Art. 183 — Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze

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Nessuno puo' eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione. Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale. Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione. 5 14

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche".

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 226 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nelle parti relative ai servizi di televisione via cavo."

Successivamente la Corte Costituzionale

5

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1976, n. 205) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale."

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988, n. 1030 (in G.U. 1a s.s. 23/11/1988, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a concessione, anziche' ad autorizzazione, degli apparecchi contemplati dall'art. 334, primo comma, dello stesso d.P.R.".

Testo in vigore dal 24 novembre 1988 al 16 settembre 2003

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 225/1974

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 1974

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 166, 168, n. 5, 178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), e degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materi…

    Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 1 Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 226/1974

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 1974

    Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 21, primo comma, 41 e 43 della Costituzione, disattendendosi invece le censure prospettate in relazione agli artt. 21, secondo e terzo comma, 76 e 77 della Costituzione.

    Art. 1 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 394/1989

    Questione infondata
    11 luglio 1989

    Questioni già dichiarate rispettivamente non fondata, manifestamente infondata e non fondata. - v. S. n. 237/1984, O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35, 166/1987, 282, 1025/1988, 13/1988, S. n. 1030/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 183 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 334 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 novembre 1988. 12 parole tolte.

tolto: (Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusivita' - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-15 novembre 1988, n. 1030 (in G.U. 1a s.s. 23/11/1988, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a concessione, anziche' ad autorizzazione, degli apparecchi contemplati dall'art. 334, primo comma, dello stesso d.P.R.".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art183 · fonte del testo

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