Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1974 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

- degli artt. 1, 2 e 18 del r.d. 8 febbraio 1923, n. 1067 (Norme

per il servizio delle comunicazioni senza filo); -

degli artt. 1, 166, 168, n. 5,178 (come sostituito dall'art. 1, n. 2,

della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n.

645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni);

- del d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 (Approvazione ed esecutorietà

della Convenzione per la concessione alla RAI del servizio di

radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione

su filo);

- dell'art. 3 della legge 14 marzo 1952, n. 196 (Modificazioni

degli articoli 178, 269 e 270 del codice postale e delle

telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n.

645);

- del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni

di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori);

- degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia

postale, di bancoposta e di telecomunicazioni);

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 maggio 1971 dal pretore di Poggibonsi nel

procedimento penale a carico di Parronchi Sergio, iscritta al n. 273

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;

2) ordinanza emessa il 14 gennaio 1972 dal pretore di omegna nel

procedimento penale a carico di Porta Giuseppe ed altro, iscritta al n.

40 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 90 del 5 aprile 1972;

3) ordinanza emessa il 17 febbraio 1972 dal pretore di Macerata nel

procedimento penale a carico di Meschini Italo, iscritta al n. 95 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11 O del 26 aprile 1972;

4) ordinanze emesse l'11 aprile 1972 dal pretore di Sampierdarena

nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Parodi Giancarlo ed

altri e di Parodi Giovanni ed altro, iscritte ai nn. 197 e 198 del

registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

5) ordinanze emesse il 18 aprile 1972 dal pretore di Sestri Levante

nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Marchetti Pier

Giorgio e di Di Gennaro Gian Luigi, iscritte ai nn. 212 e 213 del

registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972;

6) ordinanze emesse il 18 e il 20 maggio 1972 dal pretore di

Bologna nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ricco'

Vitaliano ed altro e di Buscemi Ignazio, iscritte ai nn. 244 e 245 del

registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972;

7) ordinanza emessa il 6 giugno 1972 dal pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Gelli Giorgio, iscritta al n. 262 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972;

8) ordinanza emessa il 27 giugno 1972 dal pretore di Fidenza nel

procedimento penale a carico di Colacicco Michele, iscritta al n. 312

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972;

9) ordinanza emessa il 15 marzo 1972 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Begozzi Bruno ed altri, iscritta al n.

324 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972;

10) ordinanza emessa il 9 dicembre 1972 dal pretore di Assisi nel

procedimento penale a carico di Di Bernardino Vittorio, iscritta al n.

16 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

11) ordinanza emessa il 9 marzo 1973 dal pretore di Terni nel

procedimento penale a carico di Pierantoni Pietro ed altro, iscritta al

n. 170 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973;

12) ordinanza emessa il 5 febbraio 1973 dal pretore di Genova nel

procedimento penale a carico di Giacobbe Emilio ed altro, iscritta al

n. 228 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;

13) ordinanza emessa il 21 ma'ggio 1973 dal pretore di Gavirate nel

procedimento penale a carico di De Zuanni Gianfrancesco ed altri,

iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;

14) ordinanza emessa il 12 ottobre 1972 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Bedello Donatella ed altri, iscritta al

n. 287 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;

15) ordinanza emessa il 22 marzo 1973 dal pretore di Perosa

Argentina nel procedimento penale a carico di Ferraretto Franco,

iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;

16) ordinanza emessa il 15 giugno 1973 dal pretore di Verona nel

procedimento penale a carico di Pinton Giorgio ed altri, iscritta al n.

423 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 2 del 2 gennaio 1974.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe, emesse tutte da pretori dal

maggio 1971 al giugno 1973, hanno riproposto, in riferimento all'art.

21 - e talune anche agli artt. 41 e 43 della Carta - la questione di

legittimità costituzionale della riserva in esclusiva allo Stato dei

servizi di telecomunicazioni (artt. 1 r.d. 8 febbraio 1923, n. 1067; 1

r.d. 27 febbraio 1936, n. 645; 1 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156).

