Nel prevedere all'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che quando il pignoramento (o il sequestro) dello stipendio del pubblico dipendente ha luogo dopo una cessione dello stesso, perfezionata e debitamente notificata (ai sensi dell'art. 547, secondo comma, cod. proc. civ.) non si possa pignorare (o sequestrare) se non la differenza tra la metà dello stipendio o salario, valutati al netto di ritenute, e la quota ceduta, il legislatore ha tuttavia espressamente stabilito che restino fermi i limiti gia fissati in via generale con l'art. 2 dello stesso decreto (come modificato dalle dichiarazioni di illegittimità costituzionale pronunciate con le sentenze nn. 89 del 1987 e 878 del 1988), secondo il quale il creditore può pignorare solo un quinto (in caso di credito non qualificato), o un terzo (in caso di cediti alimentari) o di metà dello stipendio (in caso di concorso di entrambe le categorie di crediti). Ne consegue che l'ulteriore limite fissato, nell'ipotesi di avvenuta cessione dello stipendio, dall'art. 68, secondo comma, può in concreto non operare ove, rispetto ai limiti fissati dall'art. 2, ci sia capienza per la quota che il creditore può pignorare in ragione del credito azionato. E poiché nel caso di specie i creditori pignoranti vantano un credito ordinario per il quale il limite di pignorabilità ex art. 2 cit. è di un quinto dello stipendio, e non risultano altri precedenti pignoramenti, ma solo la cessione di un quinto dello stipendio, e quindi vi è comunque capienza perché la quota pignorabile (un quinto dello stipendio) non supera la soglia massima (differenza fra la metà dello stipendio e il quinto ceduto) dell'art. 68, secondo comma, difetta di rilevanza, per la inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dello stesso art. 68, secondo comma, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del trattamento ingiustificatamente più vantaggioso che si sarebbe riservato ai dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati, con conseguente pregiudizio per i creditori. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sui limiti generali alla pignorabilità e sequestrabilità dei crediti retributivi dei pubblici dipendenti: S. nn. 89/1987 e 878/1988 (già indicate nel testo).
Art. 3 cost. · Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni · Art. 68 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni