un equivoco interpretativo. Il Pretore presuppone infatti

che il reato addebitato all'imputato sia quello previsto in origine

dagli artt. 1 e 2 della legge n. 117 del 1968 - che concerne la

costruzione o l'importazione, l'uso o l'esercizio di impianti

radioelettrici non rispondenti alle norme stabilite per la

prevenzione e l'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed

alle radioricezioni - e che tale reato sia identico a quello

contemplato, con differente trattamento sanzionatorio, dall'art. 195,

primo comma, n. 2 del d.P.R. del 1973. In realtà - argomenta

l'Avvocatura - l'ipotesi di reato di cui alla legge del 1968 è, nel

nuovo codice postale, disciplinata, in modo pressoché identico a

quello di quest'ultima legge, negli artt. 398 e 399, mentre l'ipotesi

di reato di cui alla disposizione impugnata, e per la quale il

Bianchini è stato tratto a giudizio, è diversa e trova la propria

originaria previsione, con formulazione letterale quasi identica e

identico regime sanzionatorio, nell'art. 178 primo comma n. 2 del

precedente codice postale (r.d. 27 febbraio 1936 n. 645).

2. - Nel corso di un giudizio civile di accertamento promosso da

Turroni Giancarlo e dalla City Elettronica Radio Service s.n.c. di

Turroni Giancarlo & C. nei confronti dell'Amministrazione delle Poste

e delle Telecomunicazioni dello Stato, il Tribunale di Milano, con

ordinanza del 28 marzo 1985 (r.o. 474/85) ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, "21 (o eventualmente 15)" e 41 Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 183 del

d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come sostituiti dall'art. 45 della l. 14

aprile 1973 n. 156 (rectius: 1975, n. 103) e delle "disposizioni

dipendenti" nella parte in cui non consentono, neppure in ambito

locale, di attivare ed esercitare senza concessione impianti

radioelettrici a mezzo "ponti-radio".

Secondo il Tribunale, il regime concessorio vigente per i servizi

radioelettrici sarebbe - almeno limitatamente alle trasmissioni via

etere a mezzo di ponti-radio che non eccedono l'ambito locale - privo

di giustificazione per gli stessi motivi che hanno indotto questa

Corte a dichiarare illegittima la riserva allo Stato delle

trasmissioni radiofoniche e televisive su scala locale. L'esistenza

di una sufficiente disponibilità di frequenze che - mediante una

rinnovata e più razionale ripartizione delle medesime tra Ministero

delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa, rispetto a

quella attuale - potrebbe essere assicurata agli utenti di ponti-radio, da un lato, il costo non rilevante dei relativi impianti,

dall'altro, eviterebbero infatti il pericolo di concentrazioni

monopolistiche od oligopolistiche in mano a privati. Di conseguenza,

l'assoggettare le trasmissioni via ponte-radio di ambito locale al

regime concessorio, al contrario di quanto avviene per le

trasmissioni televisive via cavo e per quelle radiofoniche e

televisive via etere limitate al medesimo ambito, si tradurrebbe in

una violazione degli artt. 3, 21 e 41 Cost.

Precisa poi il giudice a quo che, in linea con quanto questa Corte

ha sostenuto nella sent. n. 237 del 1984, non intende ritenere che

alle telecomunicazioni via ponte-radio debba estendersi

automaticamente il regime anomalo determinato dall'inerzia del

legislatore dopo la sent. costituzionale n. 202 del 1976, la quale -

relativamente alle trasmissioni radiotelevisive via etere sul piano

locale - riaffermava l'esigenza di una previa "autorizzazione"

statale. Tuttavia, prosegue il Tribunale remittente, altro è il

regime della concessione, fondato sul presupposto dell'insussistenza

del diritto soggettivo in capo al privato e collegato ad atti

discrezionali della Pubblica Amministrazione, altro il sistema delle

autorizzazioni, le quali sono provvedimenti amministrativi che,

mentre sono sufficienti a far salvi i pubblici interessi e i principi

costituzionali implicati nelle diverse situazioni, si pongono, in

presenza delle condizioni richieste, come atti vincolati e non

meramente discrezionali. Ribadendo inoltre che le esigenze di

garanzia del pluralismo dell'informazione, e in genere della libertà

di manifestazione del pensiero, impediscono che si conservi allo

Stato un monopolio al di fuori delle ipotesi in cui esso sia

obbiettivamente correlato, a fini di utilità generale, a servizi

pubblici essenziali ed a situazioni di preminente interesse

collettivo, il giudice a quo - dopo aver precisato che le

trasmissioni a mezzo ponti-radio sono da ritenere manifestazioni di

pensiero ai sensi dell'art. 21 Cost. o comunque forme di

"comunicazione" ex art. 15 Cost. conclude che il subordinare

l'esercizio di tali trasmissioni ad una preventiva concessione dello

Stato rappresenta, quanto meno con riguardo all'ambito locale, una

restrizione della libertà di iniziativa economica non giustificata

né dal principio di eguaglianza né dalla norma di cui all'art. 43

Cost.

Secondo il Tribunale, la questione così proposta è rilevante ai

fini del decidere, anche se la domanda di accertamento proposta nel

giudizio a quo tende ad ottenere una declaratoria di piena libertà

nella attivazione e gestione dei ponti-radio in ambito locale.

Infatti, l'interesse alla proposizione della domanda stessa deve

ritenersi sussistente anche in vista di una pronuncia che accerti il

diritto di trasmettere nello stesso ambito, sia pure, eventualmente,

previa autorizzazione della competente autorità dello Stato.

Le parti attrici nel giudizio a quo, costituitesi, hanno

sostanzialmente aderito alle argomentazioni di merito del Tribunale,

pur discostandosene nelle conclusioni, con le quali hanno chiesto che

si addivenga ad un'integrale liberalizzazione del settore.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, peraltro con deduzioni relative a questione diversa da quella

effettivamente sollevata dall'ordinanza di rimessione.

3. - Nel corso di un procedimento penale per il reato di cui al

predetto art. 195 instaurato nei confronti di Pizzino Giuseppe per

aver costui proseguito nell'esercizio di un collegamento in ponte

radio ad uso privato dopo che era stata disposta la decadenza della

relativa concessione, il Pretore di S. Angelo di Brolo, con ordinanza

del 24 marzo 1987 (r.o. 287/87), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 41 e 43 Cost., questione di legittimità costituzionale di tale

disposizione incriminatrice, nonché di quelle dello stesso d.P.R. n.

156 del 1973 che sottopongono a regime concessorio l'esercizio di

impianti di telecomunicazioni (artt. 183, 213 e 322), pongono le

condizioni per l'estinzione della concessione, anche per decadenza

(artt. 190, 191) e fanno salva la facoltà della P.A. di pronunziare

tale decadenza in via cautelare (art. 218 u.c.).

Dal principio per cui la libertà d'iniziativa economica privata

non può, in vista di ragioni di utilità sociale, essere soggetta a

limiti così penetranti da renderne eccessivamente arduo l'esercizio,

il giudice a quo deduce che l'attività di ricetrasmissione via etere

mediante i suddetti apparecchi può essere soggetta solo ad un regime

di autorizzazione, e non di concessione; tanto più che ad una

"previa autorizzazione statale" si è riferita la Corte a proposito

delle trasmissioni televisive in ambito locale (sent. n. 202 del

1976).

Dato, poi, che la limitatissima potenza degli apparecchi in

questione ed il loro uso in sede esclusivamente locale non consentono

di configurare alcun pericolo di concentrazioni monopolistiche, è ad

avviso del Pretore ingiustificata la riserva allo Stato ex art. 43

Cost., anche perché "sfugge del tutto il fondamento di una pretesa

essenzialità del servizio pubblico così espletato".

4. - Le questioni sollevate con le predette ordinanze - ad

eccezione di quelle di cui ai nn. 180, 188, 287, 414, 610/1987 r.o. -

sono state discusse all'udienza del 16 giugno 1987, unitamente ad

un'altra sollevata dal Tribunale di Genova (r.o. 414/1986),

concernente la legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, comma 3

bis, del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni,

nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, contenente "disposizioni urgenti

in materia di trasmissioni radiotelevisive".

In esito alla predetta udienza, la Corte - in riferimento a

quest'ultima ordinanza nonché a quella, dianzi riassunta, del

Tribunale di Milano (474/85) - ha emesso, il 2 luglio 1987,

un'ordinanza istruttoria, con cui ha disposto che la Presidenza del

Consiglio dei ministri ed il Ministero delle Poste e

Telecomunicazioni fornissero "informazioni: 1. circa l'attuale

situazione tecnica e di fatto dei collegamenti in ponte radio ad uso

privato, con particolare riguardo alle frequenze radioelettriche

utilizzate od assegnabili a tali usi alla stregua della

regolamentazione interna ed esterna del settore;

2. - circa la

situazione dell'emittenza radiotelevisiva privata conseguente

all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. da 1 a 4 del

suddetto d.l., come convertito nella citata legge n. 10 del 1985 con

particolare riguardo: ad alcuni specifici punti.

Pervenute le informazioni richieste, la discussione delle due

predette ordinanze, di tutte le altre dianzi riassunte e di altre due

(r.o. nn. 771/82 e 430/85) concernenti la materia delle trasmissioni

radiotelevisive è stata effettuata all'udienza del 7 giugno 1988.

Le questioni in materia radiotelevisiva sollevate con le citate

ordd. nn. 771/82, 430/85 e 414/86 sono state decise con la sentenza

n. 826 del 14 luglio 1988. Nella narrativa in fatto di tale

decisione, al punto 4., sono esposte le risultanze dell'indagine

istruttoria anche per quanto concerne il quesito di cui al precedente

punto 1., relativo ai ponti radio. A tale esposizione si fa rinvio

per quanto attiene alle questioni in detta materia qui esaminate. Considerato in diritto

1. - Le venti ordinanze indicate in epigrafe propongono,

relativamente al regime giuridico di alcuni impianti di

telecomunicazione a mezzo di onde radioelettriche (apparecchi

radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza e ponti radio),

questioni identiche o per lo meno analoghe. Le relative questioni

possono perciò essere trattate e decise con unica sentenza.

2. - Il vigente testo unico delle disposizioni legislative in

materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (c.d. codice

postale), approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, dopo aver

previsto, in via generale, all'art. 1, l'appartenenza in esclusiva

allo Stato dei "servizi di telecomunicazioni", stabilisce, in

apertura del libro IV, ad essi dedicato, che "nessuno può eseguire

od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la

relativa concessione" (titolo I, capo I, art. 183, primo comma) e

detta poi, ai successivi capi II e IV (artt. 186 ss., 213 ss.), le

condizioni per il rilascio delle concessioni ad uso privato.