Quasi tutte le suddette ordinanze denunziano, poi, per contrasto

con i menzionati articoli della Carta, anche gli artt. 2 e 18 del r.d.

8 febbraio 1923, n. 1067; 166, 168 n. 5, 178 (così come sostituito

dall'art. 1, n. 2, della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27

febbraio 1936, n. 645; 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; 3

della legge 14 marzo 1952, n. 196; il d.P.R. n. 1214 del 5 agosto 1966;

il d.P.R. n. 180 del 26 gennaio 1952.

I procedimenti penali nel corso dei quali le cennate questioni di

legittimità costituzionale sono state sollevate riguardano, in

prevalenza, la detenzione non denunziata e l'uso privato di apparecchi

radio ricetrasmittenti, senza averne ottenuto preventivamente la

prescritta concessione. In pochi casi (procedimenti pendenti presso i

pretori di omegna, di Gavirate, di Perosa Argentina e di Verona),

trattasi di istallazione abusiva di ripetitori, allo scopo di poter

ricevere i programmi televisivi svizzeri o jugoslavi.

In tutti i giudizi avanti questa Corte non vi è stata costituzione

di parti. Soltanto in quelli conseguiti alle ordinanze dei pretori di

Poggibonsi, Omegna, Macerata e Verona è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri.

2. - Dai giudici di merito si premette che, dopo aver attribuito

l'appartenenza in esclusiva allo Stato dei servizi di

telocomunicazioni, il legislatore ha statuito, tra l'altro, che

"nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni

senza aver ottenuto la relativa concessione" (art. 166 r.d. n. 645 del

1936; art. 183 d.P.R. n. 156 del 1973 e, prima ancora,

sostanzialmente, art. 2 r.d. n. 1067 del 1923); "che l'impianto e

l'esercizio di stazioni radioelettriche fisse e terrestri, ad uso

esclusivamente privato, può essere concesso, purché concorrono

ragioni di pubblico interesse" (art. 251 r.d. n. 645 del 1936) e che

per detenere apparecchi radiotrasmittenti occorre averne fatta

preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ed al

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (art. 3 legge 14 marzo

1952, n. 196). Sono state, altresì, dettate norme per la concessione

di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori (d.P.R. 5 agosto

1966, n. 1214) e per la concessione in esclusiva alla RAI per il

periodo di venti anni dei servizi delle radioaudizioni e di televisione

circolare (d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180). L'infrazione alle

surriportate disposizioni il legislatore ha poi sanzionato penalmente

(art. 178 del r.d. n. 645 del 1936, così come sostituito dall'art. 1,

n. 2, legge n. 196 del 1952; art. 3 di questa legge; art. 195 del

d.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973).

Ciò posto si osserva che la legittimità costituzionale di

siffatta disciplina legislativa, conseguente al monopolio statuale

delle telocomunicazioni e, prima ancora, la legittimità costituzionale

di questo monopolio, non può ritenersi inconfutabilmente dimostrata

dalla sentenza n. 59 del 1960 della Corte costituzionale. Inoltre, dopo

oltre dieci anni da tale decisione, le considerazioni di ordine più

strettamente tecnico sulle quali essa è fondata sarebbero state

superate dallo sviluppo della scienza delle radiotelediffusioni.

3. - Per quanto attiene più specificamente alla detenzione di

apparecchi radio ricetrasmittenti e all'uso esclusivamente privato di

essi (artt. 3 legge 14 marzo 1952, n. 196; 251, 166, 178 r.d. n. 645

del 1936), si fa presente che l'art. 21 della Costituzione sancisce la

libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione;

chiunque, quindi, ha diritto di manifestare in qualsiasi modo ed in

ogni circostanza il proprio pensiero, diritto da considerarsi

inviolabile ai sensi dell'art. 2 della medesima Carta.

