Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle

telecomunicazioni) e degli artt. 1, 2, 3, 4, 38, 45, 46, 47 e 48 della

legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione

radiofonica e televisiva), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1975 dal pretore di Ragusa nel

procedimento penale a carico di Recca Carmelo ed altri, iscritta al n.

429 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 293 del 5 novembre 1975;

2) ordinanza emessa il 16 agosto 1975 dal pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Romani Paolo, iscritta al n.541 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 339 del 24 dicembre 1975;

3) ordinanza emessa il 18 novembre 1975 dal giudice istruttore del

tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Cattozzi

Pier Paolo ed altro, iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10

marzo 1976;

4) ordinanza emessa il 21 ottobre 1975 dal tribunale di Genova nel

procedimento penale a carico di Cazzulo Pietro ed altro, iscritta al n.

632 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976;

5) ordinanza emessa il 13 novembre 1975 dal pretore di Castelfranco

Veneto nel procedimento penale a carico di Gasparini Lorenzo, iscritta

al n. 634 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976;

6) ordinanza emessa il 25 novembre 1975 dal pretore di Lecco nel

procedimento penale a carico di Campione Germano ed altri, iscritta al

n. 37 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;

7) ordinanza emessa il 5 novembre 1975 dal pretore di Biella nel

procedimento penale a carico di Sacchi Giuseppe, iscritta al n. 45 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;

8) ordinanza emessa il 20 dicembre 1975 dal pretore di Novara nel

procedimento penale a carico di Murtas Silvestro ed altri, iscritta al

n. 97 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

9) ordinanza emessa il 12 gennaio 1976 dal pretore di San Miniato

nel procedimento penale a carico di Comparini Mario ed altri, iscritta

al n. 117 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976;

10) ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal pretore di Ancona nel

procedimento penale a carico di Anastasio Sergio (parte civile RAI),

iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976.

Visti gli atti di costituzione di Anastasio Sergio e della RAI,

nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per Anastasio Sergio, gli avvocati

Paolo Barile, Emanuele Santoro e Alessandro Pace, per la RAI, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 10 luglio 1975, emessa nel corso del

procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato di cui agli

artt. 1, 183 e 195 del t.u. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156, come modificati dagli artt. 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n.

103, per avere, quali soci responsabili della S.r.l. "Teleiblea",

registrata come periodico di stampa, attivato un impianto di diffusione

via etere di programmi televisivi propri senza essere muniti della

relativa concessione amministrativa, il pretore di Ragusa, accogliendo

analoga richiesta del patrocinio degli imputati, dichiarava rilevante e

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale delle sopra riportate norme di legge, in riferimento

agli artt. 3, 10 e 21 della Costituzione.

In relazione alla natura dell'impianto che ha dato luogo al

procedimento penale nel corso del quale è stata sollevata, la

questione è prospettata limitatamente all'assunto che il monopolio

statale non debba estendersi agli impianti televisivi via etere a

raggio locale, per i quali dovrebbe adottarsi il sistema

dell'autorizzazione, come già si è fatto per le trasmissioni via

cavo.

In conformità con tale assunto, le denunziate violazioni delle

norme costituzionali a riferimento, vengono sostanzialmente motivate

come segue:

1) la violazione dell'art. 21 della Costituzione con le sentenze di

questa Corte, in astratto, non è stata mai negata, ma partendo dalla

premessa della limitazione dei canali utilizzabili e tenendo presenti

le trasmissioni su scala nazionale si è rilevato che fatalmente si

sarebbe reso necessario, per le ingenti spese sia d'impianto, sia di

gestione, un monopolio o un oligopolio, attraverso i quali la libertà

di espressione del pensiero sarebbe stata praticamente se non proprio

neutralizzata, assai limitata.

Di qui la preferenza al monopolio statale, che indubbiamente dà

maggiore garanzia di obiettività per un servizio la cui importanza sul

piano di preminenza nell'interesse generale non può essere contestata.

Ma per quanto attiene alle trasmissioni a raggio locale,

contrariamente al parere del Consiglio superiore delle

telecomunicazioni, come risulta da uno studio compiuto dal Centro

Microonde dell'Università di Firenze prodotto dalle parti private e,

soprattutto, dal notorio stato di fatto dei numerosi impianti abusivi

attualmente esistenti, quella limitazione ed il conseguente pericolo di

monopoli o di oligopoli non sussiste.

Di qui la illegittimità della negata esclusione agli impianti

televisivi via etere a raggio locale di quel regime di autorizzazione

già accordato per gli impianti via cavo e per i ripetitori di

trasmissioni straniere che, oltretutto, assicurerebbe una più libera

diffusione, anche capillare, del pensiero;

2) la violazione dell'art. 10 della Costituzione viene denunziata

sotto il profilo del mancato adeguamento della legislazione nazionale

alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla quale l'Italia ha

aderito e che riconosce ad ognuno la libertà di espressione, di

opinione e di ricevere e comunicare informazioni ed idee senza

ingerenza da parte di autorità pubbliche, facendo soltanto salva la

potestà degli Stati di sottoporre a regime di "autorizzazione" le

imprese di radiodiffusione e di televisione;

3) la violazione dell'art. 3 della Costituzione è, infine,

denunziata attraverso il raffronto con la televisione via cavo più

costosa e perciò, di fatto, pressoché oligopolica.

Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato che, con

l'atto di costituzione, chiede che la questione venga dichiarata

infondata, deducendo, in sostanza, quanto segue:

a) la questione è già stata giudicata infondata dalla Corte e non

sono stati dedotti argomenti che possano giustificare una diversa

soluzione;

b) non è esatta l'asserita possibilità tecnica d'installazione di

una molteplicità di emittenti televisive locali, in accordo con le

convenzioni internazionali e, comunque, anche se esatto, sarebbe

irrilevante, perché non varrebbe ad escludere la legittimità del

monopolio statale, che trova il suo fondamento giuridico nell'art. 43

della Costituzione, in quanto ha per oggetto il soddisfacimento di un

interesse pubblico essenziale;

c) non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione non

essendovi identità tra televisione via etere e televisione via cavo;

d) non sussiste neppure la denunziata violazione dell'art. 10 della

Costituzione, in quanto le norme della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo non sono "norme di diritto internazionale generalmente

riconosciute".

2. - Con ordinanza in data 16 agosto 1975, emessa nel corso del

procedimento penale a carico del dirigente responsabile di una stazione

radioelettrica funzionante in Livorno con emissioni circolari e

denominata "Radio Libera" senza avere ottenuto la prescritta

concessione e perciò imputato del reato di cui all'art. 195 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156, così come modificato dall'art. 45 della legge

14 aprile 1975, n. 103, nonché dell'art. 403 del d.P.R. n. 156 del

1973, il pretore di Livorno, accogliendo analoga richiesta del

patrocinio dell'imputato, dichiarava rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,

3 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in riferimento agli artt. 3,

21, 41 e 43 della Costituzione "nella parte in cui la disciplina

legislativa non prevede la possibilità di chiedere l'autorizzazione e

l'esercizio di impianti di diffusione sonora via etere, su scala

locale, analogamente a quanto disposto per la diffusione sonora via

cavo".

Secondo l'ordinanza, per le radiodiffusioni su scala locale non

sussisterebbero "i criteri programmatici di servizio pubblico

essenziale" ed il preminente interesse generale che giustificano il

monopolio delle radiodiffusioni su scala nazionale, né quella

limitatezza di canali radiotelevisivi che hanno giustificato il timore

della costituzione di monopoli od oligopoli privati, di qui la

violazione degli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione.

Comunque non potrebbe contestarsi la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, dato che sussistono per la radiodiffusione via etere su

scala locale le stesse ragioni che hanno legittimato l'adozione del

regime di semplice autorizzazione per diffusioni via filo e via cavo.

Nel giudizio così promosso non vi è stata costituzione di parti.

3. - Con sentenza istruttoria in data 22 settembre 1975 il pretore

di Reggio Emilia dichiarava non doversi procedere, perché il fatto non

costituisce reato, contro il direttore ed il proprietario della

emittente denominata "Telereggio" che erano stati imputati del reato di

cui agli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 maggio 1973, n. 156, come

modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per avere,

senza la prescritta concessione, irradiato nell'area cittadina

trasmissioni televisive via etere, occupando nelle ore pomeridiane la

frequenza di Capodistria.

La sentenza veniva motivata con la considerazione che il monopolio

dello Stato è limitato alla sola diffusione televisiva circolare,

mentre le trasmissioni di Telereggio, sfruttando un'antenna di 43

gradi, presentavano un diagramma di radiazione angolare.

Avverso questa sentenza proponeva appello il Procuratore della

Repubblica sostenendone la erroneità, in quanto la locuzione

"diffusione circolare" usata nel testo legislativo non significa, come

aveva ritenuto il pretore, "diffusione" a 360 gradi ma enuncia il

concetto di "diffusione diretta a più utenti riceventi o a un numero

indeterminato di utenti".

ll giudice istruttore presso il tribunale di Reggio Emilia,

investito della cognizione di tale gravame, con ordinanza 18 novembre

1975, riconosciutane la fondatezza, prima di pronunciarsi nel merito,

riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 38 e 45 della legge 14

aprile 1975 n. 103, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 della

Costituzione.

Sostanzialmente, con tale ordinanza, attraverso una motivazione

molto diffusa: richiamate ed analizzate le sentenze di questa Corte n.

225 e n. 226 del 1974 e posto in rilievo come con la prima si è

ammessa, previa semplice autorizzazione, la installazione di ripetitori

di trasmissioni estere e con la seconda si è deciso altrettanto per le

emittenti via cavo a carattere locale; posto, altresì, in rilievo come

nella specie si utilizza la frequenza di Capodistria, nelle ore in cui

non è usata dalla stazione jugoslava; fatto presente, col richiamo

anche alla conferenza di Stoccolma riguardante il numero dei canali

televisivi assegnato all'Italia nonché ad una consulenza tecnica

depositata dagli imputati; si sostiene la tesi che le considerazioni,

in base alle quali, anche con la sentenza n. 225, si è affermata la

legittimità del monopolio statale sulle trasmissioni a scala nazionale

non sono applicabili alle trasmissioni a scala locale e se ne trae la

conseguenza della violazione degli artt. 21, 41 e 43 della

Costituzione.