A tali condizioni si richiamano le disposizioni contenute nel

titolo IV, dedicato ai "servizi radioelettrici", concernenti gli

impianti qui in esame. In particolare, per i collegamenti in ponte

radio ad uso privato (capo II, sezione D, l'art. 322 richiama la

norma generale sulle concessioni ad uso privato (art. 213), nonché -

pur con qualche eccezione (radiotrasmissione di informazioni, ecc.) -

i limiti al rilascio di tali concessioni dettati nell'art. 214.

Quest'ultima norma prevede che - salvi soltanto i servizi di cui al

secondo comma - le concessioni non possano essere accordate "se fra i

punti estremi da collegare esiste servizio ad uso pubblico" ovvero se

il collegamento può essere realizzato "con altro mezzo trasmissivo

messo a disposizione dall'amministrazione o dai concessionari di

servizi di telecomunicazioni, fatta eccezione - nel secondo caso -

per eventuali obblighi di legge ovvero per i casi in cui

l'amministrazione riconosca l'opportunità della coesistenza dei due

mezzi per ragioni di sicurezza delle persone o dei beni".

Tali limiti non si applicano agli apparecchi radioelettrici

ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile (art. 214,

ultimo comma), all'uso dei quali il Ministro per le poste e le

telecomunicazioni può, "nell'ambito degli accordi internazionali e

delle vigenti disposizioni", riservare determinate frequenze o bande

di frequenza per una serie di impieghi specificati - anche se non

tassativamente - nell'art. 334 (ausilio alla sicurezza stradale o

marittima, ad attività sanitarie o sportive, a servizi di imprese

industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, per ricerca di

persone ecc.). La concessione - si precisa ancora - "non comporta

esclusività nell'uso delle frequenze riservate, né diritto a

protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri

apparecchi autorizzati".

Sul piano sanzionatorio, infine, l'art. 195 T.U. commina, per

l'esercizio senza concessione di impianti radioelettrici, la pena

dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 200.000 a 2.000.000

di lire.

3. - Il citato art. 195, primo comma, n. 2 è denunciato dal

Pretore di Legnano (r.o. 153/84) per eccesso di delega (art. 76

Cost.), nel presupposto che esso preveda una sanzione diversa e più

grave di quella comminata nella disposizione originaria, che sarebbe,

a suo dire, quella contenuta negli artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio

1968, n. 117.

Come esattamente rilevato dall'Avvocatura, il giudice a quo muove

da un presupposto erroneo. Le disposizioni ora citate riguardano la

costruzione, importazione od esercizio di impianti radioelettrici

"non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione ed

eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle

radioricezioni": e ad esse corrispondono quelle di cui agli artt. 398

e 399 del d.P.R. n. 156 del 1973, poi modificate dalla l. n. 209 del

1980.

L'impugnato art. 195 riguarda invece la diversa ipotesi di

esercizio di tali impianti senza concessione e riproduce quasi

letteralmente - e senza variazioni quanto a previsione sanzionatoria

- l'art. 178 del previgente codice postale (r.d. 27 febbraio 1936, n.

645), come modificato con l'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196.

La predetta questione va perciò dichiarata manifestamente

infondata.

4. - Comune a tutte le altre ordinanze è l'assunzione, come

termine di paragone cui raffrontare la disciplina degli apparecchi di

debole potenza e dei ponti radio, del regime giuridico vigente per le

trasmissioni radiotelevisive.

L'Avvocatura dello Stato ha però, eccepito l'irrilevanza della

questione sollevata dal Pretore di Salerno (r.o. n. 790/86),

sostenendo che, poiché nel procedimento a quo era contestata

l'abusiva attivazione di un impianto ricetrasmittente radioelettrico

di debole potenza "via cavo", sarebbe incongrua la censura riferita

all'art. 334 del d.P.R. n. 156 del 1973, concernente i soli impianti

operanti via etere. Ma l'eccezione non può essere accolta, in quanto

gli apparecchi disciplinati da detta disposizione rientrano nel genus

"stazione radioelettrica" di cui agli artt. 314 e 315 del medesimo

d.P.R., che si riferisce alle trasmissioni effettuate "a mezzo di

onde radioelettriche" senza escludere che queste possano essere

convogliate su trasportatori fisici, quali i cavi.

5. - Alcuni dei giudici a quibus - e precisamente i Pretori di

Mezzolombardo, Macerata, Guglionesi, Mistretta e Moncalieri

(rispettivamente, r.o. nn. 483, 493, 772/86, 18/87, 602/85) -

ravvisano una violazione del principio di eguaglianza

nell'assoggettamento a concessione, ed a sanzione penale in mancanza

di questa, dell'esercizio degli apparecchi radioelettrici

ricetrasmittenti di debole potenza, laddove, a seguito della sentenza

n. 202 del 1976 di questa Corte, l'esercizio degli impianti

radiotelevisivi via etere di portata non eccedente l'ambito locale

non è soggetto a concessione né a sanzione penale.

Tale censura è stata già dichiarata non fondata con la sentenza

n. 237 del 1984, nella quale la Corte ha precisato che l'anomala

situazione dell'attività di trasmissione radiotelevisiva - frutto

dell'inerzia del legislatore nel dar seguito alla citata sentenza del

1976 - non può essere assunta "come metro di legittimità della

normativa denunciata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli

impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o

all'autorizzazione governativa": e ciò tanto in riferimento alla

previsione sanzionatoria, quanto alla parte precettiva delle

disposizioni denunziate, rispetto alla quale "non muterebbero i

termini e le caratteristiche dal confronto istituito" dai giudici a

quibus.