Ne discende che il dovere, per chiunque intenda stabilire od

esercitare un impianto radioelettrico, di richiedere ed ottenere la

prescritta concessione, il cui rilascio è del tutto discrezionale per

la competente autorità, costituisce una grave ed ingiustificata

limitazione del diritto di manifestare "liberamente" il proprio

pensiero con ogni mezzo di diffusione. Tanto più che siffatto diritto,

da qualificarsi come uno dei fondamentali proclamati e protetti dalla

Costituzione e come uno di quelli che meglio caratterizzano l'attuale

regime democratico vigente nello Stato, non può incontrare che

limitazioni sostanziali fondate in precetti e principi costituzionali

enunciati esplicitamente nella Costituzione, oppure desumibili da

questa mediante una rigorosa interpretazione giuridica.

Le ragioni inerenti alla limitatezza del mezzo devono dirsi venute

meno con il notevole diffondersi, anche a seguito della sentenza n. 39

del 1963 di questa Corte, del fenomeno dei radiotelefoni portatili,

certamente non destinate a dar luogo ad una situazione di oligopolio.

In definitiva, in Italia, il commercio dei radiotelefoni è libero,

ma il cittadino che li acquista è obbligato a denunciarne la

detenzione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1952, n. 196; ed

è in ogni caso impossibilitato non solo a farne uso, ma anche e

soprattutto a conservarli nella propria abitazione in condizioni di

"possibile uso".

È certo che all'uso indiscriminato degli apparecchi

radioelettrici, quale mezzo di diffusione del pensiero, si frappongono

interessi di natura politica, economica, militare, che è difficile

individuare con esattezza. Ma nessuna pratica giustificazione appare

sufficiente a legittimare il mantenimento della riserva statale.

Tuttavia, se questa fosse abolita, un valido regolamento di esercizio

delle radio-comunicazioni potrebbe, nel rispetto dei principi vigenti

in materia, assicurare allo Stato un'efficace funzione di controllo e

di repressione degli illeciti eventualmente commessi a mezzo delle

radionde.

Va infine fatto presente che lo Stato ha fatto luogo alla

liberalizzazione della vendita e dell'uso di apparecchi radio

trasmittenti e riceventi di modesta potenza operanti sulle bande dei 27

MHz, ma non ha provveduto ad abolire le norme che vietano la

trasmissione e la ricezione su queste frequenze (art. 9 d.P.R. 5 agosto

1966, n. 1214); il che contrasta con l'art. 21 della Costituzione.

4. - Le norme contenute negli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156 (già artt. 1, 166 e 178 r.d. 27 febbraio 1936, n.

645) pongono inoltre rilevanti ostacoli al diritto alla circolazione di

informazioni, protetto dall'articolo 21 della Costituzione, ove si

osservi che, sanzionando penalmente anche l'istallazione e l'esercizio

d'impianti idonei alla sola ricezione e diffusione di programmi

televisivi esteri, s'impone al cittadino di attingere le proprie

notizie unicamente dai servizi radiotelevisivi nazionali, attualmente

affidati in regime di monopolio alla RAI-TV, precludendogli la

possibilità di accedere ad altre non irrilevanti fonti di informazione

e selezionare, in base alle proprie personali opzioni, le fonti

medesime. E ciò pur non sussistendo nella specie alcuna delle ragioni

in forza delle quali la Corte, con la sentenza n. 59 del 13 luglio 1

960, ritenne comprimibile il bene protetto dall'art. 21 e conforme ai

precetti costituzionali la riserva allo Stato dei servizi

radiotelevisivi e l'attuale regime di affidamento degli stessi in

concessione esclusiva alla RAI.

L'istallazione e l'esercizio di impianti del tipo in esame non

sono, infatti, certamente tali da originare situazioni di monopolio o

di oligopolio, ove si consideri che essi sono alla portata di semplici

commercianti di materiali radiotecnici, e che, soprattutto, sono volti

non già a consentire a pochi privilegiati di manifestare il proprio

pensiero quanto, invece, a permettere alla generalità di accedere

agevolmente ad una pluralità di fonti d'informazione.

