Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non puo' essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si puo' sequestrare o pignorare se non la differenza fra la meta' dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.

Testo vigente dal 29 aprile 1950

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 101/2005

    Altra decisione
    10 marzo 2005

    Vanno restituiti al giudice 'a quò gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, primo comma, numero 3), del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3); dell'art. 2, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui – a differenza di quanto previsto dall'art. 545, quinto comma, cod. proc. civ. per i lavoratori dipendenti del settore privato – non prevede il simultaneo concorso nel limite della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; nonché, nel caso di eventuale accoglimento delle precedenti questioni, dell'art. 68, secondo comma, dello stesso d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all'art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione. Benché l'ordinanza di rimessione non prospetti profili nuovi né svolga argomenti diversi da quelli già considerati con l’ord. n.359 del 2004, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità di identiche questioni sollevate dal medesimo giudice, si impone la restituzione degli atti al rimettente affinché valuti la rilevanza sul giudizio 'a quò dello 'jus superveniens' costituito dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. - Manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizioni dell’art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950: ordinanza n. 359/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 545 c.p.c. · Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni · Art. 68 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 359/2004

    Questione inammissibile
    25 novembre 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2, primo comma, numero 3), e secondo comma e dell’art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; il primo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3), e nella parte in cui non prevede il simultaneo concorso nei limiti della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; il secondo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all’art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione. È inibito, infatti, alla Corte procedere, attraverso la manipolazione di più norme, alla creazione di un nuovo equilibrio rispetto a quello realizzato – in modo non manifestamente irragionevole – dal legislatore.

    Art. 3 cost. · Art. 545 c.p.c. · Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni · Art. 68 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

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  • Ordinanza n. 494/2000

    Questione infondata
    14 novembre 2000

    Manifesta infondatezza, in quanto la questione è stata già decisa ne' vengono prospettati profili nuovi o diversi, tali da indurre la Corte ad una diversa valutazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui introduce, per i dipendenti pubblici, un trattamento sfavorevole, e comunque differente, rispetto all'omologo settore privato, in tema di coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria della retribuzione. - V. la sentenza n. 220/1991 e l'ordinanza n. 258/2000. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 545 c.p.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 68 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art68 · fonte del testo

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