Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1981 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione

alla legge 14 aprile 1975, n. 103 e all'art. 2 della legge 10 dicembre

1975, n. 693 (Monopolio pubblico delle trasmissioni televisive via

etere a carattere nazionale), promosso con ordinanza emessa il 18

novembre 1980 dal pretore di Roma, sul ricorso proposto dalla RAI,

Radiotelevisione Italiana S.p.a., contro la Rizzoli Editore S.p.a. ed

altri, con l'intervento dell'AGIS ed altri, iscritta al n. 37 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27 del 28 gennaio 1981.

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Teletevere, della

S.p.a., SIT, Società Impianti televisivi, ed altre, della S.p.a.

Rizzoli Editore, della Associazione Nazionale Teleradiodiffusioni

Indipendenti, della RAI, Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 aprile 1981 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

uditi gli avvocati Dario Di Gravio per la S..p.a. Teletevere,

Pasquale Russo e Carlo Vichi per la S.p.a. SIT, ed altri, Aldo

Sandulli, Carmine Punzi, Franco Gaetano Scoca e Stefano Varvesi per la

S.p.a. Rizzoli Editore, Paolo Barile, Vezio Crisafulli, Giuseppe

Guarino e Alessandro Pace per la S.p.a. RAI, Radiotelevisione

Italiana, e l'avvocato Sergio Laporta, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La RAI TV, Radiotelevisione Italiana S.p.a., premesso che ad

iniziativa della Rizzoli Editore S.p.a. stava per iniziare la

trasmissione via etere su scala nazionale di un telegiornale ed altri

programmi televisivi utilizzando una rete di trasmissione e di

collegamento di proprietà delle società SIT, Società Impianti

Televisivi S.p.a., SET s.r.l. e Royal Editrice s.r.l. correnti in

Castelvecchio Pascoli consistente in circa 18 stazioni sparse in tutta

Italia ed interconnesse fra loro; che la riferita iniziativa doveva

ritenersi illecita in quanto la diffusione di dette trasmissioni era

lesiva degli interessi di essa RAI, estendendosi oltre l'ambito locale,

posto dalla Corte costituzionale (sentenza 202/1976) come limite

dell'impresa economica privata in materia, e in violazione dell'art.

195 del Cod. postale nonché della legge 14 aprile 1975 n. 103 e

successivo d.P.R. 11 agosto 1975 n. 452, concernenti la riserva allo

Stato del servizio radiotelevisivo su scala nazionale e del correlativo

diritto di esclusiva di essa RAI concessionaria del servizio stesso;

che, infine, la trasmissione era illecita amministrativamente in

difetto della necessaria autorizzazione e dell'assegnazione della banda

di frequenza da parte del Ministero delle Poste, chiedeva al Pretore di

Roma di inibire alle dette società ogni ulteriore atto diretto a

condurre ad effetto le illecite iniziative denunciate.

Il Pretore con decreto 14 ottobre 1980 emesso ai sensi dell'art.

700 cod. proc. civ. accoglieva la richiesta e inibiva alle società

intimate di diffondere programmi televisivi su scala nazionale.

All'udienza di comparizione delle parti disposta ai sensi dell'art.

702 in relazione all'art. 690 cod. proc. civ. per la conferma, modifica

o revoca del provvedimento suddetto oltre alle società intimate si

costituivano l'Amministrazione delle Poste e telecomunazioni,

l'Associazione generale dello spettacolo (AGIS), l'Associazione

Nazionale Esercenti Cinema (ANEC), l'Associazione Nazionale

Teleradio-diffusione Indipendenti (ANTI), nonché la soc. Teletevere.

Tanto la soc. Rizzoli che la SIT, SET e Royal, eccepivano, fra

l'altro, l'illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano

il monopolio statale televisivo, per assunto contrasto con gli artt. 3,

10, 21, 43 Costituzione.

L'amministrazione delle Poste, l'AGIS, l'ANEC e l'ANTI aderivano

alle tesi della RAI TV mentre la società Teletevere, quale titolare di

una emittente televisiva privata, prospettava l'illiceità

dell'attività delle società intimate in quanto diretta a istituire

una rete di trasmissione in contrasto con i criteri sanciti dalla

citata sentenza n. 202 della Corte e, in subordine, proponeva le stesse

questioni di illegittimità costituzionale prospettate dalla soc.

Rizzoli, e dalle altre menzionate società.

Il Pretore, con ordinanza 18 novembre 1980, dopo avere

espressamente affermato che il provvedimento di inibizione era stato

emesso in presenza di un complesso di elementi probatori che

chiaramente evidenziavano l'esistenza di una situazione pregiudizievole

in danno della ricorrente e che il provvedimento stesso trovava

comunque titolo nella normativa in atto vigente nonché nella

prospettiva costituzionale che di essa è stata data dalla

giurisprudenza della Corte costituzionale, ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 21 e 43

Costituzione, la questione di legittimità "della normativa risultante

dal combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975, n.

103, con particolare riferimento per quest'ultima all'art. 45 nonché

all'art. 2 legge n. 693 del 1975, ed agli artt. 1, 2 e segg. della

citata legge n. 103 del 1975, "nella parte in cui questa normativa

legittimando il monopolio pubblico delle trasmissioni televisive via

etere a carattere nazionale, preclude alle imprese private la

possibilità di istituire e gestire attività televisive aventi lo

stesso carattere nazionale e conferisce alla pubblica Amministrazione

una potestà discrezionale nella determinazione dell'ambito di

utilizzazione delle frequenze".

Il Pretore osserva preliminarmente che la circostanza che le

società intimate non sono in possesso della autorizzazione

amministrativa all'esercizio delle trasmissioni, non può valere ad

escludere la rilevanza della questione, come vorrebbe la RAI, poiché

al fine di valutare la sussistenza del detto requisito occorre fare

riferimento al contenuto del potere giurisdizionale nella concreta

fattispecie al fine di accertare se la decisione debba essere fondata

sulla norma della cui legittimità si dubita. E, secondo il Pretore, il

presupposto del provvedimento de quo, va individuato nell'esercizio

dell'attività radiotelevisiva su scala nazionale in regime di

monopolio, che proprio la stessa RAI afferma per chiedere la tutela ai

sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.

Pertanto, ove la normativa censurata risultasse illegittima, il

ricorso dovrebbe essere ritenuto infondato ed il provvedimento dato

quindi dovrebbe essere revocato, mentre, in caso contrario, dovrebbe

essere confermato.

La situazione amministrativa delle società intimate non potrebbe,

quindi, comunque incidere ai fini della pronunzia del giudice nella

fase del giudizio sommario attualmente in corso ex art. 700 cod. proc.

civ.

Nel merito il giudice a quo osserva poi che, secondo la

giurisprudenza della Corte costituzionale, il monopolio statale nella

subiecta materia garantisce la libertà di manifestazione del pensiero

dal pericolo di restrizioni che deriverebbe dall'instaurarsi di un

monopolio od oligopolio privato dell'informazione, in conseguenza della

limitatezza dei canali di trasmissione utilizzabili e dell'eccessivo

costo degli impianti e della gestione degli stessi. Ove pertanto questi

dati di fatto, storicamente verificabili, dovessero mutare peso e

consistenza, potrebbe anche mutare il giudizio sulla funzione del

monopolio pubblico dell'informazione e, conseguentemente, sulla

legittimità delle norme che lo sorreggono. Ciò posto il Pretore

afferma che dalla documentazione esibita dalle società intimate

"potrebbe ragionevolmente desumersi" che la situazione di fatto su cui

poggiano le precedenti pronunzie della Corte sarebbe mutata per effetto

dei progressi tecnici conseguiti, né il giudice del merito potrebbe

spingere la sua indagine di fatto oltre l'ambito del giudizio

delibativo rimesso alla sua competenza, tanto più che tali argomenti

attengono direttamente alle motivazioni adottate a suo tempo dalla

Corte, per cui spetterebbe a quest'ultima valutare se, ed in che

misura, la diversa realtà tecnologica possa incidere sul giudizio di

legittimità delle norme che, allo stato, sorreggono il monopolio

pubblico delle trasmissioni televisive su scala nazionale. E in

proposito il giudice a quo precisa che, anche indipendentemente dalla

distinzione fra libertà di manifestazione del pensiero e

disponibilità dei mezzi o strumenti idonei allo scopo, cui fa

riferimento la RAI per affermare che l'art. 21 Cost. garantirebbe in

ogni caso la detta libertà ma non la disponibilità dei mezzi di

trasmissione, ove si ritenga che attualmente la tecnica consente entro

limiti assai ampi la possibilità di accesso dei privati agli strumenti

di trasmissione via etere a carattere nazionale, non potrebbero

ritenersi legittime le attuali norme restrittive, non più

giustificabili ai sensi dell'art. 43 Costituzione.