Né l'esercizio degli impianti in parola può essere riguardato

come servizio pubblico essenziale od attività di preminente interesse

generale non ponendosi, evidentemente, nella specie alcuno dei problemi

di obbiettività ed imparzialità considerati dalla Corte nella

sentenza n. 59 del 1960 ed essendo invece i ripetitori destinati ad

ampliare, in sostanziali condizioni di eguaglianza per i destinatari

del servizio, il novero degli strumenti di informazione e consentire la

libera circolazione tra i consociati di notizie e di idee.

Non va, inoltre, trascurato che i "ripetitori" sono dotati di

limitatissima potenza e sono idonei ad irradiare segnali per un raggio

di poche decine di chilometri, così da rendere meramente teorico il

pericolo di interferenze tra diverse stazioni.

5. - L'Avvocatura dello Stato osserva che, contrariamente a

quanto si asserisce nelle ordinanze di rimessione, oggi, rispetto al

1960 (epoca in cui questa Corte ha pronunciato la più volte menzionata

sentenza n. 59 del 1960) la limitata disponibilità dei canali

televisivi è rimasta immutata. E all'uopo esibisce - con una memoria

illustrativa - un parere emesso in tal senso il 9 aprile 1974 dal

Consiglio Superiore Tecnico delle Telecomunicazioni. Conseguentemente

permangono tutti i motivi illustrati in detta sentenza, per i quali fu

dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del

monopolio televisivo, e ulteriormente chiariti, per quanto attiene

all'art. 21 della Costituzione, nella successiva sentenza n. 105 del

1972, secondo la quale il principio della libertà di manifestazione

del pensiero va inteso non già nel senso che tutti debbono avere, in

fatto, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di

diffusione. Più realisticamente, sta a significare che a tutti la

legge deve garantire la giuridica possibilità di usarne o di

accedervi, con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente

necessari dalle peculiari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla

esigenza di assicurarne l'armonica coesistenza col pari diritto di

ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente

apprezzabili. E secondo l'Avvocatura, quanto affermato in detta

sentenza vale anche per i cosiddetti ripetitori, perché anch'essi, in

definitiva, sono stazioni trasmittenti onde hertziane. A nulla

rileverebbe che testi trasmettono non programmi originali, ma programmi

trasmessi da altre trasmittenti. In realtà, per i mezzi tecnici

impiegati, e per le interferenze cui possono dar luogo, sarebbero

assoggettabili pleno jure alla disciplina delle radiotelocomunicazioni.

6. - Per quanto attiene alla eccepita incostituzionalità dell'art.

251 del codice postale, che disciplina il settore dei radiocollegamenti

ad uso privato, occorre osservare - continua l'Avvocatura - che la

limitatezza delle frequenze d'onda, assegnate in sede internazionale ai

singoli Paesi, impone la necessità di vagliare le richieste di

concessioni o di autorizzazioni per soddisfare, nei limiti delle

disponibilità dei mezzi, quelle che siano motivate da imprescindibili

esigenze di utilità generale o che siano rivolte, se avanzate da

singoli o da enti commerciali o industriali, al miglioramento delle

condizioni economiche e sociali della collettività.

In difetto di una "disciplina delle frequenze" si verificherebbero

inammissibili interferenze fra i vari radiocollegamenti sì da rendere

impossibile usufruire di detto mezzo anche a quegli organismi o

istituzioni pubbliche che utilizzano su scala nazionale determinate ed

appropriate bande di frequenza (stazioni radio p.t.; servizi

radioelettrici delle FF.AA. e della Polizia; stazioni a bordo di navi;

radiotelevisione, etc.), con grave pregiudizio di servizi essenziali o

di interesse generale.

L'esistenza di concessioni di radiocollegamenti ad uso privato

peraltro dimostra che il monopolio statale è temperato dalla larghezza

con cui si fa luogo al rilascio di autorizzazioni o concessioni a

privati di collegamenti radiotelegrafici o radiotelefonici.

