Corte costituzionale

Sentenza n. 1041/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/11/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d.l. 4

ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo

della previdenza sociale), e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 febbraio 1987 dal Pretore di Oristano nel

procedimento civile vertente tra Cannea Bonacata e Pitzalis Gaetano e

INPS, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1988 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Trapletti Battista e Vitali Annetta

e INPS, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale

dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Oristano, con ordinanza emessa l'11 novembre

1987 nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal sig.

Gaetano Pitzalis, beneficiario di una pensione di invalidità oggetto

di pignoramento eseguito dalla coniuge separata, sig.ra Cannea

Bonacata, per ottenere il soddisfacimento di un credito da assegno di

mantenimento, ha giudicato rilevante, e non manifestamente infondata

in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827

(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza

sociale), "nella parte in cui non prevede, analogamente all'art. 2

del d.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità parziale, per causa di

alimenti, delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS".

Premesso che l'assegno di mantenimento, riconosciuto alla

creditrice procedente, doveva ritenersi, nella specie, comprensivo

anche di quello alimentare, il Pretore ha ritenuto che mantenere

assolutamente impignorabili tali pensioni, anche per crediti

alimentari, finirebbe per rendere questi ultimi - contrariamente alla

previsione di cui all'art. 29 della Costituzione che riconosce i

diritti della famiglia dei quali quello alimentare è parte - privi

di possibilità di pratica soddisfazione, quando il titolare manchi

di mezzi di sostentamento e non abbia possibilità di azionare

altrimenti il suo credito.

Inoltre, prosegue il giudice remittente, anche sul piano della

parità di trattamento, risulta evidente la condizione

ingiustificatamente più favorevole dei titolari di pensione INPS,

anche di invalidità, rispetto ai pensionati dipendenti pubblici per

i quali l'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 prevede la pignorabilità

parziale degli assegni pensionistici, per causa di alimenti;

soprattutto quando, come nel caso di specie, la pensione percepita è

superiore al trattamento minimo. Il che contrasta con il principio di

uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sancito dall'art. 3

della Costituzione.

2. - Analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Roma il

quale, con ordinanza del 10 febbraio 1988, ha invece impugnato l'art.

69 della l. n. 153 del 30 aprile 1969 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in

riferimento al solo art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la

pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni erogate

dall'INPS.

Anche il suddetto giudice, adito in sede di opposizione promossa

dal sig. Battista Trapletti avverso il pignoramento della propria

pensione ad istanza della coniuge separata sig.ra Annetta Vitali per

il soddisfacimento di un credito da assegno di mantenimento, ha

ritenuto non giustificabile il trattamento di maggior favore

riservato ai titolari di pensioni (in genere) dell'INPS in raffronto

a quello di cui fruiscono i titolari di pensioni erogate da varie

Casse previdenziali per professionisti (l. 8 gennaio 1952 n. 6:

avvocati e procuratori, l. 24 ottobre 1955 n. 990: geometri 1. 3

febbraio 1963 n. 100: dottori commercialisti, l. 9 febbraio 1963 n.

160: ragionieri e periti commerciali) e i titolari di pensioni a

carico degli enti di cui al d.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, in ogni

caso non sottratte alla pignorabilità per crediti alimentari.

3. - Nel giudizio sulla questione sollevata dal Pretore di

Oristano si è costituito l'INPS rimettendosi alla decisione della

Corte; è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione

per difetto di motivazione in ordine alla sua rilevanza nel giudizio

a quo, nel quale si procede per credito di mantenimento e non

strettamente alimentare, e con riguardo a pensione d'invalidità

della quale non sarebbe stato precisato l'esatto titolo di godimento.

Osserva, inoltre, la difesa del Governo che il trattamento

pensionistico di invalidità non presenta carattere di retribuzione

differita e non è collegato alla situazione familiare del fruitore,

onde non ne sembra ipotizzabile una destinazione al soddisfacimento

delle esigenze familiari dell'invalido dalla quale derivare la logica

necessità dell'assoggettamento all'azione esecutiva volta a far

valere dette esigenze.