Inoltre, il prospettato profilo di illegittimità evidenzierebbe

anche il dubbio circa il contrasto della normativa denunziata con

l'art. 3 Cost. Infatti la posizione di privilegio attribuita allo Stato

concreterebbe una disparità di trattamento non sorretta da adeguata

giustificazione, e ciò tanto più che attraverso il sistema dei

ripetitori le reti televisive estere possono irradiare programmi

sull'intero territorio nazionale, acquisendo così anch'esse una

posizione di privilegio rispetto alle emittenti televisive nazionali.

Inoltre, secondo il giudice a quo, dovendosi riconoscere la

operatività della normativa sul monopolio pubblico televisivo a

carattere nazionale in relazione alle trasmissioni effettuate da

emittenti locali ma estese a tutto il territorio nazionale per effetto

della così detta interconnessione fra emittenti, poiché si

tratterebbe comunque di trasmissioni estese a tutto il territorio

nazionale la Corte dovrebbe altresì valutare la legittimità

costituzionale della normativa denunziata anche sotto questo

particolare profilo.

Il giudice a quo infine, in relazione alla richiesta di revoca del

provvedimento di inibizione avanzata dalla SIT, SET e Royal Editrice,

ritiene di dover precisare che la portata del provvedimento concerne

esclusivamente la diffusione di programmi su scala nazionale, o aventi

originariamente tale ambito o risultanti tali per effetto di

accorgimenti tecnici quali l'interconnessione fra emittenti locali,

restandone quindi libera l'irradiazione di programmi locali anche se

operata da più emittenti in tempi diversi. Pertanto il provvedimento

in esame non inciderebbe in alcun modo sull'attività imprenditoriale

delle menzionate società, che si definiscono titolari di impianti

aventi ambito esclusivamente locale e le relative doglianze entro

questi limiti sarebbero infondate.

Si è costituita la soc. Rizzoli Editore in persona del suo

presidente Amministratore delegato e legale rappresentante dott. Angelo

Rizzoli rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Varvesi, prof. Aldo

Sandulli, prof. Carmine Punzi, prof. Gaetano Scoca, che hanno

tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

La difesa della soc. Rizzoli richiama anzitutto la giurisprudenza

della Corte in materia e ribadisce che la liceità del monopolio

pubblico sarebbe stata ravvisata in base alla riconosciuta sussistenza

del fine di utilità generale richiesto al riguardo dall'art. 43

Costituzione per l'avocazione allo Stato di servizi pubblici

essenziali, fine che la Corte avrebbe identificato nella necessità di

salvaguardare la completezza, l'obbiettività e l'imparzialità

nell'uso del più importante mezzo di diffusione del pensiero che

avrebbero potuto essere compromesse dalla limitata utilizzabilità,

all'epoca, dell'etere sia per la limitata disponibilità delle bande di

trasmissione, sia per gli alti costi degli impianti che avrebbero

condotto alla instaurazione di monopoli o di oligopoli privati. E la

liberalizzazione delle trasmissioni straniere su scala nazionale e di

quelle private via cavo su scala locale sarebbe stata appunto

conseguenza di tale orientamento, dovendosi escludere per tali

trasmissioni la sussistenza del pericolo di monopolio o oligopolio

sopra menzionato.

La legge n. 103 del 1975, pur muovendosi apparentemente in

conformità della ricordata giurisprudenza costituzionale, non avrebbe

considerato che il progresso tecnico consentiva oramai una ben più

vasta utilizzazione delle bande di frequenza anche per le trasmissioni

via etere. Circostanza della quale invece avrebbe tenuto conto la Corte

con una successiva sentenza (202/76), con la quale, affrontando il

problema limitatamente alle trasmissioni via etere su scala locale

riconosceva l'esistenza di una disponibilità sufficiente ad escludere

il pericolo di monopoli od oligopoli privati e dichiarava di

conseguenza l'illegittimità dell'estensione del monopolio pubblico

alle emissioni su scala locale, che, costituiva una non più

giustificabile compressione del fondamentale principio di libertà

garantito dall'art. 21 Costituzione.

Ciò premesso, la difesa della soc. Rizzoli afferma che la

disponibilità attuale delle frequenze utilizzabili per i collegamenti

televisivi via etere sarebbe di tale ampiezza "anche su scala

nazionale" da non giustificare ulteriormente alcuna limitazione al

principio di libertà di manifestazione del pensiero, il che

evidenzierebbe altresì il contrasto dell'art. 1 della legge n. 103/75

con l'art. 43 Costituzione, là dove dopo avere premesso che la

radiodiffusione è un servizio pubblico essenziale a carattere di

preminente interesse generale, statuisce che "pertanto" è riservato

allo Stato senza tener conto del venir meno dei fini di utilità

generale pure richiesti dall'art. 43 per la istituzione del monopolio

pubblico, e senza tener conto neppure che con tali criteri, si

aprirebbe la strada alla riserva allo Stato anche dei giornali, del

cinema, etc.

La difesa della soc. Rizzoli svolge quindi un'ampia trattazione

tecnica dell'argomento, dente a dimostrare l'esistenza di una

molteplicità di canali di trasmissione, sia all'interno del piano

nazionale delle frequenze approvate nel 1976 da 100 a 11700 MHZ, sia

all'esterno di esso da 11700 MHZ a 400.000 MHZ.

Anche sotto il profilo dei costi, la riserva di monopolio pubblico

non troverebbe più alcuna giustificazione, poiché l'impiego dei

transistors, e gli altri progressi tecnici in materia consentirebbero

di realizzare una vasta copertura del territorio nazionale mediante una

spesa di non più di 1500 milioni, "sopportabile da qualunque impresa"

e comunque ben inferiore a quella necessaria per l'impianto di un

giornale. Ed anche i costi di gestione sarebbero inferiori a quelli di

un giornale, e comunque sarebbero ampiamente condizionati dai ricavi

della pubblicità, la cui gestione potenziata dalla emittenza privata

avrebbe anche una funzione riequilibratrice del settore.

La difesa poi, premesso un ampio ed analitico esame della attuale

situazione della disponibilità delle frequenze di trasmissione, con

riferimento al D.M. 3 dicembre 1976 relativo al piano nazionale delle

frequenze, afferma che, in forza di esso, sarebbe stato riservato al

servizio pubblico di trasmissione un numero eccessivo di canali,

neppure tutti utilizzati, ed asserisce che sarebbe ben possibile

ridurre tale assegnazione allo scopo di aumentare la disponibilità per

i privati senza ridurre la resa tecnica dei servizio stesso. Il citato

D.M. 3 dicembre 1976 sarebbe anzi illegittimo appunto per l'irrazionale

ed eccessiva assegnazione di frequenze al monopolio pubblico ivi

disposta, e sarebbe un atto interno della pubblica Amministrazione che

come tale non potrebbe essere tenuto presente in questa sede, ai fini

di valutare la obbiettiva situazione della disponibilità delle

frequenze nei confronti dei terzi. Il potere discrezionale esercitato

col decreto in esame, comunque, non sarebbe previsto da alcuna

disposizione legislativa né avrebbe potuto esserlo, incidendo in

materia di diritti costituzionalmente garantiti.