7. - In ordine, infine, alla questione di incostituzionalità

dell'art. 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, nella parte in cui non

ha abrogato le norme che vietano la trasmissione e ricezione da

apparecchi operanti sulla banda dei 27 MHz, l'Avvocatura rileva che il

menzionato decreto ha natura regolamentare; la questione di

costituzionalità della citata norma non può quindi essere sollevata

avanti alla Corte costituzionale, che ai sensi dell'art. 134 della

Costituzione può conoscere solo della costituzionalità di norme

aventi forza di legge. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze indicate in epigrafe propongono - in riferimento

agli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione - identiche o analoghe

questioni di legittimità costituzionale concernenti disposizioni in

forza delle quali i servizi di radiodiffusione e televisione circolare

a mezzo di onde elettromagnetiche sono riservati allo Stato e di

conseguenza non possono essere esercitati - anche se si tratti di

apparecchi ricetrasmittenti per uso privato - da chi non ne abbia avuta

la concessione.

I relativi giudizi, congiuntamente discussi nell'udienza pubblica,

vengono pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Con la sentenza n. 59 del 1960, questa Corte ha già

dichiarato che gli artt. 21, 41, 33 e 43 della Costituzione non sono

violati dalla riserva allo Stato dei servizi di televisione circolare a

mezzo di onde radio elettriche, e dal conseguente divieto di impiantare

ed esercitare servizi del genere senza avere ottenuto la prescritta

concessione. E la decisione si articola sulle seguenti proposizioni:

a) esiste una attuale limitatezza dei canali utilizzabili, talché

la televisione si caratterizza indubbiamente come una attività

predestinata, in regime di libera iniziativa, quanto meno

all'oligopolio di fatto;

b) i servizi televisivi si collocano, pertanto, tra le categorie di

imprese che si riferiscono a situazioni di monopolio, nel senso in cui

all'art. 43 della Costituzione;

c) ricorrono altresì gli altri due requisiti voluti dall'articolo

43 della Costituzione, e cioè l'attività di preminente interesse

generale e le ragioni di utilità generale, idonee a giustificare

l'avocazione in esclusiva dei servizi allo Stato;

d) non è violato l'art. 21 della Costituzione, perché data la

limitatezza di fatto della possibilità di utilizzazione del mezzo

televisivo, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle

condizioni di obbiettività e imparzialità più favorevoli per

conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla naturale

limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto costituzionale

volto ad assicurare a tutti la possibilità di diffondere il pensiero

con qualsiasi mezzo.

Quasi tutte le ordinanze dei pretori assumono invece che la

limitatezza dei canali di trasmissione, sulla quale fondamentalmente si

basa la motivazione suindicata, sarebbe oramai superata dallo sviluppo

della scienza e della tecnica delle radiodiffusioni. L'esistenza di

ampie bande di frequenza, i moderni metodi di trasmissione multicanale,

ed il sistema di emissioni su uno stesso canale da parte di stazioni

lontane, fra loro non interferenti, renderebbero pressoché illimitata

la possibilità di trasmissioni.

Aggiungono, poi, che la sentenza avrebbe fatto ricorso al concetto

di oligopolio, assimilandolo alla situazione di monopolio di cui

all'art. 43 della Costituzione, mentre la parificazione fra le due

situazioni si rivelerebbe inaccettabile; che la riserva allo Stato, con

la conseguente eliminazione degli operatori privati, esige che il

fenomeno comporti un beneficio per la collettività, mentre il sistema

del monopolio - consentendo allo Stato di lasciare inutilizzata buona

parte delle frequenze - , produce "una strozzatura del consumo", in

contrasto con i fini di utilità generale di cui all'art. 43 della

Costituzione; che è molto più facile diffondere notizie parziali e

non obbiettive in regime di monopolio, quando manca il confronto con lo

stesso mezzo di diffusione; che è contestabile il presupposto da cui

muove la sentenza, che cioè l'attività televisiva costituisca un

servizio destinato alla diffusione del pensiero e che lo Stato,

avocandolo a sé, ne sia il migliore garante. Dopo aver affermato che

l'art. 21 regola la materia in modo autonomo, sottraendola a quella dei

rapporti economici, concludono che alla conclamata libertà di

diffusione del pensiero dovrebbe accompagnarsi la libertà di fare uso

dei mezzi indispensabili ad essa.

