Art. 183 — Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 166, 168, n. 5, 178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), e degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materi…
Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 1 Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 21, primo comma, 41 e 43 della Costituzione, disattendendosi invece le censure prospettate in relazione agli artt. 21, secondo e terzo comma, 76 e 77 della Costituzione.
Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Questioni già dichiarate rispettivamente non fondata, manifestamente infondata e non fondata. - v. S. n. 237/1984, O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35, 166/1987, 282, 1025/1988, 13/1988, S. n. 1030/1988.
Art. 3 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 Cost., per essere state già dichiarate non fondate con prcedenti decisioni, nonché in riferimento all'art. 43 Cost., essendo valide al riguardo le argomentazioni poste a base di pendente declaratoria di illegittimità costituzionale concernente le medesime norme impegnate dal giudice "a quo" le questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 195, in relazione agli artt. 1 e 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - come modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - denunziati nella parte in cui non consentono che possano essere liberamente installati, stabiliti ed esercitati impianti di comunicazione via etere, costituiti da apparecchi rice- trasmittenti di debole potenza e comunque funzionanti in ambito locale. - cfr S. n. 237/1984, 1030/1988; O. nn. 13/1989, 35/1987.
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1975, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal…
Art. 3 cost. · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PONTI RADIO - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. Essendo l'etere un bene comune naturalmente limitato di cui è necessario assicurare un ordinato governo, anche in adempimento di obblighi internazionali, non sussiste in capo al privato un diritto soggettivo all'utilizzazione di una banda di frequenza ne', conseguentemente, la libertà di installazione ed esercizio dei ponti radio, rispetto alla quale va invece riconosciuta all'amministrazione una discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa, incompatibile col regime autorizzatorio. Rispetto a tali impianti è perciò costituzionalmente legittima sia la riserva allo Stato che la correlativa compressione della libertà di iniziativa economica privata.
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 15 cost. · Art. 41 cost.
È manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata (con sentenza) e manifestamente infondata (con successive ordinanze) sul rilievo di un uso inverso a quello naturale del principio di eguaglianza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 183, comma primo, 195, comma primo, e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (i primi due sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103), denunciati in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, mentre nessuna pena e` prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. nn. 237/1984 e 202/1976; O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35 e 166/1987, 282/1988.
Art. 3 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - PLURALISMO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTÀ DI) - INFORMAZIONE. La riserva di cui all'art. 43 Cost., relativa alle trasmissioni televisive su scala nazionale, trova la sua unica ragion d'essere nella difesa del fondamentale principio del pluralismo dell'informazione, garantito dall'art. 21 Cost. - contro i pericoli di oligopoli o monopoli, derivanti da una serie di fattori tecnici ed economici, che consentirebbero al privato di esercitare, in posizione di preminenza, un'influenza sulla collettività incompatibile con le regole del sistema democratico e di comprimere indebitamente la generale libertà di manifestazione del pensiero; essa può essere abbandonata a condizione che il legislatore predisponga un efficace sistema di garanzie idonee ad attuare il pluralismo. In assenza di siffatto intervento del legislatore, poiché l'evoluzione della situazione di fatto ha dimostrato ampiamente che il rischio della formazione di un oligopolio privato in sede nazionale si è trasformato in realtà e poiché, d'altra parte, il pluralismo in sede nazionale non può in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato, la previsione legislativa che riserva allo Stato le trasmissioni televisive su scala nazionale non può ritenersi in contrasto con l'art. 21, Cost.. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonché dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento all'art. 21 primo comma Cost.). - cfr. S. nn. 148/1981, 59/1960, 225/1974
Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 9 cost. · Art. 33 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché del solo art. 195 dello stesso d.P.R., sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dai Pretori di Tirano e Pistoia con le ordinanze ind…
Art. 3 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale che siano motivate per 'relationem' o siano carenti di motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto poste a base del denunciato contrasto con il dettato costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Sono manifestamente inammissibili - in quanto prive di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - le questioni relative agli artt. 1, 183, 195 (sostituiti dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) , 334, 403, comma primo, 409, comma primo, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 41 cost. · Art. 76 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., sotto il profilo della inefficacia rieducativa della pena, comminata da dette norme, a carico di colui che installa od esercita un impianto radioelettrico ricetrasmittente di debole potenza e non invece a carico di colui che abbia posto in essere comportamenti analoghi più gravi. Infatti, la questione è stata già dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile, in quanto l'invocato parametro "si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione è rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore". - S. n. 237/1984; O. n. 23/1985.
Art. 27 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 21 cost.
Sono manifestamente inammissibili, per mancanza di motivazione sulla rilevanza ovvero per insufficiente motivazione sulla rilevanza, tale dovendo ritenersi la motivazione per relationem contenuta in alcune ordinanze, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 21, e 27 della Costituzione, degli artt. 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti di ricetrasmissioni di debole potenza.
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 27 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. assumendosi che le predette disposizioni contrastino col principio di uguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte - nessuna pena è prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. Tale questione, infatti, è stata già decisa, nel senso della non fondatezza. - S. n. 237/1984 e O. n. 23/1985.
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
In mancanza di ogni motivazione in punto di rilevanza e di qualsiasi sia pur minimo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza della Corte n. 202 del 1976 - nessuna pena è prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. n. 202/1976.
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 27 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Sono manifestamente inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195, 334, comma primo, n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sotitutito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevedono la pena dell'ammenda e dell'arresto per chi esercita senza concessione un impianto radio-elettrico ricetrasmittente di debole potenza.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 10 cost. · Art. 21 cost.
La diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche via etere su scala nazionale, quale servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale, puo` essere riservata allo Stato in vista del fine di utilita` generale costituito dalla necessita` di evitare l'accentramento dell'emittenza radiotelevisiva in monopolio od oligopolio privato. Tale necessita`, peraltro, non emerge soltanto in relazione alla maggiore o minore disponibilita` delle frequenze di trasmissione, ma attiene altresi` alla natura del fenomeno delle radioteletrasmissioni visto nel contesto socio-economico in cui esso e` destinato a svilupparsi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento per quest'ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione). - cfr. S. nn. 59/1960; 46/1961; 105/1974; 225/1974; 226/1974; 202/1976.
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 43 cost. · Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Questione concernente norme già dichiarate costituzionalmente illegittime. - S. n. 202/1976.
Art. 136 cost. · Art. 43 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 2 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - dell'art. 185 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni), che regola l'approvazione di progetti per impianti di telecomunicazioni, non essendo dimostrato nella ordinanza di rinvio come detta disposizione venga in applicazione nel giudizio di merito per cui è necessario che il giudice a quo esamini tale rilevanza e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. - N.B. Con la stessa ordinanza è dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del medesimo d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, avendo la Corte già dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali articoli con la sent. n. 225/1974.
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente…
Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 138 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1988 al 16 settembre 2003. 156 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nessuno puo' eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione. Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale. Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art183 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.