4. - In prossimità dell'udienza l'INPS ha depositato una memoria

illustrativa nella quale dichiara piena adesione alle conclusioni

espresse dall'Avvocatura dello Stato, sia per quanto riguarda

l'eccezione d'inammissibilità della questione, sia per quanto

riguarda la sua infondatezza. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Oristano solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza

sociale), nella parte in cui non prevede la pignorabilità parziale

per causa di alimenti delle pensioni di invalidità erogate

dall'INPS; la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 29

della Costituzione, in quanto esclude la tutela del diritto agli

alimenti, compreso nei diritti di famiglia, e con l'art. 3 della

Costituzione, in quanto stabilirebbe un trattamento

ingiustificatamente più favorevole dei titolari di pensioni INPS

rispetto ai titolari di pensioni corrisposte dallo Stato e dagli enti

pubblici, pignorabili fino alla concorrenza di un terzo per causa di

alimenti, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

Il Pretore di Roma solleva a sua volta questione di legittimità

costituzionale dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità

delle pensioni erogate dall'INPS anche riguardo ai crediti

alimentari: la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 3

Cost., dando luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento,

vantaggiosa per i titolari di pensioni erogate dall'INPS, deteriore

per i creditori di alimenti nei confronti dei medesimi, in rapporto

ai pensionati dello Stato e degli enti pubblici, nonché a quelli di

varie Casse previdenziali per professionisti (avvocati e procuratori,

geometri, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), e

dei rispettivi creditori di alimenti, poiché il d.P.R. 5 gennaio

1950 n. 180 prevede, nelle stesse ipotesi, la parziale pignorabilità

delle pensioni. La medesima disciplina è richiamata nelle norme che

regolano le Casse di previdenza sopra citate.

Le due ordinanze sospettano di incostituzionalità due distinte

norme di legge: la prima l'art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935, che

sancisce la generale impignorabilità delle pensioni dell'INPS, con

una sola eccezione in favore dei crediti di stabilimenti pubblici

ospedalieri o di ricoveri per le diarie relative; la seconda l'art.

69 della L. n. 153 del 1969, che prevede un'altra eccezione in favore

dei crediti dell'INPS derivanti da prestazioni indebite o da

omissioni contributive. Le questioni sollevate hanno tuttavia il

medesimo oggetto, e sono prospettate in gran parte in modo identico:

i giudizi possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto

soltanto nel giudizio promosso dal Pretore di Oristano, ha eccepito

l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza, della questione.

A sostegno delle suddette conclusioni l'Avvocatura dello Stato ha

svolto globalmente le sue argomentazioni: da esse si desume che

l'inammissibilità deriverebbe sia dalla mancata precisazione, da

parte del giudice a quo, della natura della pensione di invalidità

soggetta al procedimento esecutivo, sia dalla natura del credito in

base al quale agisce la pignorante (assegno di mantenimento

attribuitole quale coniuge separata), non esattamente qualificabile

quale credito alimentare.

Ma il giudice remittente ha ampiamente motivato in punto di

rilevanza osservando che l'assegno di mantenimento, come peraltro è

ius receptum, comprende anche, nella sua maggior ampiezza, l'assegno

alimentare quando - e la controversia in esame versa in tale ipotesi

- il coniuge separato incolpevole si trovi in stato di bisogno e

nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa. Del tutto

inconferente appare poi, ai fini dell'ammissibilità, ogni

distinzione sulla natura della pensione di invalidità percepita dal

debitore pignorato, dato che il giudice remittente lamenta per

l'appunto la mancata previsione della parziale pignorabilità per

causa di alimenti di tutte le pensioni d'invalidità erogate

dall'INPS.

L'eccezione di inammissibilità deve pertanto essere disattesa.

3. - Nel merito la questione va in primo luogo esaminata sotto il

profilo del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, essendo tale

riferimento comune ad ambedue le ordinanze di rimessione.

La questione è fondata.

Invero, la impignorabilità delle pensioni dell'INPS anche per

causa di alimenti, sancita in via generale dall'art. 128 del R.D.L. 4

ottobre 1935 n. 1827 e ribadita dall'art. 69 della L. 30 aprile 1969

n. 153, dà luogo ad una disparità di trattamento priva di qualsiasi

giustificazione rispetto alle pensioni dei dipendenti pubblici, per

le quali la pignorabilità è prevista fino alla concorrenza di un

terzo per causa di alimenti dovuti per legge, secondo quanto dispone

l'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180. Dinanzi all'esigenza di

tutelare i crediti alimentari, non vi è ragione di concedere ai

titolari di pensioni INPS un trattamento privilegiato nei confronti

di coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti

pubblici, e tanto meno di porre in una condizione deteriore i

rispettivi creditori di assegni alimentari. Tale assunto è

ulteriormente rafforzato dalla constatazione che le leggi relative

alle Casse di previdenza di professionisti, cui fa riferimento

l'ordinanza di rimessione del Pretore di Roma - e precisamente la L.