3. - La Corte rileva che sussistono tuttora, nonostante il

contrario assunto delle ordinanze di rimessione, quelle stesse ragioni

giustificative della riserva allo Stato che nella precedente decisione

furono enunciate a proposito della televisione circolare. E difatti sia

per quest'ultima, sia per la radiodiffusione circolare la

disponibilità delle bande di trasmissione, come risulta dalla motivata

ed analitica relazione del Consiglio superiore delle telecomunicazioni

allegata agli atti, è tanto limitata da consentire solo a pochi, ove

la riserva non fosse disposta, l'utilizzazione del mezzo

radiotelevisivo.

4. - Quanto innanzi si è detto consente di affermare che, a causa

della limitazione delle bande di trasmissione disponibili, l'attività

di radiotelediffusione circolare integra quella situazione di monopolio

che l'art. 43 della Costituzione considera legittimo presupposto della

riserva allo Stato.

Se la ratio di quella disposizione costituzionale risiede nella

ragionevole previsione che, là dove non esiste o addirittura non è

possibile la libera concorrenza, il monopolio statale (o degli .altri

soggetti tassativamente indicati) meglio garantisce l'interesse della

collettività, ciò vale a maggior ragione quando, come nella materia

in esame, si tratti di attività che, ben al di là della sua rilevanza

economica, tocca molto da vicino fondamentali aspetti della vita

democratica. Né vale l'obbiezione che nella specie vi sarebbe, al

più, pericolo di un oligopolio, non già di un monopolio. Ed invero le

due situazioni, almeno se riferite ai servizi di cui qui si discorre,

sostanzialmente si identificano negli effetti, atteso che la

disponibilità in poche mani di uno strumento di comunicazione di massa

non presenterebbe rischi minori di quelli insiti in un monopolio in

senso stretto.

Del resto ricorre nella specie anche un'altra delle tre ipotesi

contemplate nell'art. 43 della Costituzione. Ed infatti, non potendosi

minimamente dubitare che nell'attuale contesto storico la

radiotelediffusione soddisfi un bisogno essenziale della collettività,

si deve convenire che trattasi di un servizio pubblico essenziale,

caratterizzato da quel preminente interesse generale che la norma

costituzionale richiede perché legittimamente possa essere disposta la

riserva.

Che poi ricorrano "fini di utilità generale" è cosa che già

risulta da quanto s'è detto. La radiotelevisione adempie a

fondamentali compiti di informazione, concorre alla formazione

culturale del paese, diffonde programmi che in vario modo incidono

sulla pubblica opinione e perciò è necessario che essa non divenga

strumento di parte: solo l'avocazione allo Stato può e deve impedirlo.

5. - Il monopolio statale, che per le cose dette trova fondamento

nell'art. 43 della Costituzione e per ciò stesso non viola l'art. 41

Cost., non risulta nemmeno incompatibile con l'art. 21 della

Costituzione.

La Corte, anche qui ribadendo argomenti già svolti nella ricordata

decisione n. 59 del 1960, rileva che, se quel monopolio non venisse

disposto, non per ciò riuscirebbe ad avere attuazione il diritto di

"tutti" di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo

di diffusione. A parte la considerazione che siffatto diritto non

comprende anche quello di disporre di tutti i possibili mezzi (cfr.

sent. n. 105 del 1972), giova riaffermare che, non essendo

controvertibile che il numero delle bande di trasmissione sia limitato,

la liberalizzazione inevitabilmente si tradurrebbe in una effettiva

riserva a pochi, comportando con ciò grave violazione di quel

principio di eguaglianza che è cardine del nostro ordinamento e la cui

scrupolosa osservanza si impone specialmente là dove venga in giuoco

l'esercizio di un fondamentale diritto di libertà.