La difesa infine dedica la parte conclusiva delle proprie deduzioni

alla contestazione della necessità del monopolio pubblico ai fini

dell'osservanza dell'art. 21 Costituzione affermando che la facoltà di

utilizzare l'etere estesa ai soggetti in grado di disporre degli

appositi impianti non conculcherebbe detta libertà, il cui rispetto

esige soltanto che tutti coloro che abbiano la possibilità di disporre

di un mezzo idoneo possano utilizzarlo per diffondere il proprio

pensiero. Ove esista la possibilità di un naturale pluralismo, quello

realizzato attraverso il monopolio statale sarebbe in contrasto con la

detta libertà, sul piano nazionale non meno che su quello locale, e

senza che tale conclusione possa essere contraddetta né dal fatto che

alla Radiotelevisione di Stato sovraintende una commissione

parlamentare, che per la sua natura politica sarebbe portatrice di

interessi più ristretti di quelli culturali connessi al servizio in

esame, né dalla asserita possibilità che su scala nazionale

finirebbero con l'imporsi grossi gruppi economici, in quanto, mentre

ciò potrebbe egualmente affermarsi per la stampa, che nessuno pensa di

sottoporre a monopolio pubblico, sarebbe sufficiente una legge

antitrust per eliminare tale pericolo, né dalla paventata esclusione

dai circuiti televisivi privati delle zone di minore redditività

pubblicitaria, giacché anche ammesso che ciò potesse avvenire, non

sarebbe argomento sufficiente ad escludere il pluralismo, potendosi

eventualmente rimediare attraverso servizi pubblici a carico della

collettività, né infine dalla ventilata minore professionalità

dell'emittente privata rispetto a quella pubblica, che, se mai, sarebbe

conseguenza solo dell'attuale illegittimo sistema.

Si sono anche costituite: la soc. SIT in persona del presidente

dr.ssa Maria Lina Marcucci, la soc. SET in persona dell'amministratore

unico dr. Giuseppe Pulvirenti e la soc. Royal Editrice in persona

dell'amministratore unico dr. Enzo Mentasti, tutti rappresentati e

difesi dagli avv.ti prof. Pasquale Russo e Carlo Vichi - che hanno

depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

La difesa delle soc. SIT, SET e Royal Editrice, richiamandosi alle

deduzioni svolte in sede pretorile, con le quali aveva affermato

doversi ritenere ai sensi delle norme impugnate pie namente lecita

l'attività di trasmissione di più emittenti locali, quali appunto

esse deducenti, avente ad oggetto la trasmissione dello stesso

programma ciascuna nel proprio ambito locale, ribadisce che il fenomeno

dell'interconnessione fra stazioni locali o il ricorso allo stesso

scopo ai ponti radio o alle cassette non trasformerebbe le emittenti

locali in emittenti ultralocali o nazionali, in quanto si realizzerebbe

così soltanto una diffusione in diverse località di uno stesso

programma, mantenendo peraltro ogni emittente la propria autonoma

individualità, e la propria zona di competenza.

La limitazione della libertà di emissione non riguarderebbe

perciò i programmi che le varie emittenti trasmettono ciascuna per suo

conto. E ciò sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte che

avrebbe inteso vietare l'oligopolio economico, non ravvisabile nella

diffusione di programmi eguali da parte di più emittenti,

salvaguardando invece la diffusione pluralistica delle idee che sarebbe

limitata dalla esclusione della possibilità che una manifestazione del

pensiero espressa in una regione possa circolare in un'altra. E d'altra

parte i citati mezzi per la moltiplicazione della diffusione di uno

stesso programma, offrendo una possibilità di utenza senza limiti ed a

bassissimo costo, non urterebbero contro il presupposto tecnico che sta

alla base delle decisioni della Corte, cioè la limitazione delle

frequenze e gli alti costi di gestione.

Ciò premesso, la difesa osserva peraltro che le questioni di

legittimità sollevate in relazione alle norme impugnate interpretate

nel senso restrittivo adottato dal giudice a quo sarebbero fondate.

Sarebbero violati infatti l'art. 3 Costituzione, per l'irrazionale

disparità di trattamento a danno delle emittenti locali, che si

vedrebbero costrette a trasmettere ciascuna in ambito limitato mentre,

la concessionaria o le emittenti estere potrebbero farlo liberamente su

scala nazionale; l'art. 21 Costituzione per la restrizione della

libertà di manifestazione del pensiero che tale limitazione

comporterebbe; l'art. 43 Costituzione letto in riferimento all'art. 41

Costituzione perché resterebbe soffocata senza motivo la libertà

d'impresa sia sotto il profilo della produzione e commercializzazione

dei programmi sia sotto il profilo della scelta e dell'acquisto dei

programmi prodotti in ambiti locali diversi. Né l'astratta

possibilità di oligopolio collegata all'eventuale controllo di pochi

gruppi di una pluralità di emittenti varrebbe a giustificare il

monopolio statale, che non da questo potrebbe essere garantito, bensì

da una idonea normativa regolatrice.

D'altra parte, prosegue la difesa, non sussisterebbero ormai più

le condizioni di limitatezza delle frequenze utilizzabili poste a base

della ricordata giurisprudenza della Corte, e ciò sarebbe dimostrato

dalla attualità di numerose emittenti nazionali oltre quelle RAI e

costituite dalle emittenti straniere di Montecarlo, Svizzera,

Capodistria e Francia ricevute in Italia, oltre alle possibilità

offerte dalle irradiazioni via satellite. Le stesse limitazioni di

frequenza disposte col D.M. 3 dicembre 1976 sarebbero comunque superate

dall'adozione della convenzione di Torremolinos, ratificata con legge

n. 790 del 1977, mentre il giudice amministrativo avrebbe annullato il

detto decreto del 1976 nella parte in cui privilegiava la RAI

nell'assegnazione dei canali televisivi.

Neppure le limitazioni economiche sarebbero realmente incisive ai

fini in discorso poiché la costruzione della 3 rete RAI,

particolarmente complessa secondo le ammissioni della stessa

concessionaria, sarebbe costata meno di quattro miliardi, cioè meno di

quanto occorre per impiantare una casa editrice o produrre un buon

film.

Si sono altresì costituiti in questa sede la soc. Teletevere, in

persona del legale rappresentante Pietro Manno, nonché di Fabrizio

Menghini, in proprio, quale direttore editoriale, rappresentati e

difesi dall'avv. Dario di Gravio che ha depositato nei termini le

proprie deduzioni con cui si limita a richiamare le tesi già svolte

nel giudizio avanti ai Pretore, e sopra ricordate.

Si è altresì costituita la RAI Radiotelevisione Italiana S..p.a.,

in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale

rappresentante dr. Sergio Zavoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti

prof. Paolo Barile, prof. Vezio Crisafulli, prof. Giuseppe Guarino,

prof. Natalino Irti, prof. Alessandro Pace e Attilio Zaccali che hanno

tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

La difesa della RAI, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte

costituzionale, e della Corte Suprema di Cassazione, pone in evidenza

la necessità di una autorizzazione per l'esercizio dell'attività

televisiva, con contestuale assegnazione della frequenza da parte dei

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Dato che le soc. Rizzoli,

SIT e SET non hanno nemmeno chiesto tale autorizzazione, le stesse non

avrebbero titolo ad esercitare l'attività televisiva, e

conseguentemente, non avrebbero interesse a sollevare la questione di

legittimità, che, pertanto, sarebbe inammissibile perché irrilevante.

D'altra parte, con riferimento al profilo di illegittimità

prospettato nell'ordinanza di rinvio in relazione alle norme che

disciplinano il potere autorizzatorio (artt. 1 e 183 cod. postale,

così come modificati dall'art. 45 della legge n. 103 del 1975)

censurate in quanto conferirebbero il detto potere con discrezionalità

assoluta senza specificare i criteri per la concessione, la difesa

osserva che l'affermazione sarebbe inesatta in quanto la assegnazione

delle frequenze sarebbe disciplinata dalle norme internazionali (d.P.R.

