Art. 18 — Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari

(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'.

Testo vigente dal 8 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1990 al 8 settembre 2005. 177 parole tolte, 30 parole aggiunte.

tolto: Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potra', in considerazione delle finalita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonche' per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresi' un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenzialiaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art18 · fonte del testo

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