La verità è che proprio il pubblico monopolio - e non già la

gestione privata di pochi privilegiati - può e deve assicurare, sia

pure nei limiti imposti dai particolari mezzi tecnici, che questi siano

utilizzati in modo da consentire il massimo di accesso, se non ai

singoli cittadini, almeno a tutte quelle più rilevanti formazioni

nelle quali il pluralismo sociale si esprime e si manifesta. Ché,

anzi, è proprio questa un'ulteriore via attraverso la quale si devono

raggiungere quei "fini di utilità generale" in funzione dei quali

l'art. 43 della Costituzione rende legittima la riserva: il monopolio

pubblico, in definitiva, deve essere inteso e configurato come

necessario strumento di allargamento dell'area di effettiva

manifestazione della pluralità delle voci presenti nella nostra

società.

6. - Le considerazioni fin qui esposte concorrono a dimostrare che

il monopolio statale dei servizi radiotelevisivi a trasmissione

circolare non viola in via di principio le disposizioni costituzionali

di raffronto. Ma occorre a questo punto accertare se quel monopolio

risulti costituzionalmente giustificato in tutta la sua ampiezza e se,

nella parte di sua legittima operatività, esso sia accompagnato da

garanzie idonee ad assicurare che il suo esercizio sia effettivamente

diretto al conseguimento di quei fini di utilità generale che soli

possono consentirlo.

7. - Quanto al primo aspetto, la Corte osserva che la riserva allo

Stato, in quanto trova il suo presupposto nel numero limitato delle

bande di trasmissione assegnate all'Italia, non può abbracciare anche

attività, come quelle inerenti ai c.d. ripetitori di stazioni

trasmittenti estere, che non operano sulle bande anzidette. È evidente

che in questo particolare settore, senza apprezzabili ragioni,

l'esclusiva statale sbarra la via alla libera circolazione delle idee,

compromette un bene essenziale della vita democratica, finisce col

realizzare una specie di autarchia nazionale delle fonti di

informazione. Può ammettersi che l'impianto e l'esercizio di siffatti

ripetitori debbano essere sottoposti ad una disciplina legislativa in

considerazione della salvaguardia di pubblici interessi. Ma è anche

vero che la tutela di questi ultimi può realizzarsi con un regime di

autorizzazione, non esige certo l'esclusione del diritto del singolo.

8. - Volgendo ora l'esame al diverso problema delle garanzie che

devono accompagnare la riserva allo Stato, occorre trarre le debite

conclusioni da quanto si è detto nei Precedenti paragrafi. La

sottrazione del mezzo radiotelevisivo è legittima solo se si assicuri

che il suo esercizio sia preordinato a due fondamentali obbiettivi: a

trasmissioni che rispondano alla esigenza di offrire al pubblico una

gamma di servizi caratterizzata da obbiettività e completezza di

informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da

imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società;

a favorire, a rendere effettivo ed a garantire il diritto di accesso

nella misura massima consentita dai mezzi tecnici. In mancanza di una

disciplina legislativa che imponga queste due linee direttive e che

predisponga gli strumenti all'uopo adeguati, il mezzo radiotelevisivo,

posto nella libera disponibilità di chi lo gestisce, rischia - non

meno, e forse con maggior danno, che se fosse nelle mani di pochi

privati - di essere un poderoso strumento a servizio di parte, non

certo a vantaggio della collettività. In altri termini, il monopolio

pubblico, una volta libero da ogni regola che correttamente ed

efficientemente ne disciplini l'esercizio, potrebbe tendere a fini e

portare a risultati diametralmente opposti a quelli voluti dalla

Costituzione.