25 settembre 1967 n. 1525 e legge 7 ottobre 1977 n. 790), la concreta

assegnazione sarebbe stata legittimamente effettuata con il D.M. 3

dicembre 1976 ed i criteri relativi sarebbero desumibili dai principi

costituzionali quali interpretati dalla Corte con la sentenza n.

202/1976. Secondo la difesa, la questione, pertanto, sarebbe sotto

questo profilo manifestamente infondata per cui "rimarrebbe

insuperabile l'eccezione di non pertinenza ed irrilevanza delle

questioni proposte".

Comunque la questione sarebbe infondata.

Ed a dimostrazione della sua tesi, la difesa osserva anzitutto che

la disciplina della telediffusione nazionale quale servizio pubblico

essenziale dettata dalla legge n. 103 del 1975, garantirebbe le

esigenze di tutela del pluralismo, dell'indipendenza, della

obiettività e della completezza degli scopi culturali e sociali del

mezzo pubblico televisivo sotto il controllo della apposita Commissione

parlamentare, caratteristiche tutte che ovviamente non potrebbero

essere richieste alle trasmissioni private. D'altra parte la

considerazione fondamentale che avrebbe indotto la Corte a riconoscere

la liceità costituzionale del monopolio pubblico sarebbe che la

libertà di antenna su scala ultra locale si trasformerebbe

inevitabilmente in un potere privato, ancor più pericoloso di un

analogo potere pubblico in quanto volto, a differenza di quest'ultimo,

allo sfruttamento commerciale delle sole zone del Paese economicamente

più redditizie tanto più che la riserva del monopolio non contrasta

con l'art. 21 Cost., la cui garanzia riguarderebbe la libertà di

pianifestazione del pensiero nel suo contenuto, indipendentemente dai

modi e dai mezzi di diffusione e dalla astratta disponibilità per

tutti di questi ultimi, e proteggerebbe comunque la manifestazione del

pensiero individuale, mentre la attività della ricorrente, che è una

società commerciale, meglio dovrebbe qualificarsi attività di

impresa, e come tale ricadrebbe più propriamente sotto la tutela

dell'art. 41 Costituzione. Ed appunto la soc. ricorrente intenderebbe

svolgere essenzialmente attività commerciale incentrata sul profitto

pubblicitario, in relazione al quale lo spettacolo sarebbe solo mezzo

al fine di lucro. Il che comporterebbe la crescita dell'attività

pubblicitaria e della relativa spesa, con danno dei consumatori, sui

quali ricadrebbe in ultima analisi l'incremento della spesa stessa, che

la difesa quantifica in 210 miliardi prevedibili per il 1984. E

nell'ambito di tale mercato gli imprenditori più forti agirebbero per

la conquista del mercato, sfruttando la loro maggiore potenzialità

economica, escludendo prima o poi le concorrenti minori e giungendo

necessariamente al monopolio od oligopolio con le implicazioni anche

politiche che una simile conclusione prospetta. Il che evidenzierebbe

la necessità di salvaguardare il servizio di trasmissioni televisive

da così pesanti condizionamenti, rendendo lo aderente alla sua

funzione culturale, di dibattito, di informazione e di svago.

Da ultimo, la difesa constata poi che, poggiando sostanzialmente le

argomentazioni del giudice a quo sull'elemento tecnico della

supponibile evoluzione delle condizioni di limitatezza della

disponibilità di canali, in difetto peraltro di un rigoroso

accertamento al riguardo, e pur dovendosi rilevare che più

correttamente il giudice a quo avrebbe dovuto direttamente effettuare

le necessarie indagini, in quanto i presupposti di fatto della non

manifesta infondatezza debbono essere certi, e non solamente probabili

o ragionevoli, occorrerebbe in ogni caso disporre una consulenza

tecnica da espletare o a cura del giudice a quo, a cui all'uopo

andrebbero rimessi gli atti, o, direttamente, dalla Corte in base ai

suoi poteri istruttori, allo scopo di accertare i dati tecnici sulla

disponibilità delle radiofrequenze, sui costi di impianto e di

esercizio, sulle possibili dimensioni degli introiti, nonché tutti gli

altri necessari dati di carattere tecnico ed economico utili alla

decisione.

La difesa, comunque, ha anche depositato una seconda memoria

specificamente illustrativa degli aspetti tecnici ed economici delle

questioni in esame, con la quale gli argomenti sono diffusamente

trattati al fine di dimostrare l'entità delle spese di impianto e di

gestione delle reti su scala nazionale che, anche nella ipotesi meno

costosa, ascenderebbero comunque a decine di miliardi, ed analizza

altresì la disponibilità di canali su scala nazionale in forza del

piano di Stoccolma del 1961, che sarebbe critica per quanto riguarda

gli impianti di copertura di grande potenza.

Si è costituito anche il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha

ritualmente depositato le proprie deduzioni.

In relazione all'eccezione di irrilevanza formulata dalla RAI

l'Avvocatura osserva che nell'ambito del processo cautelare la

qualificazione della situazione giuridica delle convenute in ordine

all'esercizio dell'attività di trasmissione televisiva via etere non

avrebbe rilievo ai fini del provvedimento pretorile, presupposto del

quale sarebbe solo l'eventuale riconoscimento alla RAI del diritto di

escludere altri dall'attività di radiotelediffusione su scala

nazionale indipendentemente dalla situazione amministrativa delle

società convenute.

Quanto al merito, l'Avvocatura, dopo avere ricordato che la

questione è stata sollevata in vista della asserita modifica delle

condizioni di fatto (limitatezza delle frequenze) che avrebbero

ispirato le pronunzie precedenti della Corte, afferma che,

dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, invece, sarebbe

lecito ritenere superata tale prospettiva esclusiva in quanto la Corte

avrebbe poi anche riconosciuto che l'attività di telediffusione

attiene ad un servizio pubblico essenziale e che questa condizione in

connessione con i fini di utilità generale ravvisati nella

peculiarità dell'attività stessa, consentirebbe autonomamente

l'istituzione del monopolio pubblico ai sensi dell'art. 43

Costituzione. Ciò posto, e dopo avere affermato che l'asserita

sopravvenuta disponibilità delle frequenze troverebbe una smentita

nelle clausole limitative in materia adottate con la convenzione di

Malaga-Torremolinos (legge 7 ottobre 1977 n. 790), rileva che

permarrebbe comunque il rischio che possano accedere all'etere soltanto

pochi gruppi economicamente più forti, che finirebbero con l'escludere

gli altri eventuali concorrenti con l'ovvia prospettiva della

formazione di un oligopolio.

Trattando poi specificamente la questione con riferimento al

problema delle interconnessioni fra stazioni emittenti locali,

l'Avvocatura osserva che dovendosi porre in primo piano il carattere di

servizio pubblico essenziale quale elemento giustificativo del

monopolio pubblico della diffusione radiotelevisiva via etere, anche il

fenomeno delle interconnessioni andrebbe riguardato sotto tale profilo

e la questione quindi dichiarata infondata.

L'Avvocatura, avviandosi alla conclusione delle proprie

argomentazioni, afferma che, rispetto all'uso di quei mezzi di

diffusione del pensiero, che, per le loro caratteristiche tecniche,

consentano di compromettere il contemporaneo esercizio, da parte di

altri, della libertà di manifestazione del pensiero con l'identico

mezzo, non potrebbe ritenersi sussistente una garanzia costituzionale

assoluta ed incondizionata, onde la riserva allo Stato dei mezzi stessi

sarebbe da ritenere compatibile con l'art. 21 Costituzione, che per i

detti motivi, appunto, non può garantire in identica misura ed allo

stesso modo l'uso di tutti i mezzi di diffusione dd pensiero.

Infine si è anche costituita, depositando il relativo atto fuori

termine, l'Associazione Nazionale Teleradiodiffusione indipendenti, in

persona del Presidente avv. Eugenio Porta, rappresentato e difeso

dall'avv. prof. Paolo Stella Richter.