Si aggiunge, poi, che la disparità di trattamento tra ripetitori

di stazioni estere e trasmissioni locali sulle stesse bande viola

palesemente l'art. 3 della Costituzione.

In questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che con l'atto d'intervento chiede che la questione venga dichiarata

infondata, per le stesse deduzioni sopra riportate - riguardanti

l'ordinanza del pretore di Ragusa - tranne quelle relative all'art. 10

della Costituzione, la cui violazione con l'ordinanza in esame non è

stata denunziata.

4. - Il tribunale di Genova, nel corso di un giudizio di appello

contro due imputati del reato di cui all'art. 179 del r.d. 27 febbraio

1936, n. 645, modificato dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196

e punibile ai sensi dell'art. 195, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156, per avere installato in Torriglia un ripetitore per

la ricezione, prima di allora non possibile, delle trasmissioni

televisive del 2 canale nazionale RAI-TV, con ordinanza in data 21

ottobre 1975, pur mostrandosi edotto della sentenza di questa Corte n.

225 del 1974, dichiarava non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale del citato art. 195 del d.P.R. n. 156 del

1973, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione.

In ordine alla rilevanza della proposta questione si rileva:

a) la legge 14 aprile 1975, n. 103 non può trovare applicazione in

quanto nella specie trattasi di giudicare su fatti verificatisi prima

di tale normativa;

b) detta normativa non può considerarsi legge più favorevole al

reo, in quanto, in mancanza di "autorizzazione" oggi richiesta, il

contravventore è soggetto a sanzione identica a quella già prevista

dal citato art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;

c) la sanatoria concessa dall'art. 44 della legge 15 aprile 1975,

n. 103 - relativa ai soli impianti già esistenti alla data di entrata

in vigore, il cui esercizio può essere regolarizzato per il futuro -

non determina abolitio criminis in ordine ai fatti anteriormente

commessi e concretizzatisi nella installazione e nel precedente

esercizio di "ripetitori" regolarizzati.

Non vi è stata costituzione di parti.

5. - Nel corso del procedimento penale a carico del responsabile

della cooperativa "Telecastelfranco" imputato del reato di cui all'art.

45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per avere installato ed attivato

un impianto radiofonico via etere, il pretore di Castelfranco Veneto,

con ordinanza 13 novembre 1975, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 di detta legge, in riferimento

all'art. 21 della Costituzione.

Secondo tale ordinanza il monopolio statale in materia di

trasmissioni radiotelevisive poggerebbe sulla limitatezza dei canali

disponibili.

Partendo da questa premessa, dopo avere diffusamente illustrato

l'assunto secondo il quale quella limitatezza non sussisterebbe, si

trae la conseguenza della illegittimità del monopolio statale per

violazione dell'art. 21 della Costituzione.

Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato che, con l'atto d'intervento, in base a deduzioni identiche

a quelle relative all'ordinanza del pretore di Ragusa, sopra riferite,

chiede che la questione venga dichiarata infondata.

6. - Nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni

imputati del reato preveduto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975,

n. 103, per avere installato ed esercitato in Lecco un'emittente

radiofonica a modulazione, senza avere ottenuto la relativa

concessione, il pretore di Lecco, con ordinanza 25 novembre 1975, ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 2 e 45 della detta legge n. 103 del 1975, in riferimento agli

artt. 3 e 21 della Costituzione.

Anche se dalla motivazione di tale ordinanza potrebbe apparire che

la dedotta illegittimità costituzionale dovrebbe estendersi a tutto,

in genere, il monopolio statale sulle trasmissioni radiotelevisive via

etere, dalla circostanza che oggetto del giudizio a quo è un impianto

radiofonico su scala locale e che la violazione dell'art. 3 della

Costituzione è dedotta in riferimento al diverso trattamento usato dal

legislatore (in seguito alla sentenza di questa Corte n. 226 del 1974)

per le trasmissioni televisive via cavo, si può dedurre che, invece,

si tende a fare estendere anche alle trasmissioni radiotelevisive su

scala locale il regime dell'autorizzazione.

Comunque, mentre da quanto precede già risulta sotto quale profilo

è dedotta la violazione dell'art. 3, per quanto attiene all'art. 21

della Costituzione la violazione è dedotta sotto il profilo della

grave, e non giustificata da motivi d'interesse pubblico, limitazione

della libertà di espressione del pensiero che deriverebbe dal regime

di monopolio.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato che, con l'atto d'intervento, ha chiesto che la questione venga

dichiarata infondata per gli stessi motivi dedotti in relazione

all'ordinanza del pretore di Ragusa e sopra riportati.

7. - Nel procedimento penale a carico del titolare della stazione

radiofonica privata denominata "Radio Biella", svolgente esercizio di

diffusione circolare di programmi sonori via etere, senza avere

ottenuto la relativa concessione e perciò imputato del reato di cui

agli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come

modificati dagli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il

pretore di Biella, con ordinanza 5 novembre 1975, ha sollevato

questione di legittimità di tali norme, nella parte in cui si

riferiscono anche ad impianti funzionanti entro un limitato ambito

geografico, in riferimento all'art. 21, comma primo, della

Costituzione.

