Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radi…
Art. 3 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - STAZIONI RADIOLETTRICHE - APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA. Sono apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, in quanto rientrano nel genus "stazioni radioelettriche", anche quelli in cui il segnale è trasmesso via cavo. È perciò infondata l'eccezione di irrilevanza basata sull'assunto che rientrino in tale nozione solo gli impianti funzionanti via etere.
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 15 cost. · Art. 41 cost.
È manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata (con sentenza) e manifestamente infondata (con successive ordinanze) sul rilievo di un uso inverso a quello naturale del principio di eguaglianza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 183, comma primo, 195, comma primo, e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (i primi due sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103), denunciati in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, mentre nessuna pena e` prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. nn. 237/1984 e 202/1976; O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35 e 166/1987, 282/1988.
Art. 3 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
È manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata (con sentenza) e manifestamente infondata (con successive ordinanze) sul rilievo di un uso inverso a quello naturale del principio di eguaglianza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (i primi due sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103), denunciati in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, mentre nessuna pena e` prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. nn. 237/1984 e 202/1976; O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35 e 166/1987.
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Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Udine con l'ordinanza n. 1001 del Reg. Ord. 1984 di cui in epigrafe; Ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze nn. 526 del Reg. Ord. 1981 e 869 del Reg. Ord. 1983 ai Pretori di S. Margherita di Belice e Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu…
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 21 cost. · Art. 700 c.p.c.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale che siano motivate per 'relationem' o siano carenti di motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto poste a base del denunciato contrasto con il dettato costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Sono manifestamente inammissibili - in quanto prive di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - le questioni relative agli artt. 1, 183, 195 (sostituiti dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) , 334, 403, comma primo, 409, comma primo, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 41 cost. · Art. 76 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., sotto il profilo della inefficacia rieducativa della pena, comminata da dette norme, a carico di colui che installa od esercita un impianto radioelettrico ricetrasmittente di debole potenza e non invece a carico di colui che abbia posto in essere comportamenti analoghi più gravi. Infatti, la questione è stata già dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile, in quanto l'invocato parametro "si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione è rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore". - S. n. 237/1984; O. n. 23/1985.
Art. 27 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 21 cost.
Sono manifestamente inammissibili, per mancanza di motivazione sulla rilevanza ovvero per insufficiente motivazione sulla rilevanza, tale dovendo ritenersi la motivazione per relationem contenuta in alcune ordinanze, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 21, e 27 della Costituzione, degli artt. 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti di ricetrasmissioni di debole potenza.
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 27 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. assumendosi che le predette disposizioni contrastino col principio di uguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte - nessuna pena è prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. Tale questione, infatti, è stata già decisa, nel senso della non fondatezza. - S. n. 237/1984 e O. n. 23/1985.
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
In mancanza di ogni motivazione in punto di rilevanza e di qualsiasi sia pur minimo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza della Corte n. 202 del 1976 - nessuna pena è prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. n. 202/1976.
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 27 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Sono manifestamente inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195, 334, comma primo, n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sotitutito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevedono la pena dell'ammenda e dell'arresto per chi esercita senza concessione un impianto radio-elettrico ricetrasmittente di debole potenza.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 10 cost. · Art. 21 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1988 al 16 settembre 2003. 464 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Riserva di frequenze - Impieghi consentiti
tolto: Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, puo', con proprio decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i seguenti scopi:
tolto: 1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna;
tolto: 2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie;
tolto: 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
tolto: 4) in ausilio ad attivita' sportive ed agonistiche;
tolto: 5) per telecomandi dilettantistici;
tolto: 6) per ricerca persone con segnali acustici;
tolto: 7) in ausilio delle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;
tolto: 8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempreche' risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:
tolto: a) le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare debbono corrispondere, relative anche alle antenne esterne, alle quali gli apparecchi possono collegarsi. Non e' ammesso l'uso di antenne direttive;
tolto: b) i limiti massimi di potenza;
tolto: c) le caratteristiche del contrassegno da applicare sui singoli apparecchi per attestarne l'avvenuta omologazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del presente decreto. I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno determinati dal regolamento. Non e' richiesto, comunque, il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della C.E.E. ammessi ad esercitare in Italia, anche per una singola prestazione, attivita' professionali o economiche, per il cui svolgimento e' consentito, a condizione di reciprocita', l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si applicano le norme comunitarie vigenti. Nell'atto di concessione potra' essere prevista l'utilizzazione di piu' apparecchi, nonche' l'uso dei medesimi da parte dei dipendenti e, nel caso previsto dal n. 8), familiari del concessionario. La concessione ad enti potra' anche estendersi all'impianto ed all'uso di una stazione di base. La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusivita' nell'uso delle frequenze riservate, ne' diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art334 · fonte del testo
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