Le parti costituite, tranne la soc. Teletevere, hanno tutte

depositato memorie illustrative a sostegno delle tesi già svolte nella

prima difesa.

La soc. Rizzoli insiste nell'affermare la rilevanza della questione

sollevata, ribadendo in sostanza le argomentazioni già esposte dal

giudice a quo, nell'ordinanza di rinvio.

Trattando in particolare della normativa internazionale in materia

afferma che essa avrebbe carattere indicativo, ma non imperativo per i

cittadini. Il Regolamento per le radiocomunicazioni approvato a Ginevra

nel 1959 avrebbe invero natura di mero regolamento amministrativo

interno, stante il regime di monopolio pubblico esistente in Italia, e

ciò sarebbe confermato dalla mancata pubblicazione dell'atto, idoneo

a stabilire soltanto impegni fra gli Stati aderenti, al fine di

coordinare le trasmissioni evitando disturbi tra paese e paese. Il

Regolamento internazionale non avrebbe comunque "imposto" agli Stati

di utilizzare certe frequenze ma le avrebbe solo indicativamente

assegnate e pertanto non varrebbe richiamarsi ad esso per giustificare

il monopolio statale delle radioteletrasmissioni.

La memoria si diffonde poi nel contestare la funzione del monopolio

pubblico, che finirebbe col comprimere il pluralismo informativo e

culturale, in contrasto con l'art. 21 Costituzione. Pertanto, pur

dovendosi riconoscere allo Stato il compito di regolare la materia al

fine di evitare l'istituirsi di monopoli privati, ciò non

comporterebbe la necessità di un monopolio pubblico, ma solo

evidenzierebbe l'esigenza di giungere ad una opportuna regolamentazione

legislativa della materia.

Comunque, in concreto, già esisterebbero ed avrebbero dato ottima

prova catene di trasmissioni a livello "quasi nazionale", mentre,

d'altra parte, i costi di impianto e di gestione non potrebbero neppure

giustificare il monopolio statale, poiché servizi privati

razionalmente organizzati e condotti attraverso le opportune

interconnessioni consentirebbero di ridurre enormemente i costi stessi.

La memoria passa poi ad illustrare aspetti tecnici del problema in

esame, al fine di dimostrare che è agevolmente possibile realizzare

una molteplicità di reti attraverso collegamenti per mezzo di

ponti-radio, e conclude insistendo sulle posizioni già illustrate

nella prima difesa, ed affermando, in particolare, che le conoscenze

tecniche in materia sarebbero "diffuse" ed alla "portata di tutti", per

cui la Corte potrebbe decidere senza bisogno di disporre consulenza

tecnica. Ad ogni buon fine, comunque, risulta allegata alla memoria una

relazione tecnica del prof. Angelo Bernardini tendente ad asseverare la

possibilità di coprire tutto il territorio nazionale con catene di

trasmettitori privati di piccola potenza collegati per ponte-radio, che

non creerebbero turbamenti alle preesistenti assegnazioni del piano di

Stoccolma. Dato l'elevato numero di reti di collegamento così

realizzabili, ed il relativamente basso costo di impianto e di gestione

sarebbe garantita la pluralità dell'informazione e resterebbe escluso

il pericolo del formarsi di oligopoli.

Ha depositato una memoria anche la difesa delle società SIT

S.p.a., SET s.r.l. e Royal Editrice s.r.l.

Si afferma ivi anzitutto l'infondatezza della eccezione di

irrilevanza della questione sollevata dalla RAI, e si sostiene che

l'oggetto del giudizio principale è limitato alla conferma o revoca

del provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'art. 700 cod. proc.

civ., per cui sarebbero del tutto inconferenti le argomentazioni svolte

dalla difesa della RAI circa l'eventuale illiceità dell'attività di

emissione senza autorizzazione, che comunque attualmente, dopo la

sentenza n. 202/76 della Corte, non sarebbe nemmeno più richiesta.

Insiste poi nel sostenere la insussistenza in base alle

disposizioni vigenti di qualsiasi divieto per quanto riguarda

l'interconnessione fra stazioni locali e, sotto questo profilo,

riafferma la pretesa irrilevanza della questione per quanto riguarda

appunto tale tipo di trasmissione, ribadendo comunque che la questione

riguarderebbe essenzialmente la libertà di circolazione sul territorio

nazionale dei programmi televisivi attraverso la ripetizione da parte

di più emittenti con vari mezzi tecnici, ed indipendentemente quindi

dalla disponibilità delle frequenze. Ed in proposito si richiama alla

giurisprudenza della Corte (sentenza n. 202/76) con la quale si sarebbe

dichiarata l'illegittimità della riserva allo Stato della

installazione e dell'esercizio degli impianti di trasmissione via etere

di portata non eccedente l'ambito locale, senza coinvolgere peraltro la

libera circolazione dei programmi.

Nella memoria si torna poi a contestare la fondatezza della

questione facendo particolarmente riferimento alla libertà di

manifestazione del pensiero ed alla esigenza di tutelarne l'osservanza,

che sarebbe incompatibile col monopolio pubblico dell'emittenza

televisiva su scala nazionale anche perché la garanzia costituzionale

si estenderebbe alle manifestazioni del pensiero di gruppi organizzati

oltre che dei singoli individui ed alla manifestazione del pensiero

altrui oltre che del proprio. Ed aggiunge che le garanzie di accesso al

mezzo televisivo fornite dalle vigenti disposizioni in materia non

varrebbero al fine di conseguire l'effettivo rispetto del principio di

cui all'art. 21 Costituzione, per la incompleta e parziale attuazione

delle garanzie stesse da parte degli organi competenti.

Anche la RAI TV ha depositato una memoria illustrativa, con cui

svolge ampiamente le tesi già sostenute nelle prime difese.

Nella memoria si riafferma anzitutto che, ove si ritenesse che la

questione di legittimità investe anche il potere della pubblica

Amministrazione di formare il piano di assegnazione delle frequenze,

dovrebbe ritenersi inammissibile perché irrilevante in quanto il

potere stesso non sarebbe sorretto dalle norme impugnate, ma

deriverebbe dalla regolamentazione internazionale della materia e

particolarmente dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni

approvato a Ginevra nel 1959. Nella memoria poi si svolgono ulteriori

argomenti per negare la discrezionalità assoluta del potere in esame,

e per negare comunque che esista in materia una riserva assoluta di

legge.

Nella memoria poi vengono ribadite le considerazioni già svolte

circa la limitatezza delle frequenze disponibili, escludendo in

particolare l'attualità delle trasmissioni via satellite, per la cui

generizzazione ancora dovrebbero attendersi molti anni.

Comunque, ove la Corte ritenesse di disporre al riguardo consulenza

tecnica occorrerebbe precisare la nozione di ambito locale (in

relazione al quale soltanto è stata riconosciuta la illegittimità del

monopolio pubblico) e stabilire sia l'indisponibilità da parte dei

privati delle frequenze necessarie per il completamento delle tre reti

televisive RAI, sia il necessario rispetto delle norme e dei vincoli

internazionali per ciò che riguarda la qualità del segnale e la

percezione delle interferenze, sia infine il tipo del sistema

ricevente.

Nella memoria si torna ad insistere anche, con diffuse

argomentazioni, sulla inevitabilità dell'istituirsi di un oligopolio

privato per effetto dell'abolizione del monopolio pubblico e in

particolare si pone in evidenza l'influenza di possibili finanziamenti

privati sull'effettiva pluralità e libertà dell'informazione, nonché

la elevata spesa occorrente per l'istituzione e la gestione di stazioni

emittenti televisive su scala nazionale.

La memoria si sofferma poi su considerazioni volte a dimostrare che

il servizio di teletrasmissioni ha natura di servizio pubblico

essenziale e di preminente interesse generale e che sussisterebbero le

ragioni di utilità generale che l'art. 43 Costituzione pone come

condizione per il monopolio pubblico di un servizio di tale natura,

ragioni identificabili essenzialmente nella necessità di evitare la

concentrazione oligopolistica delle emittenti.