Poiché la medesima questione è già stata dichiarata più volte

manifestamente infondata (ordd. nn. 23, 77, 294/85, 91/86, 35 e

166/87, 282/88), alla stessa conclusione deve pervenirsi in questa

sede, non essendo stati addotti profili nuovi o argomentazioni.

6. - Il Pretore di Moncalieri aggiunge - sempre in riferimento

all'art. 3 Cost. - un'altra censura, la quale si appunta sull'art. 4,

comma 3 bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con

modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, nella parte in cui

prevede una causa estintiva del reato contemplato nell'art. 195

d.P.R. n. 156 del 1973 solo relativamente alle emittenti

radiotelevisive private e non anche agli impianti radioelettrici di

debole potenza.

Sostanzialmente analoghe sono le censure che, basandosi sul

medesimo parametro, il Pretore di Torino muove, con due distinte

ordinanze (r.o. nn. 423 e 448/85), ai citati artt. 183, 195 e - con

la prima - 334 del d.P.R. n. 156 del 1973:

essi sarebbero costituzionalmente illegittimi sia in quanto non

prevedono, per gli impianti di radiodiffusione non circolari, la

predetta causa di non punibilità, sia in quanto richiedono per

questi la concessione o l'autorizzazione anziché - come per gli

impianti di radiodiffusione circolare, già in funzione alla data del

1 ottobre 1984 - una mera comunicazione di dati ed elementi, la cui

omissione ha come unica conseguenza la disattivazione degli impianti

(art. 4 l. n. 10 del 1985 cit.).

Le questioni non sono fondate.

L'art. 4, comma 3 bis del d.l. n. 807 del 1984, introdotto con la

legge di conversione n. 10 del 1985, si colloca nel contesto di una

normativa recante "disposizioni urgenti in materia di trasmissioni

radiotelevisive" volta a dare a queste una regolamentazione

provvisoria in attesa dell'emanazione della "legge generale sul

sistema radiotelevisivo" (art. 1, quinto comma, D.L. cit.). La Corte

ha già ricordato, nella sentenza n. 826 del 1988, che detta

disciplina ha le sue premesse nell'incontrollato proliferare di

emittenti radiotelevisive private verificatosi durante la prolungata

fase di carenza della necessaria regolamentazione seguita alla

sottrazione alla riserva statale delle trasmissioni radiotelevisive

via etere con raggio limitato all'ambito locale (sent. n. 202 del

1976). A fronte di tale situazione di fatto, si è ritenuto - col

d.l. citato - di consentire in via provvisoria la prosecuzione

dell'attività delle emittenti già operanti alla data del 1 ottobre

1984 (art. 3), peraltro ponendo a loro carico l'obbligo di comunicare

una serie di dati sull'ubicazione e le caratteristiche degli

impianti, utili ai fini della redazione del piano nazionale delle

frequenze, pena la disattivazione (art. 4, primo, secondo e terzo

comma).

In questo contesto si colloca la norma impugnata, legata a quelle

ora indicate "da un nesso logico - temporale inscindibile", nel senso

che si è inteso rendere non punibile per il passato - ed alle

medesime condizioni - l'attività che contestualmente si rendeva

lecita, in via provvisoria, per il futuro. Essa ha quindi la sua

ragion d'essere unicamente nella peculiare, anomala e necessariamente

contingente situazione determinatasi nel settore dell'emittenza

radiotelevisiva privata: situazione che non trova riscontro in quello

degli apparecchi radioelettrici di debole potenza, la cui disciplina,

sotto il profilo sia precettivo che sanzionatorio, non ha mai subito

fratture o deviazioni.

Tanto basta a rendere palese la disomogeneità delle situazioni

poste a raffronto.

7. - Nelle rimanenti impugnative, il riferimento alla disciplina

dell'emittenza radiotelevisiva è prospettato sotto un diverso

profilo, nel senso che si sostiene che per gli apparecchi di debole

potenza ed i ponti radio non sussisterebbero le ragioni, attinenti

alla limitatezza di frequenze ed al costo degli impianti, che nel

predetto settore sono valse a giustificare la riserva statale (sentt.

nn. 225 e 226 del 1974, 202 del 1976, 148 del 1981). Da ciò i

giudici a quibus non traggono la conseguenza che tali attività

dovrebbero svolgersi senza necessità di alcun provvedimento

abilitativo; ritengono, però, che sarebbe più appropriato un regime

autorizzatorio, idoneo a contenere l'ambito di discrezionalità

riservato alla pubblica amministrazione dal vigente regime

concessorio ed a salvaguardare, nel contempo, le esigenze di

controllo ad essa facenti capo a tutela del pubblico interesse.

Su questo nucleo argomentativo si fondano le censure mosse alla

disciplina sugli apparecchi radioelettrici di debole potenza dai

Pretori di: Bologna (r.o. n. 278/86), che impugna gli artt. 1, 183,

195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 in riferimento agli artt.