Nel fare questa affermazione la Corte non intende esprimere alcun

giudizio sul modo col quale i mezzi radiotelevisivi sono stati finora

gestiti: intende solo adempiere al suo dovere di accertare quali siano

le condizioni minime necessarie perché il monopolio statale possa

essere considerato conforme ai principi costituzionali.

A tal proposito la Corte - pur nel rispetto della discrezionalità

del legislatore di scegliere gli strumenti più appropriati ad

assicurare il conseguimento dei due fondamentali obbiettivi di cui

innanzi si è discorso - ritiene che la legge debba almeno prevedere:

a) che gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente

pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano

pubblica) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o

indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere

esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantirne

l'obbiettività; b) che vi siano direttive idonee a garantire che i

programmi di informazione siano ispirati a criteri di imparzialità e

che i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della

Costituzione, rispecchino la ricchezza e la molteplicità delle

correnti di pensiero; c) che per la concretizzazione di siffatte

direttive e per il relativo controllo siano riconosciuti adeguati

poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera

collettività nazionale; d) che i giornalisti preposti ai servizi di

informazione siano tenuti alla maggiore obbiettività e posti in grado

di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia

professionale; e) che, attraverso una adeguata limitazione della

pubblicità, si eviti il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo

una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi

grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di

energica tutela; f) che, in attuazione di un'esigenza che discende

dall'art. 21 della Costituzione, l'accesso alla radiotelevisione sia

aperto, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi

politici, religiosi, culturali nei quali si esprimono le varie

ideologie presenti nella società; g) che venga riconosciuto e

garantito - come imposto dal rispetto dei fondamentali diritti

dell'uomo - il diritto anche del singolo alla rettifica.

A tanto non provvede la legislazione vigente, nella quale - a parte

alcune disposizioni contenute nel d.l.C.P.S. 3 aprile 1947, n.428

(modificato dalla legge 23 agosto 1949, n. 681), palesemente

insufficienti ad assicurare serie direttive in ordine ai programmi ed a

consentire un efficiente controllo del Parlamento - nulla si rinviene

che possa corrispondere a quel minimo di regolamentazione a cui innanzi

si è fatto cenno.

9. - Per le ragioni esposte deve essere dichiarata, nei sensi di

cui in motivazione e nella parte relativa ai servizi di

radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche,

l'illegittimità costituzionale: a) degli artt. 1, 166, 168, n. 5, 178

e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (in parte modificato dalla

legge 14 marzo 1952, n. 196); b) degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156.

10. - L'ordinanza 15 maggio 1971 del pretore di Poggibonsi impugna

gli artt. 1, 2 e 18 del r.d. 8 febbraio 1923, n. 1067, ma,

correttamente interpretando il provvedimento, le censure devono essere

ritenute rivolte alle corrispondenti norme contenute nel r.d. n. 645

del 1936, oggetto della dichiarazione di parziale illegittimità.

L'ordinanza 17 febbraio 1972 del pretore di Macerata impugna l'art.

9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e l'ordinanza 22 marzo 1973 del

pretore di Perosa Argentina impugna il d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180.

In entrambi i casi si tratta di atti non aventi forza di legge e

pertanto le relative questioni devono essere dichiarate inammissibili.

Varie ordinanze impugnano, fra l'altro, l'art. 3 della legge 14

marzo 1952, n. 196. Ma poiché ovviamente tale disposizione, che si

limita a disporre l'obbligo di preventiva denuncia della detenzione di

apparecchi radiotrasmittenti, non viola gli artt. 21, 41 e 43 della

Costituzione, la questione deve essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 166,

168, n. 5, 178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge 14

marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645

(Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), e degli

artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di

bancoposta e di telocomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di

radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove

norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di

radioamatori), e del d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 (Approvazione ed

esecutorietà della convenzione per la concessione alla RAI del

servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di

telediffusione su filo), sollevata in riferimento agli artt. 21, 41 e

43 della Costituzione;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 14 marzo 1952, n. 196, sollevata in

riferimento agli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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