Premesso che, anche con la sentenza di questa Corte n. 225 del

1974, si è riconosciuta la legittimità costituzionale del monopolio

statale in considerazione: a) della limitatezza dei canali

realizzabili; b) della inclusione dei servizi relativi tra le categorie

di imprese cui è applicabile l'art. 43 della Costituzione; c) della

ricorrenza dei requisiti del preminente interesse generale e della

utilità generale occorrenti per l'applicazione dell'art. 43; d) della

concreta impossibilità di una utilizzazione generale del mezzo; tanto

premesso nell'ordinanza si afferma che tali ragioni non sussistono per

gli impianti utilizzabili soltanto su scala locale - anche col richiamo

allo studio compiuto dal Centro delle Microonde dell'Università di

Firenze - e, pertanto, si conclude sostenendo la tesi che la grave

limitazione della libertà di espressione del pensiero che deriva dal

monopolio non è giustificata per gli impianti a raggio limitato, con

la conseguente violazione dell'art. 21, comma primo, della

Costituzione.

Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato che, con l'atto d'intervento, chiede che la questione venga

dichiarata infondata, per gli stessi motivi già dedotti negli altri

casi di intervento di cui sopra.

8. - Nel procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato

di cui agli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per

avere, senza la prescritta concessione governativa, installato e messo

in esercizio una stazione radiofonica privata denominata "Radio Novara"

il pretore di detta città, con ordinanza 20 dicembre 1975, accogliendo

analoga richiesta del patrocinio degli imputati, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, nella parte in cui si riferiscono alle

emittenti via etere a raggio limitato, delle norme sopra citate, in

riferimento agli artt. 3, 10, 21, 41 e 43 della Costituzione.

Con tale ordinanza si sostiene la tesi - già riportata nel

riferire sulle altre ordinanze di cui sopra - secondo la quale per le

trasmissioni via etere a raggio locale non sussistono le limitazioni di

canali che costituiscono il motivo fondamentale della giustificazione

del monopolio statale per le trasmissioni radio-televisive su scala

nazionale e se ne desume la violazione non soltanto degli artt. 21, 41

e 43, ma anche dell'art. 10 della Costituzione, in riferimento alla

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Si deduce, poi, anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione,

in quanto non si è estesa alle trasmissioni via etere a raggio locale

la stessa disciplina adottata per le analoghe trasmissioni via cavo

(autorizzazione e non concessione).

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato che, con l'atto d'intervento, ha chiesto che la questione venga

dichiarata infondata per le stesse ragioni già sopra esposte.

9. - Nel procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato

di cui all'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, così come

modificato dagli artt. 1 e 45 della legge 9 aprile 1975, n. 103, per

aver, senza la prescritta concessione governativa, impiantato ed

utilizzato per la diffusione di programmi radio via etere in

Castelfranco di Sotto, un'antenna denominata "Radio Pisa F.M.103,1", il

pretore di San Miniato, con ordinanza 12 gennaio 1976, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2,

3, 21, 41 e 43 della Costituzione, delle norme di cui sopra, nella

parte in cui vengono ritenute applicabili agli impianti di trasmissioni

radiotelevisive via etere a raggio locale.

Anche con questa ordinanza, partendo dall'assunto che per tali

trasmissioni non sussistono le limitazioni di canali e le conseguenze

che ne possono derivare - che costituiscono il motivo fondamentale per

cui si è affermata la legittimità costituzionale del monopolio

statale sulle trasmissioni radiotelevisive a raggio nazionale - si

sostiene che la omessa estensione alle trasmissioni radio-televisive

via etere a raggio locale della stessa disciplina adottata dal

legislatore per le analoghe trasmissioni via cavo, implica la

violazione degli artt. 2, 21, 41 e 43 della Costituzione.

Dalla disparità di trattamento che deriverebbe da questa omessa

estensione si trae argomento per denunziare anche la violazione

dell'art. 3 della Costituzione.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato che, con l'atto d'intervento, ha chiesto che la questione venga

dichiarata infondata per gli stessi motivi sopra più volte richiamati.

10. - Nel procedimento penale a carico di Sergio Anastasio,

imputato del reato di cui agli artt. 1, 183 e 195 del codice postale

approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per avere posto in opera

una stazione emittente televisiva via etere denominata "Emanuel C.S.C.

la nuova Radio Televisione Libera di Ancona", il pretore di Ancona, con

ordinanza 23 dicembre 1975, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47, 48 e tutti gli altri

collegati, della legge 14 aprile 1975, n. 103, in riferimento agli

artt. 1, 2, 3, cpv., 9, 10, 11, 21, 33, 49 e 138 della Costituzione.

Nell'ordinanza si premette in fatto: che dall'acquisizione agli

atti di una consulenza di parte era risultata la possibilità di

coesistenza di numerose stazioni emittenti della stessa potenza di

quella installata dall'imputato; che questa non aveva mai cessato le

trasmissioni; che dal dibattimento era rimasto accertato che l'intero

impianto era stato installato con una spesa complessiva di due o tre

milioni; che le trasmissioni della "Emanuel" non disturbavano i

programmi della RAI; che a parere del teste Russo, dirigente il Circolo

costruzioni delle poste era possibile in Ancona la installazione di

almeno due o anche più stazioni emittenti, le quali potessero

trasmettere senza reciproche interferenze.