21, 35 e 41 Cost.; Salerno, (r.o. n. 790/86, già richiamata) che

censura queste ultime tre disposizioni in relazione ai detti artt. 35

e 41; Guglionesi (r.o. nn. 180, 188, 414 e 610/87) e La Spezia (r.o.

nn. 469, 470, 529 e 530/86), che censurano il solo art. 195 assumendo

a parametro l'art. 21 ed, il secondo, anche l'art. 15 Cost. Analoga

motivazione hanno, poi, le impugnative concernenti la disciplina dei

ponti radio proposte in riferimento "agli artt. 3, 21 (ed

eventualmente 15) e 41 Cost." dal Tribunale di Milano (r.o. n.

474/85) - che censura gli artt. 1 e 183 - e dal Pretore di S. Angelo

di Brolo (r.o. n. 287/87), che denuncia, in relazione agli artt. 41 e

43 Cost., sia il citato art. 195 che le norme dello stesso d.P.R. n.

156 del 1973 che sottopongono a regime concessorio l'esercizio di

impianti di telecomunicazioni (artt. 183, 213 e 322), dettano le

condizioni per l'estinzione della concessione anche per decadenza

(artt. 190, 191) e fanno salva la facoltà della P.A. di pronunziare

tale decadenza della concessione in via cautelare (art. 218 u.c.).

8. - Tra i parametri costituzionali invocati, il Pretore di La

Spezia, oltre ad indicare, come altri dei giudici a quibus, l'art.

21, sostiene che la disciplina degli apparecchi di debole potenza

andrebbe più propriamente sindacata in riferimento al principio

della libertà di comunicazione sancito nell'art. 15 Cost. Anche a

proposito dei ponti radio il Tribunale di Milano, pur senza

soffermarsi sul punto, prospetta in via alternativa la violazione

dell'una o dell'altra delle suddette disposizioni costituzionali.

L'essenziale distinzione tra i diritti di libertà garantiti dagli

artt. 15 e 21 Cost. si incentra effettivamente - come sostenuto dal

Pretore di La Spezia in conformità alla prevalente dottrina -

sull'essere la comunicazione, nella prima ipotesi, diretta a

destinatari predeterminati e tendente alla segretezza e, nell'altra,

rivolta invece ad una pluralità indeterminata di soggetti. Nel caso

degli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza, si tratta di

strumenti tipicamente preordinati a realizzare comunicazioni

interpersonali e non a diffondere messaggi alla generalità; ed il

fatto che questi siano, per ragioni tecniche, captabili da terzi e

che la legge non assicuri la protezione da interferenze (art. 334,

ult. comma) non giova a mutarne l'essenziale destinazione. Devono

perciò dichiararsi non fondate, in quanto proposte in base ad un

parametro costituzionale non pertinente, le questioni sollevate in

riferimento all'art. 21 Cost. dai Pretori di Bologna (r.o. 278/86) e

Guglionesi (r.o. 180, 188, 414 e 610/87).

Analoghe considerazioni valgono per i ponti radio che, anche quando

sono utilizzati per il trasferimento di messaggi destinati ad una

successiva diffusione - come avviene per le trasmissioni radiofoniche

e televisive - sono di per se sistemi di radiocomunicazione a mezzo

di onde radioelettriche non circolari, e cioè strumenti di

collegamento e trasmissione di dati da punto a punto, e perciò

indirizzati a destinatari determinati.

Già alla stregua di tali precisazioni si appalesa non pertinente

il richiamo, da parte dei Pretori di Bologna, Salerno, La Spezia, S.

Angelo di Brolo e del Tribunale di Milano, alle ragioni - nella

specie, assunte come insussistenti poste da questa Corte a

giustificazione della riserva statale delle trasmissioni

radiotelevisive. La limitatezza delle frequenze ed il costo degli

impianti sono invero, per queste ultime, fattori che concorrono a

concretizzare i pericoli di concentrazione di tali strumenti in poche

mani, e quindi di compromissione del fondamentale valore del

pluralismo dell'informazione (cfr. sent. n. 826 del 1988). Per gli

strumenti di comunicazione qui in esame, la problematica sulla

riserva statale concerne invece profili diversi, giacché qui non è

evidentemente in gioco quello attinente alla potenzialità di

incidenza sulla pubblica opinione e si tratta invece, essenzialmente,

di predisporre gli strumenti atti ad assicurare un ordinato governo

dell'etere.

9. - A tal proposito, va innanzitutto ricordato, con riferimento

alla disciplina dei ponti radio, che la materia delle

radiocomunicazioni è oggetto di una cospicua normativa

internazionale, contenuta in particolare nella convenzione adottata a

Nairobi il 6 novembre 1982 - ratificata e resa esecutiva con legge 9

maggio 1986, n. 149 - e nel Regolamento Internazionale delle

Radiocomunicazioni (R.I.R.), adottato nella Conferenza Amministrativa

mondiale di Ginevra del 6 dicembre 1979 e reso esecutivo con d.P.R.

27 luglio 1981, n. 740. Da tali atti discende l'obbligo

internazionale dello Stato sia di pianificare la ripartizione delle

frequenze tra le varie utilizzazioni in conformità alle prescrizioni

del detto Regolamento, sia di subordinare ad apposita "licenza" I

'installazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche, sia infine

di contenere nel minimo indispensabile le frequenze utilizzate e di

esercitare penetranti poteri di intervento e di controllo atti a

prevenire ed eliminare interferenze e disturbi pregiudizievoli (cfr.,

in particolare, gli artt. da 5 a 24 Reg. cit.).

