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Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonche' le pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

  • 1)fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
  • 2)fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
  • 3)fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato. Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

Testo in vigore dal 29 aprile 1950 al 9 aprile 1987

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 506/2002

    Ha colpito questo articolo
    4 dicembre 2002

    Sono costituzionalmente illegittimi in via conseguenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - gli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte (vedi massima A).

    Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni · Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni · Art. 69 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

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  • Sentenza n. 99/1993

    Ha colpito questo articolo
    19 marzo 1993

    Alla luce della giurisprudenza della Corte che, più volte intervenuta sui limiti al pignoramento degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti, ha volutamente allargato, in danno degli stessi, l'area dei crediti pignorabili e di quella, parimenti consolidata, che ha ribadito la natura mista (retributiva, previdenziale e assistenziale) delle varie indennità di fine rapporto del settore pubblico, non vi è più nessuna ragione che valga a giustificare che mentre per i lavoratori del comparto privato, in virtù dell'art. 545, quarto comma, cod.proc.civ., le somme dovute per tale titolo dai datori di lavoro sono pignorabili, nella misura massima di un quinto, per ogni tipo di credito, per i dipendenti pubblici, invece, in forza dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, le indennità di fine rapporto, con le eccezioni previste per i crediti alimentari, sono invece insequestrabili e impignorabili. Considerate, in particolare, la parvità complessiva della componente previdenziale di tali indennità, che assumono sempre più le caratteristiche della retribuzione differita, la progressiva assimilazione - che anche sotto questo aspetto si evidenzia - dei trattamenti di fine rapporto nei due comparti, e la limitata misura dell'emolumento aggredibile dal creditore che agisce in base all'art. 545, cod.proc.civ., l'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, va dunque riconosciuto illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, nella misura di un quinto, "anche per ogni altro credito", delle indennità di fine rapporto ad essi spettanti. - Sulla pignorabilità delle retribuzioni dei pubblici dipendenti v. S. nn. 89/1987, 878/1988 e 115/1990. - Sulla pignorabilità, in generale, delle pensioni v., sotto diversi profili, S. nn. 209/1084, 155/1987, 1041/1988, 55/1991 e 231/1989. - Sulla pignorabilità e sequestrabilità delle indennità di buonuscita, v. S. n. 340/1990. - Sulla natura mista dell'indennità di fine rapporto, v. SS. nn. 471/1989, 86/1990, 319/1991, 63/1992.

    Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni · Art. 1 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni · Art. 545 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 878/1988

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 1988

    È illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto dispone l'art. 545 c.p.c. per i dipendenti privati, la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. Il principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 Cost. non può essere disatteso, infatti, se non in presenza di specifici e ben individuabili motivi di pubblico interesse, cui la norma derogatrice sia funzionalmente correlata; sulla base di tale principio non può oggi sostenersi che l'allargamento della pignorabilità e della sequestrabilità delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, negli stessi più ampi limiti fissati dall'art. 545 c.p.c. per gli altri lavoratori subordinati, sia nei fatti suscettibile di recare turbamento alla funzionalità della pubblica amministrazione.

    Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

    Leggi la pronuncia
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Se ne mostrano 11 su 14, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art2 · fonte del testo

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