A queste premesse di fatto seguono alcune diffuse considerazioni

attraverso le quali si tende a dimostrare:

che questa Corte dovrebbe estendere il suo sindacato di

legittimità costituzionale oltre che alla normale conformità delle

leggi, anche al modo con cui sono applicate;

che, formalmente, la legge 14 aprile 1975, n. 103 appare

evidentemente ispirata alla volontà di dare piena e completa

attuazione alle statuizioni contenute nella sentenza di questa Corte n.

225 del 1974, cosicché in linea teorica la sua legittimità

costituzionale sembrerebbe ineccepibile;

che, peraltro, nell'applicazione pratica ne sono state

completamente eluse le finalità, cosicché, in concreto, le cose sono

rimaste invariate rispetto al passato;

che in conseguenza è necessario che la Corte esamini nella sua

globalità le questioni che rivelano la deviazione nella detta

applicazione pratica, delle linee fondamentali indicate dal legislatore

costituente;

che a tal fine, è forse, sovrabbondante la denuncia delle norme

costituzionali di cui si deve lamentare la violazione.

Sulla base delle considerazioni, così riassunte, viene poi il

dispositivo dell'ordinanza con il quale si denunzia, appunto, la

violazione di tutte le norme costituzionali sopra indicate e,

praticamente, si pone in discussione la legittimità costituzionale

dell'intera legge n. 103 del 1975.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che con l'atto d'intervento ha chiesto che la questione venga

dichiarata irrilevante ed inammissibile.

Si è costituita poi per resistere la RAI- Radiotelevisione

italiana, il cui patrocinio, con la memoria di costituzione, ha chiesto

che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, dichiarata

infondata, con riserva di ogni altra deduzione ed eccezione.

Si è costituito, altresì l'Anastasio, imputato nel giudizio a

quo, il cui patrocinio, con ampia memoria, chiede che la questione

venga dichiarata irrilevante, in quanto, secondo la giurisprudenza di

numerosi pretori, le denunziate norme della legge n. 103 del 1975 non

comprendono nella riserva allo Stato della radiodiffusione le emittenti

operanti in uno ristretto ambito locale; in ogni caso confermando la

dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze di

questa Corte n. 225 del 1974 e n. 1 del 1976, o dichiarando,

all'occorrenza, la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45

della legge n. 103, nella parte in cui riservano allo Stato le

trasmissioni radio-televisive locali, riportandosi sostanzialmente, al

riguardo, alla motivazione dell'ordinanza di rinvio.

Con un'ampia memoria riassuntiva l'Avvocatura dello Stato conferma

tutte le deduzioni contenute nei vari atti di intervento, illustrandole

sostanzialmente nei seguenti termini:

a) Chiarisce in primo luogo che la questione sollevata con

l'ordinanza del pretore di Ancona è irrilevante perché le censure

mosse da quel giudice si rivolgono non alla legge, della quale, anzi,

si afferma la validità, ma alla sua asserita disapplicazione, mentre

proprio l'imputazione della quale deve giudicare ne costituisce

applicazione; inammissibile perché attribuzione della Corte è

controllare la legittimità delle leggi, non già - sul metro della

Costituzione o, peggio, della legge ordinaria - il comportamento tenuto

da organi parlamentari o amministrativi o perfino da persone private in

sede di applicazione della legge;

b) In secondo luogo, rilevate che tutte le questioni - sollevate

con le varie ordinanze di cui sopra - che vengono oggi all'esame della

Corte, anche se con la denunzia della violazione di norme

costituzionali in parte diverse - compresa quella del pretore di Ancona

- hanno per oggetto l'assunto che anche per le trasmissioni

radio-televisive via etere su scala locale deve adottarsi il regime

dell'autorizzazione, come, in seguito alla sentenza di questa Corte n.

226 del 1974, si è fatto per le trasmissioni via cavo, si deduce che

questo assunto è infondato.

Al riguardo, anche attraverso il richiamo ad accertamenti tecnici,

si pone in evidenza la profonda diversità fra trasmissioni via cavo e

trasmissioni via etere, si sostiene che per quest'ultima sussiste

tuttora quella limitatezza di canali che costituì l'elemento

essenziale, riaffermato anche con la sentenza n. 225 del 1974, che

giustifica e rende necessario il monopolio statale.

Infine anche il patrocinio della RAI-TV ha depositato una diffusa

ed elaborata memoria che, mentre nella intestazione e nelle conclusioni

sembrerebbe diretta a confutare soltanto la fondatezza della questione

sollevata con l'ordinanza del pretore di Ancona, sostanzialmente

involge - espressamente elencandole - tutte le questioni prospettate

con le altre ordinanze, sopra richiamate.

Poiché soltanto per il giudizio promosso con l'ordinanza del

pretore di Ancona vi è stata tempestiva costituzione in giudizio e

tale ordinanza presenta peculiari caratteristiche per le quali non sono

ad essa pertinenti le deduzioni che riguardano le altre, ovviamente

tale memoria può essere presa in considerazione limitatamente alla

parte strettamente attinente a detta ordinanza del pretore di Ancona,

ossia limitatamente al punto indicato nell'indice con il n. 7.