8 gennaio 1952 n. 6 per gli avvocati e procuratori, la L. 24 ottobre

1955 n. 990 per i geometri, la L. 3 febbraio 1963 n. 100 per i

dottori commercialisti, la L. 9 febbraio 1963 n. 160 per i ragionieri

e periti commerciali -, dispongono espressamente che agli assegni

corrisposti dalle Casse medesime si applicano, in materia di

pignorabilità, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle

Amministrazioni dello Stato. Vale la pena ancora di ricordare che,

riguardo al regime previdenziale dei notai, per i quali l'art. 12 del

R.D.L. 27 maggio 1923 n. 1324 non prevedeva la pignorabilità per

crediti alimentari delle pensioni corrisposte dalla Cassa Nazionale,

questa Corte, con sentenza n. 155 del 1987, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma anzidetta, per contrasto

con l'art. 3 Cost., in raffronto alla diversa disciplina prevista per

i pubblici dipendenti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950.

Per quanto riguarda poi il problema della diversa natura

dell'assegno di mantenimento - tale è il credito vantato dai

pignoranti nei giudizi a quibus - già si è rilevato in sede di

esame dell'ammissibilità, alla stregua di una dottrina e

giurisprudenza concordi, che tra l'obbligo di mantenimento, una volta

accertato lo stato di bisogno del beneficiario, e quello alimentare

la differenza è solo quantitativa, in quanto il primo, mirando a

soddisfare tutte le necessità della vita, comprende il secondo ed ha

quindi contenuto maggiore. Conseguentemente la pignorabilità per

causa di alimenti è applicabile alla causa di assegno di

mantenimento, nei limiti in cui quest'ultimo abbia anche carattere

alimentare, accertamento questo che compete al giudice del merito.

4. - Riconosciuta la fondatezza della questione con riferimento

all'art. 3 Cost., potrebbe apparire superfluo prendere in esame il

riferimento all'art. 29 Cost., prospettato soltanto dalla ordinanza

di rimessione del Pretore di Oristano. Tuttavia, è utile verificare

anche la fondatezza di tale profilo d'illegittimità costituzionale,

tenuto conto che la questione sollevata dal predetto giudice concerne

le pensioni INPS di invalidità.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la pensione di invalidità, non

avendo carattere di retribuzione differita, non potrebbe essere

assoggettata all'azione esecutiva volta a far valere il

soddisfacimento degli obblighi dell'invalido verso la famiglia. Tale

opinione non è condivisibile.

La pensione di invalidità non esaurisce i suoi effetti nei

confronti del solo assicurato, ma serve anche al sostentamento della

sua famiglia, tanto che essa è soggetta al regime di reversibilità

ai superstiti. Essa conserva quindi la generale ed intrinseca natura

di trattamento previdenziale, ed è in forza di ciò che si è

riconosciuta la ingiustificata disparità di trattamento rispetto

alle pensioni dei dipendenti pubblici, indicate del resto nell'art. 2

del d.P.R. n. 180 del 1950 con una formula onnicomprensiva ("le

pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri

assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato"...). Vale la pena

comunque di osservare che questa Corte, già con sentenza n. 209 del

1984, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della

L. 9 novembre 1955 n. 1122, che escludeva la pignorabilità per

crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'Istituto di

previdenza dei giornalisti, affermando che "il diritto agli alimenti

trova indubbio riconoscimento costituzionale nell'art. 29 primo comma

Cost........ D'altronde escludere ogni possibilità di far valere

sugli assegni pensionistici in genere il diritto agli alimenti

equivarrebbe a sopprimere questo diritto, lasciando - in violazione

dell'art. 29 Cost. - il suo titolare privo della possibilità di

avere un qualche mezzo di sostentamento, mentre, per converso,

ammetterlo a far valere il diritto sugli assegni del coniuge, del

genitore, del figlio ecc., significa soltanto limitare i mezzi di cui

dispone quest'ultimo". La stessa sentenza ha risolto il problema del

limite entro il quale gli assegni pensionistici dell'obbligato

possono essere assoggettati al pignoramento, dichiarando applicabile

la disposizione dell'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180,

norma che "può essere considerata di carattere generale nella

materia".

Può essere altresì ricordata la sentenza n. 37 del 1985 di

questa Corte là dove afferma che "la previsione delle obbligazioni

alimentari, limitata agli alimenti ex lege, è diretta alla tutela

dei beni essenziali della vita e della dignità dell'uomo".

5. - Va dichiarata pertanto l'illegittimità costituzionale di

entrambe le norme di legge impugnate dai giudici remittenti, in

quanto né l'art. 128 del R.D.L. n. 1827, che disciplina in via

generale la impignorabilità degli assegni pensionistici corrisposti

dall'INPS con la sola eccezione in favore dei crediti di stabilimenti

pubblici ospedalieri o di ricoveri,, né l'art. 69 della successiva

legge n. 153 del 1969, che ha introdotto un'altra eccezione in favore

dell'INPS stesso per crediti relativi a prestazioni indebite o ad

omissioni contributive, ammettono la pignorabilità per causa di

alimenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e

coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69

della L. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte

in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del

d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti

alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1041 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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