Tale concentrazione oltretutto ostacolerebbe la diffusione di

programmi sollecitati dalle varie ed articolate componenti della

complessa realtà sociale cui la RAI, quale concessionaria, è invece

tenuta in base alla convenzione, al fine di garantire l'interesse

generale alla integrazione della collettività nazionale

nell'assolvimento del compito dell'informazione e di promozione

culturale locale e nazionale proprio del servizio di

radiotelediffusione.

Ribadite poi le argomentazioni già svolte circa gli elementi che

caratterizzano la peculiarità del servizio pubblico stesso, la memoria

ne evidenzia i punti di differenziazione dalla stampa, in funzione dei

quali, quindi, non sarebbe concepibile un'estensione a quest'ultimi

della riserva monopolistica pubblica. E tali punti vengono indicati

nella minore diffusione della stampa, e nella diversità del mezzo di

comunicazione, sia per la limitatezza dell'etere che non trova

riscontro per quanto riguarda la stampa, sia per la materialità del

veicolo che, avvalendosi essenzialmente di immagini, può avere effetti

più penetranti e acriticamente recepibili che non la parola scritta.

L'espressa menzione della sola stampa nell'art. 21 Costituzione,

evidenziando la particolare garanzia che il Costituente avrebbe inteso

apprestare soltanto a tale mezzo di manifestazione del pensiero a

differenza degli altri confermerebbe la bontà delle argomentazioni di

cui sopra.

Nella memoria, inoltre, si tornano a prospettare i gravi

inconvenienti che deriverebbero dall'abolizione del monopolio statale

ponendo l'accento sulla preminenza dell'elemento del profitto economico

nella gestione delle imprese private emittenti, nonché sui riflessi

negativi di tale gestione sulle altre imprese del settore informativo

culturale (cinema, stampa) e sulla mancanza di una idonea normativa

antitrust. Si riafferma, altresì, in base alle argomentazioni già

svolte la legittimità del divieto della interconnessione tra emittenti

locali, ribadendo il concetto che l'interconnessione stessa, comunque

attuata, sarebbe in sostanza solo un modo per trasmettere in ambiti

più vasti di quelli consentiti, eludendo oltre tutto la necessità

della concessione governativa.

Si tratta poi specificamente il profilo di illegittimità

prospettato nell'ordinanza di rinvio con riferimento alla pretesa

violazione dell'art. 3 Costituzione per effetto del trattamento

privilegiato che sarebbe usato a favore delle emittenti estere che

potrebbero trasmettere in tutto il territorio nazionale a differenza

delle emittenti private italiane.

Secondo la difesa della RAI si tratterebbe di situazioni non

comparabili in quanto differenziate per la specialità della disciplina

dei ripetitori, soggetti a norme particolari restrittive per l'impianto

e la gestione.

Nella memoria infine si espone una visione panoramica della

situazione giuridico-economica del servizio radiotelevisivo in vani

ordinamenti stranieri, concludendo che non esisterebbe un sistema nel

quale ci sia libertà assoluta di impiantare ed utilizzare emittenti

radiotelevisive.

Allegata alla memoria la difesa della RAI ha altresì esibito una

relazione tecnica del prof. Claudio Egidi del politecnico di Torino,

presentata al Convegno della Fondazione Rizzoli tenutosi a Venezia nel

marzo 1981. La relazione, dopo un'ampia trattazione tecnica sostiene

che attualmente la presenza massiccia di trasmettitori isolati privati

precluderebbe la possibilità di installare altre reti a copertura

nazionale o anche regionale, e conclude affermando che per ovviare a

tale inconveniente occorrerebbe mettere ordine nel sistema attraverso

una gestione "centralizzata ed agile" della disponibilità delle

frequenze.

Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha infine depositato una

memoria con cui formula osservazioni di carattere tecnico ad

integrazione di quanto già dedotto nella prima difesa e, richiamandosi

anche al Regolamento internazionale della radiodiffusione, riafferma

che la limitatezza dei canali non potrebbe consentire una

proliferazione di reti via etere a carattere nazionale.

Nella memoria si contesta poi anche che possa effettivamente

conseguirsi una sufficiente moltiplicazione delle possibilità di

trasmissione su scala nazionale attraverso il collegamento tra loro

degli impianti locali e si afferma che tale conclusione varrebbe anche

sotto il profilo economico, giacché la spesa per effettuare tali

collegamenti sarebbe rilevante e comunque dell'ordine di alcuni

miliardi e accessibile quindi solo ad un limitato numero di soggetti. Considerato in diritto :

1. - La difesa della RAI TV, in via pregiudiziale, riproponendo una

eccezione già disattesa dal Pretore, sostiene che, stante la

necessità della autorizzazione amministrativa per l'esercizio

dell'attività televisiva, ed in mancanza della autorizzazione

medesima, che le società private parti in giudizio non hanno nemmeno

richiesto, le stesse non avrebbero titolo e quindi interesse per

fondare la domanda avanzata davanti al giudice a quo, e la questione

sarebbe pertanto manifestamente irrilevante.

A riguardo va osservato che il giudice a quo, dopo aver ritenuto

rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità

concernente le norme costitutive del diritto posto dalla RAI a

fondamento della sua pretesa, ha considerato non determinante in quella

fase l'accertamento della legittimità, sul piano amministrativo, della

condotta delle imprese private.

In realtà, ai fini dell'invocato provvedimento cautelare, appariva

sufficiente la delibazione degli elementi anzidetti, dovendo ogni altra

contestazione essere risolta nella sede propria, costituita

dall'eventuale successivo giudizio di merito.

Né può dubitarsi che il punto di cui si discute fosse

controverso, posto che appariva tutt'altro che pacifica tra le parti -

che si richiamavano a contrastanti decisioni giurisprudenziali - la

qualificazione giuridica da attribuire alla posizione soggettiva

riconosciuta alle imprese private dalla sentenza n. 202 del 1976 di

questa Corte.

2. - Ciò posto, e passando ad esaminare il merito, è da rilevare

che la Corte è chiamata a decidere se il combinato disposto degli

artt. 1, 183, 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, concernenti

l'appartenenza in esclusiva allo Stato, tra l'altro, dei servizi di

telecomunicazione, modificati dall'art. 45 della legge 103/75, e posti

in relazione sia con gli artt. 1 e 2 e segg. della stessa legge n.

103/75 (che ribadiscono la riserva allo Stato delle trasmissioni

televisive e radiofoniche via etere su scala nazionale definendo il

servizio stesso un servizio pubblico essenziale ed a carattere di

preminente interesse generale), sia con l'art. 2 della legge 10

dicembre 1975 n. 693, (recante le attribuzioni del Consiglio superiore

tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, connesse col detto

regime di esclusiva) contrasti, anzitutto, con gli artt. 21 e 43 della

Costituzione.

Il giudice a quo prospetta il dubbio di legittimità delle dette

norme osservando che, diversamente da quanto considerato in precedenti

pronunzie di questa Corte, attualmente, in seguito alle acquisizioni di

carattere tecnologico sopravvenute in questi ultimi anni, non

sussisterebbero più quella limitatezza delle frequenze di trasmissione

via etere delle emissioni radiotelevisive e l'elevato costo

dell'impianto e gestione di tali servizi che avrebbero costituito gli

elementi essenziali in base ai quali, nella precedente giurisprudenza

di questa Corte, era stata esclusa l'illegittimità della riserva allo

Stato dei servizi radiotelevisivi; sicché non potrebbe più sostenersi

che i fattori anzidetti avrebbero aperto la via alla possibile

istaurazione di monopoli od oligopoli privati nel caso di cessazione

del monopolio statale, ponendo l'attività di radioteletrasmissione

nella disponibilità di uno o pochi soggetti privati, prevedibilmente

mossi da interessi particolari, con le deprecabili conseguenze in danno

della obiettività, imparzialità, completezza e continuità del

servizio in tutto il territorio nazionale che tale situazione

comporterebbe.