Su questo punto il patrocinio della RAI-TV sostiene la

inammissibilità e subordinatamente la infondatezza della questione,

sostanzialmente con le stesse considerazioni sopra riportate

dell'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'udienza odierna il patrono della parte privata Anastasio, con

un'ampia discussione, ha sostenuto la tesi che si debba estendere al

suo difeso la decisione che sarà adottata in ordine alle altre

ordinanze, le cui questioni sono state trattate contemporaneamente.

Alla sua volta l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito nelle

richieste già sopra riportate. Considerato in diritto :

1. - I dieci giudizi, promossi con le ordinanze di cui in epigrafe,

avendo per oggetto, sostanzialmente, questioni identiche o strettamente

connesse, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - In ordine logico deve essere esaminata per prima la questione

sollevata con l'ordinanza 23 dicembre 1975 del pretore di Ancona, dato

che, per effetto delle eccezioni sollevate dall'Avvocatura generale

dello Stato e anche dal patrocinio della parte privata - imputata nel

giudizio a quo - si presentano problemi pregiudiziali di

ammissibilità, anche sotto il profilo del difetto di rilevanza.

Come si è detto in narrativa, infatti, con l'ordinanza in esame,

vengono denunziati, in riferimento agli artt. 1, 2, 9, 10, 11, 21, 33,

49, 138 e "ai principi generali della Costituzione", gli artt. 1, 2, 3,

4, 45, 46, 47 e 48 della legge n. 103 del 1975 e comunque l'intera

legge - che pur si afferma non presentare vizi di costituzionalità

"sul piano teorico" - in base all'asserzione che nell'applicazione

pratica si rileva la deviazione dalle linee fondamentali indicate dal

legislatore costituente.

Senonché, nella pur diffusa motivazione, a parte considerazioni

astratte, che non trovano riscontro in concrete indicazioni che possano

far individuare come e perché siano stati violati gli articoli della

Costituzione richiamati - come si riconosce nella stessa ordinanza di

rinvio - "forse in numero sovrabbondante rispetto all'effettiva

necessità" invano si ricerca la formulazione di un concreto motivo di

censura.

L'unico rilievo specifico, attraverso il quale si potrebbe giungere

ad identificare la violazione di talune norme costituzionali a

riferimento è quello relativo alle tecniche d'attribuzione dei posti

negli organi deliberanti ed alle nomine di funzionari di grado elevato

e dei dirigenti, ma è chiaro che tutto ciò non ha alcuna rilevanza ai

fini dell'oggetto del giudizio a quo.

Ne consegue che sia per contraddittorietà e carenza di

motivazione, sia per difetto di rilevanza la questione deve dichiararsi

inammissibile.

3. - Sempre in ordine logico deve essere, poi, esaminata la

questione sollevata con l'ordinanza 21 ottobre 1975 dal giudice

istruttore presso il tribunale di Genova.

Questa ordinanza ha per oggetto il procedimento penale per una

contravvenzione, punibile ai sensi dell'art. 195 del t.u. approvato con

il d.P.R. n. 156 del 1973, reato bensì permanente ma la cui permanenza

deve ritenersi cessata, per effetto della sentenza del pretore di

Genova, sezione staccata di Torriglia, in data 5 aprile 1974, sentenza

appellata dal pubblico ministero, senza peraltro contestazione della

continuazione.

Il giudice istruttore presso il tribunale di Genova era, pertanto,

investito della cognizione, in grado di appello, di un reato consumato

in data anteriore al 5 aprile 1974.

Conseguentemente, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza di

questa Corte n. 225 del 1974, con la quale l'impugnato art. 195 del

t.u. del 1973, n. 156 è stato dichiarato costituzionalmente

illegittimo, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata, come già è stato deciso, in casi identici, con la sentenza

di questa Corte n. 1 del 1976.

4. - Le altre otto ordinanze (due delle quali e precisamente quella

del pretore di Ragusa e quella del giudice istruttore presso il

tribunale di Reggio Emilia si riferiscono ad impianti per trasmissioni

televisive via etere, le altre ad impianti per trasmissioni

radiofoniche via etere) senza contestare la legittimità costituzionale

del monopolio statale per le trasmissioni radiofoniche e televisive su

scala nazionale - e richiamandosi, anzi, alle motivazioni delle

sentenze di questa Corte che l'hanno affermato - contestano la

legittimità della estensione del regime di monopolio agli impianti ed

all'esercizio di stazioni radiofoniche e televisive via etere su scala

locale, per i quali chiedono l'assoggettamento a regime di

autorizzazione in analogia con quanto è stato dichiarato con la

sentenza di questa Corte n. 226 del 1974 ed attuato con la legge n. 103

del 1975 nella parte relativa alle trasmissioni televisive via cavo.

Comune a tutte queste otto ordinanze è la tesi che il motivo

fondamentale che ha indotto questa Corte a riconoscere la legittimità

del monopolio statale è la limitatezza dei canali utilizzabili

(sentenze n. 59 del 1960 e n. 225 del 1974) e che questo motivo se può

ritenersi tuttora valido, allo stato attuale, per le trasmissioni su

scala nazionale, non lo è per quelle su scala locale.

