Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Posto che la sentenza della Corte dichiarativa dell'illegittimità delle norme che non consentivano previa autorizzazione statale le attività di diffusione radiotelevisiva via etere in ambito locale, è mancato l'intervento autorizzativo del legislatore nella materia 'de qua', il principio di eguaglianza non può essere invocato in senso inverso a quello naturale assumendo la situazione anomala di assoluta libertà in cui si svolgono attualmente le trasmissioni via etere su scala locale esercitata dai privati come metro di legittimità della regola generale (di cui alla normativa impugnata) che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3, comma primo., Cost. degli artt. 183, 195 e 334, comma primo, n. 2, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, dei medesimi artt. 183 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nel testo sostituito con il citato art. 45 legge 103 del 1975, del medesimo art. 195 nel testo come sopra sostituito, nonché dell'art. 184 del citato d.P.R. 156 del 1973 e dell'art. 195 del medesimo d.P.R. nel testo sostituito). - S. nn. 225/1974, 226/1974, 202/1976; 42/1977; 71/1979; 162/1981; 168/1982; 71/1983.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 10 cost. · Art. 21 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. 233 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose. Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nello interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed allo esercizio di impianti di telecomunicazioni, previo consenso dell'Amministrazione, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento. Gli esercenti di ferrovie, tranvie, funivie ed altri analoghi mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose, possono essere autorizzati dall'Amministrazione nella forma, con i limiti ed alle modalita' stabiliti dall'Amministrazione stessa, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni necessari alla sicurezza, regolarita' e funzionalita' del servizio da essi gestito. Per l'interconnessione alle reti urbane ed interurbane delle linee di proprieta' degli esercenti di cui al comma precedente, si applicano le norme stabilite nel regolamento per le concessioni ad uso privato. Il consenso dell'Amministrazione non e' richiesto per le necessita' di ordine militare, salvo nei casi di interconnessione con altre reti. E' necessario, comunque, il coordinamento tecnico con la stessa Amministrazione. La norma di cui al precedente comma si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonche' ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilita' di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di telecomunicazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art184 · fonte del testo
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