Secondo il giudice a quo la nuova situazione di fatto e cioè

l'accresciuta disponibilità dei mezzi di trasmissione e il diminuito

onere del costo dei servizi sarebbe ragionevolmente desumibile dagli

atti del giudizio principale, che, pur senza fornire certezze al

riguardo, sarebbero però sufficientemente significativi al fine di

giustificare il dubbio sulla legittimità delle norme impugnate, salvo

migliore e definitivo accertamento da effettuare direttamente in questa

sede.

Va preliminarmente rilevato che, per le ragioni appresso indicate,

non occorre decidere se un accertamento di tal genere competa al

giudice a quo, riguardando esso i fatti costitutivi della pretesa

dedotta in giudizio ovvero, come sostiene il Pretore, spetti alla

Corte, in quanto rientrante nel giudizio di legittimità della legge.

Invero, ai fini della decisione, soccorrono ulteriori argomenti,

indipendentemente dalla verifica della attuale situazione della

disponibilità delle frequenze di trasmissione e dei costi da

sopportare.

A riguardo appare anzitutto opportuno ricordare le precedenti

pronunzie di questa Corte cui il giudice a quo fa riferimento

nell'ordinanza di rinvio, onde evidenziare la non completa

considerazione dei contenuti delle pronunzie stesse.

Tra le sentenze da tenere presente va menzionata la n. 59 del 1960

con cui questa Corte, nel collegare l'esigenza della riserva allo Stato

del servizio di radiotelediffusione alla limitatezza delle frequenze,

ha tuttavia riconosciuto in via generale che il monopolio statale del

servizio stesso è la migliore garanzia della obbiettività ed

imparzialità nella diffusione del pensiero in cui si concreta

l'attività di radioteletrasmissione, ed ha precisato che il monopolio

stesso costituisce presupposto idoneo a garantire, attraverso

l'adozione di adeguate normative, la possibilità di avvalersi del

mezzo radiotelevisivo a coloro che ne abbiano interesse. E con la

stessa sentenza è stato anche posto il principio basilare, ribadito

successivamente, secondo cui non contrasta col principio di libertà di

manifestazione del pensiero l'avocazione allo Stato di quei mezzi di

diffusione di esso che, in regime di libera iniziativa, siano destinati

naturalmente a dar luogo a situazioni di monopolio o di oligopolio

(sentenze 46/61, 105/74, 225/74).

Con la sentenza 225/74, pur confermando la persistenza della

limitazione delle frequenze disponibili, la Corte ha sviluppato i

concetti già espressi ribadendo non potersi minimamente dubitare che,

nell'attuale contesto storico, la radiotelediffusione soddisfi un

bisogno essenziale della collettività e che, pertanto, essa debba

qualificarsi un servizio pubblico essenziale, caratterizzato da quel

preminente interesse generale che la norma costituzionale dell'art. 43

richiede perché legittimamente possa esserne disposta la riserva allo

Stato, senza per questo essere incompatibile con l'art. 21

Costituzione, dato che "il monopolio pubblico deve essere inteso e

configurato come necessario strumento di allargamento della area di

effettiva manifestazione della pluralità delle voci esistenti nella

nostra società". E la Corte ha invero approfondito la propria analisi

al riguardo esplicitamente affermando: 1) che la radiotelediffusione

adempie a fondamentali compiti di informazione; 2) che concorre alla

formazione culturale del paese; 3) che diffonde programmi che in vario

modo incidono sulla pubblica opinione; ed ha concluso essere perciò

necessario che essa non divenga strumento di parte. Testualmente la

sentenza afferma al riguardo che "solo l'avocazione allo Stato può e

deve impedirlo". Vero è che, in quella occasione, la Corte,

occupandosi dell'attività dei ripetitori di stazioni trasmittenti

estere ha riconosciuto l'illegittimità dell'estensione del monopolio a

tale limitato settore, ma con ciò non vengono certamente vulnerati i

principii generali sopra enunciati, poiché quella decisione si

ispirava espressamente alla specificità del settore considerato che,

ove sottoposto a riserva statale, avrebbe finito col "realizzare una

specie di autarchia nazionale delle fonti di informazione" senza

apprezzabili ragioni, ed in contrasto con l'esigenza della libera

circolazione delle idee anche sul piano internazionale.

Una ulteriore conferma e precisamente del pensiero testé esposto

emerge poi dalla sentenza n. 226/74 con cui la Corte, occupandosi dello

stesso problema riferito alle reti di radioteletrasmissione via cavo,

in ordine alle quali si sosteneva l'insussistenza dell'ostacolo

derivante dalla indisponibilità di frequenze di trasmissione, data la

particolarità del mezzo adottato, ha ribadito i concetti espressi in

precedenza con riferimento alla trasmissione via etere,

indipendentemente dalla disponibilità più o meno ampia di frequenze,

riconoscendo che il costo di un impianto televisivo via cavo il quale

comprenda l'intero territorio nazionale, o comunque la massima parte di

esso, potrebbe essere talmente elevato da dare luogo a gravi pericoli

di insorgenza di situazioni monopolistiche od oligopolistiche qualora

la sua realizzazione non restasse riservata allo Stato ma fosse

intrapresa da privati. Pertanto, prosegue la sentenza "le stesse

ragioni che in via di principio giustificano il monopolio statale della

radiotelevisione via etere giustificano la riserva allo Stato degli

analoghi servizi via cavo quando questi assumono le dimensioni innanzi

indicate". È sempre più evidente, in tali affermazioni, la

convinzione della Corte che non solo l'elemento della disponibilità

delle frequenze di trasmissione sia decisivo ai fini del mantenimento

del monopolio statale in materia, ma anche l'esistenza di condizioni

tali da rendere possibile l'insorgenza di un monopolio privato in un

settore tanto delicato della vita sociale. Su ciò si fondano i motivi

di utilità generale che, a norma degli artt. 21 e 43 Costituzione,

autorizzano la riserva allo Stato.

Nella detta pronuncia venne altresì evidenziato un altro aspetto

di indubbio interesse là dove, appunto, la sussistenza dei motivi

testé enunciati a favore della conservazione della riserva allo Stato

delle trasmissioni via cavo su scala nazionale fu esclusa invece per le

trasmissioni con io stesso mezzo su scala locale, in relazione al

ritenuto basso costo degli impianti di tal genere, con la conseguente

insussistenza del pericolo di oligopolio. Veniva, pertanto, meno, con

riguardo all'ambito locale, quella finalità di utilità generale in

base alla quale era stata inibita la realizzazione di una pluralità di

reti televisive locali via cavo; che, anzi - ebbe allora ad affermare

la Corte - attraverso queste ultime era più largamente attuata la

libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21

Costituzione.

È infine da considerare la sentenza n. 202/76, la quale, pur

richiamando la rilevanza della limitatezza dei canali disponibili, e,

pur riconoscendo che, su scala locale, la disponibilità di frequenze

è tale da escludere il pericolo di monopolio od oligopolio privato, e

se ne renderebbe pertanto possibile la liberalizzazione, conferma

tuttavia a chiare lettere che ciò non comporta "che debba escludersi

la legittimità delle norme che riservano allo Stato le trasmissioni

radiofoniche e televisive su scala nazionale".

Da tutto quanto testé ricordato emerge pertanto la consolidata

opinione della Corte che il servizio pubblico essenziale di

radioteletrasmissione, su scala nazionale, di preminente interesse

generale, può essere riservato allo Stato in vista del fine di

utilità generale costituito dalla necessità di evitare

l'accentramento dell'emittenza radiotelevisiva in monopolio od

oligopolio privato. Necessità, va aggiunto, che non emerge soltanto in

relazione alla maggiore o minore disponibilità delle frequenze di

trasmissione, ma attiene altresì alla natura del fenomeno delle

radioteletrasmissioni visto nel contesto socioeconomico in cui esso è

destinato a svilupparsi.