Di qui la conseguenza che la persistente estensione del monopolio

statale a queste ultime trasmissioni sarebbe costituzionalmente

illegittima, in riferimento: a) secondo il pretore di Novara, agli

artt. 3, 10, 21, 41 e 43 della Costituzione; b) secondo il pretore di

S. Miniato, agli artt. 2, 3, 21, 41 e 43; c) secondo il pretore di

Livorno, agli artt. 3, 21, 41 e 43; d) secondo il pretore di Ragusa,

agli artt. 3, 10 e 21; e) secondo il giudice istruttore presso il

tribunale di Reggio Emilia, agli artt. 21,41 e 43; f) secondo il

pretore di Lecco, agli artt. 3 e 21; g) ed h) secondo i pretori di

Biella e di Castelfranco Veneto, all'art. 21.

A sostegno della tesi della possibilità di trasmissioni su scala

locale senza intralci né per quelle delle reti nazionali, né per

quelle di altre su scala locale, le varie ordinanze di rimessione si

richiamano o a consulenze tecniche esibite dalle parti private o allo

stato di fatto ormai esistente, secondo il quale attualmente sarebbero

funzionanti in Italia ben 400 impianti del genere.

Tanto l'Avvocatura generale dello Stato, quanto il patrocinio della

RAI-TV contestano, anzitutto, sulla base di elaborati accertamenti

tecnici, la disponibilità, se non illimitata, tuttavia

sufficientemente ampia, di canali utilizzabili per impianti su scala

locale, asserita nelle ordinanze di rimessione.

Sostengono, poi, che, come ha riconosciuto la sentenza di questa

Corte n. 225 del 1974, quello radio-televisivo costituisce un servizio

pubblico essenziale, di preminente interesse generale che, per questa

sua natura, non può formare, neppure in parte, oggetto di attività

privata.

Il patrocinio della RAI-TV, inoltre, ammette sostanzialmente

l'esistenza dello stato di fatto asserito nelle ordinanze, ma deduce

che è reso possibile soltanto transitoriamente, in quanto è in corso

di completamento lo studio da parte degli organi tecnici statali, per

la realizzazione, su scala nazionale, di due nuove reti televisive,

realizzazione che assorbirebbe gran parte della disponibilità di

canali attualmente esistenti.

L'Avvocatura generale dello Stato, infine, prospetta, senza

peraltro insistervi, una eccezione di difetto di rilevanza, comune a

tutte le ordinanze in esame, che dovrebbe trovar fondamento nella

considerazione che, agli effetti penali, sia in regime di concessione,

sia in regime di autorizzazione, la sanzione, in caso di inosservanza

delle norme che li disciplinano, è identica.

Chiariti, come precede, i termini delle tesi contrapposte, valgono,

in ordine ad esse, le considerazioni che seguono.

5. - La eccezione di difetto di rilevanza prospettata, nei termini

sopra esposti dall'Avvocatura generale dello Stato è priva di

giuridico fondamento.

L'eventuale dichiarazione di fondatezza delle questioni sollevate

con le ordinanze in esame, infatti, non implicherebbe l'automatica

applicazione agli impianti già esistenti del regime di autorizzazione,

ma renderebbe necessario l'intervento del legislatore per stabilirne i

modi e le condizioni di attuazione, in attesa del quale, poiché il

regime di autorizzazione presuppone un vero e proprio diritto perfetto

del richiedente, sarebbero inapplicabili sanzioni penali prevedute per

ipotesi diverse, anche se analoghe.

6. - Nel passare, quindi, all'esame del merito delle proposte

questioni, è necessario tener presente che, come si è posto in

rilievo in narrativa, la legittimità costituzionale del monopolio

statale per quanto attiene alle trasmissioni radiofoniche e televisive

su scala nazionale non è contestata dalle ordinanze di rimessione; le

quali anzi - in conformità con le statuizioni della sentenza di questa

Corte n. 225 del 1974 recepite dal legislatore nell'art. 1 della legge

n. 103 del 1975 - ne riconoscono il carattere di servizio pubblico

essenziale e di preminente interesse generale.

La tesi fondamentale - comune a tutte le ordinanze e sopra

ricordata - sulla quale poggiano le denunziate violazioni di norme

costituzionali, consiste nell'affermazione che il presupposto del

riconoscimento della legittimità di tale monopolio è la limitatezza

dei canali disponibili e che tale presupposto non sussiste per quanto

attiene alle trasmissioni su scala locale.

Ai fini del decidere è, quindi, necessario accertare se e sino a

qual punto siano esatti i termini giuridici e di fatto sui quali poggia

la tesi come sopra riassunta.

A tale riguardo è da rilevare che dalle sentenze n. 59 del 1960 e

n. 225 del 1974 risulta in modo del tutto evidente che questa Corte al

riconoscimento della legittimità del monopolio statale è pervenuta

sul presupposto della limitatezza dei canali utilizzabili.

Ma, nel contempo, emerge la considerazione dell'attività d'impresa

di cui si tratta, come servizio pubblico essenziale e di preminente

interesse generale.

Stante ciò, ove si constati - come è ragionevole fare sulla base

delle diffuse cognizioni tecniche e delle pratiche realizzazioni in

atto esistenti - la ingiustificatezza, allo stato attuale, della tesi

secondo cui sussisterebbe una concreta limitatezza in ordine alle

frequenze utilizzabili per le trasmissioni radiofoniche e televisive,

deve riconoscersi su scala locale che il relativo presupposto non possa

ulteriormente essere invocato.

