Corte costituzionale

Ordinanza n. 394/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e

334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile

1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e

televisiva), e dell'art. 3 bis, ultimo comma, della legge 4 febbraio

1985, n.10 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 6 dicembre 1984, n.807, recante disposizioni urgenti in

materia di trasmissioni radiotelevisive), promosso con ordinanza

emessa l'8 gennaio 1986 dal Pretore di Pontecorvo nel procedimento

penale a carico di Ponti Massimo, iscritta al n. 183 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989, il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe - emessa l'8

gennaio 1986, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 18 marzo 1989

- il Pretore di Pontecorvo dubita, in riferimento all'art. 3 Cost.,

della legittimità costituzionale:

a) degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,

i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile

1975, n.103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio

senza concessione di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di

debole potenza, mentre nessuna pena è prevista per l'esercizio senza

concessione di impianti radiotelevisivi via etere in ambito locale;

b) dell'art. 3 bis - rectius: art. 4, comma 3 bis - del

decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4 febbraio

1985, n.10, in quanto non estende agli apparecchi radioelettrici di

debole potenza la causa di non punibilità ivi prevista per le

emittenti radiotelevisive;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che tali

questioni siano dichiarate manifestamente infondate;

Considerato che la questione sub a) è stata dichiarata non

fondata con la sentenza n.237 del 1984 e manifestamente infondata con

ordinanze nn. 23, 77, 294 del 1985, 91 del 1986, 35 e 166 del 1987,

282 e 1025 del 1988, 13 del 1989, nonché con la sentenza n. 1030 del

1988;

che la questione sub b) è stata dichiarata non fondata con

quest'ultima sentenza (par. 6);

che l'ordinanza in esame non prospetta argomentazioni o profili

nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973,

n.156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in

materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due

nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103

(Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) - e

dall'art. 4, comma 3 bis, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807,

convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6

dicembre 1984, n.807, recante disposizioni urgenti in materia di

trasmissioni radiotelevisive), sollevate in riferimento all'art. 3

Cost., dal Pretore di Pontecorvo con ordinanza dell'8 gennaio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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