In questo quadro, il Piano nazionale di ripartizione delle

frequenze - emanato in attuazione del predetto Regolamento

internazionale ed approvato con D.M. 31 gennaio 1983 - nel

distribuire le frequenze tra i vari servizi o categorie di

utilizzatori, attribuisce al Ministero delle Poste e delle

Telecomunicazioni notevoli poteri discrezionali.

Allo stesso Ministero è poi demandata, "nell'ambito del

regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione

delle frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni"

(art. 183, quarto comma, d.P.R. n. 156 del 1973). Il già ricordato

art. 214 dello stesso d.P.R., inoltre, detta "limiti al rilascio di

concessioni ad uso privato", prevedendo che esse non possano in

generale essere accordate "se fra i punti estremi da collegare esiste

servizio ad uso pubblico" e se "il collegamento può essere

realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a disposizione

dall'Amministrazione o dai concessionari di servizi di

telecomunicazioni" salvo che l'Amministrazione medesima "riconosca

l'opportunità della coesistenza dei due mezzi per ragioni di

sicurezza delle persone o dei beni".

All'Amministrazione è poi attribuito il potere di dettare "le

condizioni amministrative e tecniche" per l'esercizio della

concessione (art. 194) di effettuare al riguardo "controlli e

verifiche" (art. 193), di pronunciare la decadenza dalla concessione

in caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi imposti al

concessionario (art. 191) e di intervenire in via amministrativa in

caso di turbative arrecate ai servizi di telecomunicazioni (art.

240).

La complessiva disciplina della materia è ispirata all'esigenza -

più volte sottolineata da questa Corte (cfr. sent. n. 826 del 1988,

par. 22, e giurisprudenza ivi citata) - di assicurare un razionale e

ordinato "governo" dell'etere e di realizzare nel modo più efficace

il coordinamento e la compatibilità reciproca tra i vari servizi di

telecomunicazione, ed in specie tra quelli che si svolgono a mezzo di

onde radioelettriche.

Tale esigenza si fa vieppiù pressante, sia per il crescente,

massiccio impiego di tali sistemi di comunicazione per l'efficiente

gestione di una larga serie di servizi ed attività di pubblico

interesse o di pubblica utilità, sia per le gravi carenze che è

dato registrare al riguardo. Dagli accertamenti istruttori disposti,

tra l'altro, in relazione alla questione sollevata dal Tribunale di

Milano - riassunti, come già ricordato, nella sentenza n. 826 del

1988 (par. 4) - è infatti emerso che le frequenze disponibili per

collegamenti in ponte radio sono in generale insufficienti a

soddisfare la domanda, ed anzi da tempo esaurite nelle zone a maggior

densità di popolazione o a maggiore concentrazione industriale. Nel

settore dei ponti radio utilizzati per il trasferimento di programmi

radiofonici e televisivi si è inoltre verificata una massiccia

invasione da parte dei privati di frequenze assegnate ad altri

utilizzatori o servizi.

Tali risultanze smentiscono, sul piano fattuale, l'assunto di

un'ampia disponibilità di frequenze da cui i giudici a quibus

muovono per invocare, per i ponti radio, il passaggio al regime

autorizzatorio. Nel caso in esame, ad una simile conclusione osta, in

primo luogo, l'impossibilità di configurare un diritto soggettivo

del privato all'assegnazione di una banda di frequenza, necessario

presupposto per l'installazione ed esercizio di tali impianti. Il

riconoscimento della libertà delle comunicazioni effettuate con essi

non comporta infatti libertà del loro uso, dato che questo si

traduce nella disponibilità di un bene comune - l'etere -

naturalmente limitato e perciò necessariamente non fruibile da

tutti.

In secondo luogo, le ricordate esigenze di rispetto degli obblighi

internazionali e di ordinato governo dell'etere comportano che alla

pubblica amministrazione debba riconoscersi - rispetto alla vasta

categoria degli impianti in ponte radio - un ambito di

discrezionalità non solo tecnica ma anche amministrativa che

investendo compiesse valutazioni in ordine agli interessi pubblici da

soddisfare, si appalesa incompatibile col regime autorizzatorio. E

queste stesse ragioni giustificano sia la riserva allo Stato dei

servizi di radiocomunicazione effettuati a mezzo di ponti radio (art.

43), sia la correlativa compressione della libertà di iniziativa

economica privata (art. 41).

Le questioni sollevate dal Tribunale di Milano e dal Pretore di S.

Angelo di Brolo vanno perciò dichiarate infondate sotto ogni

profilo.

10. - A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in ordine alle

censure concernenti gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di

debole potenza di tipo portatile prospettate nei confronti degli

artt. 1, 183, 195 e 334 d.P.R. n. 156 del 1973 dai Pretori di

Bologna, Salerno e La Spezia in riferimento agli artt. 15, 35 e 41

Cost., nei modi specificati, per ciascuno, nel precedente par. 6.

La limitatezza delle frequenze utilizzabili conduce, anche qui, a

negare che possa riconoscersi un diritto soggettivo all'uso di tali

mezzi. Né a diverso avviso può condurre la previsione secondo cui

la concessione "non comporta esclusività nell'uso delle frequenze

riservate, né diritto a protezione da eventuali disturbi ed

interferenze da parte di altri apparecchi utilizzati". La

possibilità di utilizzazione plurima delle stesse frequenze amplia

di certo le potenzialità di sviluppo nell'uso dei mezzi, ma non la

rende illimitata, pena l'inefficienza delle comunicazioni consentite.