Va peraltro considerato che l'asserito aumento della disponibilità

delle frequenze non appare anche per altro aspetto elemento

determinante per escludere il pericolo di oligopoli privati. Invero,

una serie di fattori di ordine economico, con la utilizzazione del

progresso della tecnologia, fa permanere i rischi di concentrazione

oligopolistica attraverso lo strumento della interconnessione e degli

altri ben noti mezzi di collegamento di vario tipo oggi esistenti per

le trasmissioni televisive.

Proprio per evitare tali inconvenienti sin da allora percepiti, la

sentenza n. 202 del 1976, nel riconoscere il diritto di iniziativa

privata nelle trasmissioni via etere in ambito locale, segnalò al

legislatore la necessità di regolarne l'esercizio, in modo da

armonizzarlo con il connesso servizio pubblico essenziale e di

preminente interesse generale costituito dalla diffusione su scala

nazionale affidata al monopolio statale, al fine di realizzare, così,

nell'interesse dell'utente, una equilibrata coesistenza tra servizio

pubblico e iniziativa privata.

Ma per la persistente inerzia del legislatore la situazione non è

oggi diversa da quella sottoposta a suo tempo alla verifica di

costituzionalità e pertanto non può la Corte discostarsi dalle sue

precedenti statuizioni.

Dalle esposte considerazioni deriva la irrilevanza ai fini del

decidere di ogni indagine, anche istruttoria, volta a stabilire se

sussistano l'asserito aumento delle frequenze disponibili e la

diminuzione dei costi di impianto e gestione dei servizi televisivi,

non essendo gli anzidetti elementi determinanti e risolutivi per

escludere il pericolo di formazione di oligopoli privati.

3. - Né potrebbe opporsi al riguardo l'apparente

contraddittorietà derivante dalla esclusione dal monopolio statale

delle trasmissioni locali in vista della natura di servizio pubblico

essenziale attribuibile anche a queste ultime. Tale obbiezione,

infatti, prescinde dalla considerazione di quelli che sono i dati

caratteristici del mezzo di diffusione del pensiero in esame che, per

la sua notoria capacità di immediata e capillare penetrazione

nell'ambito sociale attraverso la diffusione nell'interno delle

abitazioni e per la forza suggestiva della immagine unita alla parola,

dispiega una peculiare capacità di persuasione e di incidenza sulla

formazione dell'opinione pubblica nonché sugli indirizzi

socio-culturali, di natura ben diversa da quella attribuibile alla

stampa. L'emittenza privata può essere attualmente esercitata senza

le conseguenze dannose di cui si è parlato solo in ambito locale per

la oramai ivi acquisita pluralità di altre emittenti di diversi e

contrastanti indirizzi, mentre largamente travalicherebbe questi

limiti qualora si estendesse a tutto il territorio nazionale, ove i

suoi effetti si moltiplicherebbero di intensità finendo con

l'attribuire al soggetto privato, operante in regime di monopolio od

oligopolio, una potenziale capacità di influenza incompatibile con le

regole del sistema democratico. Capacità che si risolverebbe, oltre

tutto, come del resto è già stato sopra ricordato, proprio nella

violazione di quell'art. 21 Costituzione che, invece, si invoca a

sostegno della tesi favorevole all'abolizione del monopolio statale.

Infatti, come è evidente, la delineata posizione di preminenza di un

soggetto o di un gruppo privato non potrebbe non comprimere la

libertà di manifestazione del pensiero di tutti quegli altri soggetti

che, non trovandosi a disporre delle potenzialità economiche e

tecniche del primo, finirebbero col vedere progressivamente ridotto

l'ambito di esercizio delle loro libertà.

Ciò vale ovviamente, allo stato attuale della legislazione, in

base alla quale, per la permanente carenza di una normazione adeguata,

restano appunto aperte le possibilità di oligopolio o monopolio sopra

delineate. A diverse conclusioni potrebbe eventualmente giungersi ove

il legislatore, affrontando in modo completo ed approfondito il

problema della regolamentazione delle TV private, apprestasse un

sistema di garanzie efficace al fine di ostacolare in modo effettivo il

realizzarsi di concentrazioni monopolistiche od oligopolistiche non

solo nell'ambito delle connessioni fra le varie emittenti, ma anche in

quello dei collegamenti tra le imprese operanti nei vari settori

dell'informazione incluse quelle pubblicitarie.

4. - In base alle considerazioni che precedono, non solo va esclusa

la violazione degli artt. 21 e 43 Costituzione ma, in relazione

all'art. 3 Costituzione pure invocato, emerge anche la non

comparabilità fra la situazione dell'impresa concessionaria del

servizio pubblico e la situazione dei privati imprenditori, che per le

stesse ragioni, legittimamente vedono sottratto l'esercizio del

servizio stesso alla loro sfera di disponibilità. E, come pure si è

detto, il difetto di omogeneità è riscontrabile anche fra la

situazione dei privati, cui è inibita la facoltà di trasmissione su

scala nazionale, e le emittenti estere, cui invece tale facoltà è

stata riconosciuta. Invero le trasmissioni provenienti dall'estero

costituiscono, allo Stato, un fenomeno con caratteristiche del tutto

particolari, non paragonabile sotto alcun profilo a quello cui lo si

vorrebbe raffrontare. Pertanto è da escludere l'operatività nella

specie del principio di eguaglianza.

5. - Il giudice a quo, nell'ordinanza di rinvio, ha rappresentato

altresì un aspetto particolare della problematica sollevata,

riferendosi al fenomeno delle interconnessioni fra stazioni locali

emittenti, effettuate in modo tale da estendere la diffusione a tutto

il territorio nazionale. Al riguardo il giudice osserva che, in

sostanza, l'interconnessione così praticata involgerebbe un problema

di legittimità costituzionale analogo a quello prospettato in linea

principale, risolvendosi in una diffusione a carattere nazionale, come

tale riservata allo Stato dalle norme impugnate.

In proposito è sufficiente osservare che la soluzione della

questione scaturisce da tutto quanto già detto a proposito della

liceità della riserva allo Stato delle trasmissioni su scala

nazionale.

Il rilievo costituzionale della questione, invero, si esaurisce

nell'aspetto testé menzionato, è, cioè, limitato all'ipotesi in cui

la interconnessione conduca ad una trasmissione che travalichi i limiti

di liberalizzazione delineati da questa Corte con la sentenza n.

202/76. Ogni diverso aspetto del fenomeno, sia per quanto riguarda i

mezzi usati, sia per quanto riguarda l'ambito e le modalità di

esercizio delle trasmissioni sono materia devoluta alla

regolamentazione legislativa sulla cui urgente attuazione è già

stata richiamata l'attenzione degli organi competenti.

6. - Il giudice a quo nella formulazione delle censure sollevate

sembra poi identificare un ulteriore specifico elemento di

illegittimità nella asserita discrezionalità che sarebbe attribuita

al Ministero delle Poste nella elaborazione del piano di assegnazione

delle frequenze ai privati autorizzati. Ma tale profilo che concerne

non già la sussistenza ma l'esercizio del diritto preteso - appare

inammissibile poiché, al di là della mera enunciazione della

censurata discrezionalità, non si rinviene nell'ordinanza di rinvio

alcuna motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza

della specifica questione, elementi entrambi indispensabili perché

possa essere validamente promosso il giudizio incidentale di

legittimità costituzionale delle leggi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183,

195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto

dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, con particolare riferimento, per

quest'ultima, all'art. 45 nonché all'art. 2 della legge 10 dicembre

1975, n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del

1975, così come formulata in relazione agli artt. 3, 21 e 43 della

Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Roma del 18 novembre 1980.

2) Dichiara inammissibile la questione riferita alle stesse norme

di legge ed ai medesimi parametri costituzionali sollevata con la detta

ordinanza sotto il particolare profilo dei poteri discrezionali che la

normativa impugnata attribuirebbe alla pubblica Amministrazione in

ordine alla "determinazione dell'ambito di utilizzazione delle

frequenze".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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