Il che, però, non richiede né tanto meno comporta che debba

escludersi la legittimità costituzionale delle norme che riservano

allo Stato le trasmissioni radiofoniche e televisive su scala

nazionale. Giacché - e ciò giova ribadirlo in modo espresso - la

radiodiffusione sonora e televisiva su scala nazionale rappresenta un

servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale.

7. - Ne consegue che la normativa de qua, oggetto di denuncia, si

appalesa costituzionalmente illegittima in riferimento agli artt. 3 e

21 della Costituzione.

Sotto il profilo della violazione dell'art. 3, in quanto che, se

non sussiste la illimitatezza di frequenze, propria delle trasmissioni

via cavo, esiste, tuttavia, per le trasmissioni su scala locale via

etere una disponibilità sufficiente a consentire la libertà di

iniziativa privata senza pericolo di monopoli od oligopoli privati,

dato anche il costo non rilevante degli impianti, cosicché il non

consentirla - al contrario di quanto si è fatto per le trasmissioni

via cavo - implica violazione del principio di eguaglianza, sancito

dalla norma a riferimento.

Sotto il profilo della violazione dell'art. 21 della Costituzione,

giacché, esclusa la possibilità di monopoli od oligopoli per le

trasmissioni su scala locale, viene meno l'unico motivo che per queste

ultime trasmissioni possa giustificare quella grave compressione del

fondamentale principio di libertà, sancito dalla norma a riferimento,

che anche un monopolio di Stato necessariamente comporta.

8. - Il riconoscimento del diritto di iniziativa privata, nei

limiti risultanti da quanto precede, data la connessione con il

servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale,

costituito, tra l'altro, dalla diffusione via etere su scala nazionale

di programmi radiofonici e televisivi ed affidato al monopolio statale,

postula la necessità dell'intervento del legislatore nazionale perché

stabilisca l'organo dell'amministrazione centrale dello Stato

competente a provvedere all'assegnazione delle frequenze ed

all'effettuazione dei conseguenti controlli, e fissi le condizioni che

consentano l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto in modo che

questo si armonizzi e non contrasti con il preminente interesse

generale di cui sopra e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei

doveri ed obblighi, anche internazionali, conformi a Costituzione.

In particolare si dovranno stabilire: a) i requisiti personali del

titolare dell'autorizzazione e dei suoi collaboratori, che diano

affidamento di corretta e responsabile gestione delle trasmissioni; b)

le caratteristiche tecniche degli impianti e la relativa zona di

servizio, nonché la specificazione delle frequenze e dei canali

utilizzabili; c) l'esatta indicazione dell'ambito di esercizio, il cui

carattere "locale" deve essere ancorato a ragionevoli parametri

d'ordine geografico, civico, socio-economico, che consentano di

circoscrivere una limitata ed omogenea zona di utenza, senza, peraltro,

eccessive restrizioni, tali da vanificare l'esercizio medesimo; d)

eventuale fissazione di turni ed adozione di ogni altro accorgimento

tecnico, al fine di non turbare il normale svolgimento del servizio

come sopra riservato allo Stato ai sensi degli artt. 1 e 2 della citata

legge n. 103 del 1975 e di ogni altro servizio parimenti riservato allo

Stato; ed al fine di rendere possibile il concorrente esercizio di

attività da parte degli altri soggetti autorizzati; e) limiti

temporali per le trasmissioni pubblicitarie, in connessione con gli

analoghi limiti imposti al servizio pubblico affidato al monopolio

statale; f) ogni altra condizione necessaria perché l'esercizio del

diritto, previa autorizzazione, si svolga effettivamente nell'ambito

locale e non dia luogo a forme di concentrazione o situazioni di

monopolio o oligopolio.

Ove concorrano le condizioni, da stabilire nei modi sopra indicati,

il rilascio dell'autorizzazione è vincolato e non meramente

discrezionale, con tutte le conseguenze giuridiche che tale natura

dell'atto comporta nel nostro ordinamento.

9. - Va, infine, rilevato che nell'art. 14, comma primo, lett. d),

della legge n. 103 del 1975 è posta a carico della società

concessionaria "la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici

e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle

frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i

servizi di radiodiffusione"; e va considerato che dalla presente

declaratoria di illegittimità costituzionale consegue, a norma

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la stessa declaratoria

per il detto art. 14 per la parte in cui è previsto l'esaurimento

delle disponibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45

della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di

diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono

consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in

motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione

radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito

locale;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47 e 48 della citata

legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata, in riferimento agli artt. 1,

2, 3 cpv., 9, 10, 11, 21, 33, 49 e 138 della Costituzione, dal pretore

di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;

c) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 195, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 29

maggio 1973, n. 156 (approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)

sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione, dal

tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;

d) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della citata legge 14

aprile 1975, n. 103 nella parte in cui prevede la possibilità che

mediante le realizzazioni di impianti da parte della società

concessionaria siano esaurite le disponibilità consentite dalle

frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i

servizi di radiodiffusione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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