Ciò, però, sotto il profilo razionale non comporta

necessariamente il ricorso, per tali apparecchi, al modello della

concessione anziché a quello dell'autorizzazione, dato che in questa

categoria - come questa Corte ha già ricordato rientrano anche "quei

tipi di provvedimenti - definiti talvolta anche licenze - che

consentono l'esplicazione di certe attività sulla base di una

valutazione discrezionale circa la rispondenza della predetta

attività a determinati interessi pubblici" (sent. n. 153 del 1987).

Ora, che rispetto agli apparecchi di debole potenza la

discrezionalità riservata all'Amministrazione sia fortemente

limitata risulta dalla stessa disciplina positiva, che è

significativamente differenziata rispetto a quella degli altri

strumenti di comunicazione a mezzo di onde radioelettriche.

Tale disciplina è in particolare caratterizzata: a) dalla

predeterminazione legislativa - almeno in via generale - degli scopi

per i quali ne può essere consentito l'uso e dalla minuta

specificazione, in sede regolamentare, delle frequenze utilizzabili

per ciascuno di questi e delle prescrizioni tecniche cui gli

apparecchi si debbono uniformare, anche ai fini della prevenzione ed

eliminazione dei disturbi (v. art. 334, primo e secondo comma,

nonché, tra gli altri, i DD.MM. 15 luglio 1977 e 2 aprile 1985); b)

dal fatto che, essendo le frequenze "riservate", è preclusa la

possibilità di assegnazione parziale di esse ad altri servizi, in

base a determinazioni della P.A., che è invece prevista in altri

casi (cfr. il D.M. 31 gennaio 1983); c) dalla non applicabilità a

tali apparecchi tanto dei limiti valevoli in via generale per le

concessioni ad uso privato - ed in particolare di quello della

realizzabilità del collegamento con altri mezzi trasmissivi

pubblici: art. 214 - , quanto della norma che prevede, per le

concessioni di stazioni radioelettriche ad uso privato, il parere dei

Ministeri dell'Interno e della Difesa (art. 337); d) dalla riserva al

regolamento dei requisiti che devono essere posseduti dai

concessionari (art. 334, terzo comma). La stessa possibilità di

utilizzazione plurima della stessa banda di frequenza circoscrive

ulteriormente la discrezionalità dell'Amministrazione nell'assentire

l'uso del mezzo.

Tenendo conto della modesta portata e potenza degli apparecchi in

questione, e della limitazione del loro uso a scopi socialmente

utili, o comunque meritevoli di considerazione, il legislatore ha,

con tale disciplina, mirato a favorirne l'utilizzazione. Ma la

riconduzione nell'ambito del generale regime concessorio contraddice

a tale intento, perché comporta ingiustificatamente il

riconoscimento alla P.A. di eccessivi spazi di discrezionalità, come

dimostra la lata formulazione dell'art. 194 T.U. circa le condizioni,

limiti ed obblighi cui la concessione può essere in concreto

subordinata al di là delle previsioni legislative o regolamentari.

Il favor legislativo è, d'altra parte, coerente con la tendenziale

espansione delle possibilità di comunicazione implicita nella

garanzia costituzionale di cui all'art. 15, accanto alla quale, nella

specie, vengono altresì in rilievo quelle poste negli artt. 35 e 41

Cost., dato che, alla stregua degli scopi enumerati nel primo comma

dell'art. 334, gli apparecchi in questione favoriscono un efficiente

svolgimento di attività di lavoro od imprenditoriali.

Il limite all'utilizzazione di essi può, perciò, rinvenirsi nella

già sottolineata esigenza di un razionale ed ordinato governo

dell'etere, e cioè di assicurare in concreto, tenendo conto della

situazione di fatto e delle condizioni ambientali, il coordinamento e

la compatibilità reciproca tra i vari apparecchi e tra questi e gli

altri strumenti di telecomunicazione.

A soddisfare tali esigenze è però logicamente sufficiente un

regime autorizzatorio del tipo suindicato, nel quale la

discrezionalità della P.A. - ai fini del diniego o della revoca del

provvedimento ammissivo, ovvero del ricorso agli strumenti di

autotutela - va esercitata e motivata in riferimento alle predette

finalità, e non ad altre di ordine diverso che la stessa disciplina

specifica mostra di non considerare: e ciò, anche per consentire un

idoneo sindacato giurisdizionale. Limitatamente agli apparecchi in

questione, l'utilizzazione del regime concessorio si appalesa, in

definitiva, mezzo eccedente rispetto al fine di assicurare un

appropriato bilanciamento tra gli interessi di rilievo costituzionale

che in tale particolare materia sono in gioco: e conseguentemente

vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - in relazione

all'art. 15 Cost. - nella parte in cui si riferiscono agli apparecchi

di cui al primo comma dell'art. 334 d.P.R. n. 156 del 1973, gli artt.

1 e 183, primo comma dello stesso d.P.R.: il primo in quanto li

ricomprende nella previsione di cui al primo comma, anziché tra i

casi di autorizzazione - da intendersi nel senso sopra specificato -

di cui al secondo comma; il secondo, in quanto ne prevede

l'assoggettamento a concessione.

Restano così assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 35

e 41 Cost.

11. - La declaratoria di incostituzionalità coinvolge anche i

commi dal terzo al sesto dell'art. 334, nonché l'art. 195, primo

comma, n. 2 del medesimo d.P.R.: ciò, però, solo nella parte in cui

tali disposizioni fanno riferimento, per gli apparecchi

radioelettrici di debole potenza di tipo portatile, alla concessione

anziché all'autorizzazione. In particolare, per quanto attiene alla

seconda delle predette norme, resta integra, anche per tali

apparecchi, la previsione sanzionatoria ivi contenuta. Le censure qui

esaminate, infatti, coinvolgono l'art. 195 solo nei limiti anzidetti,

essendo volte ad incidere sul mero regime amministrativo e non anche

sull'assoggettamento a sanzione penale in caso di mancanza di un

provvedimento abilitante; e correlativamente, la pronuncia qui resa

comporta bensì un mutamento della qualificazione giuridica di tale

provvedimento con riferimento all'ambito di discrezionalità

riservato alla P.A., ma non investe il diverso, e non censurato

profilo dell'irrogazione di una sanzione penale per un comportamento

inosservante che, nella struttura della norma in esame, è oggetto da

parte del legislatore di identica valutazione, quale che sia il tipo

di disciplina - concessione o autorizzazione - e le specifiche

modalità di regolazione di essa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), quale sostituito ad opera dell'art. 45 della

legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui ricomprende nella

previsione del suo primo comma gli apparecchi radioelettrici

ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile indicati

nell'art. 334, primo comma, dello stesso d.P.R., anziché includerli

tra le ipotesi di assoggettamento ad autorizzazione contemplate dal

secondo comma del medesimo art. 1;

2. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, primo

comma, del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad opera

dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui prevede

l'assoggettamento a concessione, anziché ad autorizzazione, degli

apparecchi contemplati dall'art. 334, primo comma, dello stesso

d.P.R.;

3. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, del

citato d.P.R. n. 156 del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45

della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui comprende gli

apparecchi contemplati dall'art. 334 dello stesso d.P.R. tra gli

impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziché tra quelli

sottoposti ad autorizzazione;

4. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 334, terzo,

quarto, quinto e sesto comma del citato d.P.R. n. 156 del 1973, nella

parte in cui assoggetta gli apparecchi contemplati dal primo comma

del medesimo articolo alla concessione anziché all'autorizzazione;

5. - fuori di quanto disposto nei precedenti nn. da 1 a 4, dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) degli

artt. 183, 195, 334 del d.P.R. n. 156 del 1973, i primi due quali

sostituiti ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975,

sollevate dal Pretore di Torino (r.o. nn. 423 e 448/85) in

riferimento all'art. 3 Cost.; b) degli artt. 1 e 183 dello stesso

d.P.R., quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della citata legge n.

103 del 1975, sollevate dal Pretore di Bologna (r.o. n. 278/86) in

riferimento all'art. 21 Cost.; c) dell'art. 195 del citato d.P.R. n.

156 del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della citata

legge n. 103 del 1975, sollevate, con quattro ordinanze, dai Pretori

di La Spezia (r.o. nn. 469, 470, 529, 530/86) e Guglionesi (r.o. nn.

180, 188, 414, 610/87) in riferimento all'art. 21 Cost.; d) degli

artt. 183, 195 e 334 del citato d.P.R. n. 156 del 1973 sollevate con

due ordinanze dal Pretore di Torino (r.o. nn. 423 e 448/85) in

riferimento all'art. 3 Cost.; e) degli artt. 1 e 183 del citato

d.P.R. n. 156 del 1973, quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della

legge n. 103 del 1975, sollevate dal Tribunale di Milano (r.o. n.

474/85) in riferimento agli artt. 3, 15, 21 e 41 Cost.; f) degli

artt. 195, 183, 213, 322, 190, 191, 218 dello stesso d.P.R. n. 156

del 1973, i primi due quali sostituiti ad opera dell'art. 45 della

citata legge n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di S. Angelo di

Brolo (r.o. n. 287/87) in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost.;

6. - dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma terzo bis, del decreto legge 6

dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di

trasmissioni radiotelevisive), convertito, con modificazioni, nella

legge 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata dal Pretore di Moncalieri

(r.o. n. 602/85) in riferimento all'art. 3 Cost.;

7. - fuori di quanto disposto nei precedenti nn. da 1 a 4, dichiara

la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale - tutte proposte in riferimento all'art. 3 Cost. -: a)

degli artt. 183 e 195 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, quali

sostituiti ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975,

sollevate dai Pretori di Mezzolombardo (r.o. n. 483/86) e Mistretta

(r.o. n. 18/87); b) degli artt. 1 e 183 del medesimo d.P.R. n. 156

del 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della citata legge

n. 103 del 1975, sollevate dal Pretore di Macerata (r.o. n. 493/86);

c) dell'art. 195 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, quale

sostituito ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975,

sollevate dal Pretore di Guglionesi (r.o. n. 772/86); d) degli artt.

1, 183, 195 e 334 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, quali

sostituiti ad opera dell'art. 45 della citata legge n. 103 del 1975,

sollevate dal Pretore di Moncalieri (r.o. n. 602/85);

8. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, n. 2 del

citato d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal Pretore di Legnano con

ordinanza del 20 ottobre 1983 (r.o. n. 153/84), in riferimento

all'art. 76 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il Relatore: SPAGNOLI

Deposito in cancelleria 15 novembre 1988.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1030 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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