Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1991 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 68, comma

secondo, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ("Approvazione del testo

unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la

cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni"), promosso con ordinanza emessa il 4

dicembre 1990 dal Pretore di Pistoia, sezione distaccata di

Monsummano Terme nel procedimento civile vertente tra Santiloni Luca

ed altro e Lupicchi Calistri Riccardo ed altri iscritta al n. 65 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 4 dicembre 1990 il Pretore di Pistoia ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli

artt. 2 e 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché - nel dettare una

disciplina speciale della pignorabilità degli stipendi dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni - riserva ad essi un

trattamento ingiustificatamente più vantaggioso di quello previsto

per i dipendenti privati con conseguente pregiudizio per i creditori

che agiscano in via esecutiva. La questione è insorta in un

procedimento esecutivo promosso da Santoloni e Breschi nei confronti

di Lupicchi Calistri, dipendente del Comune di Montecatini Terme. I

creditori procedenti - intendendo sottoporre a pignoramento, nella

misura di un quinto, tutti i crediti vantati da quest'ultimo, quale

dipendente del Comune, sia a titolo di retribuzione mensile che di

qualunque altra indennità compresa quella per fine lavoro fino alla

concorrenza di L. 23.618.860 - avevano citato innanzi al Pretore di

Pistoia il Comune suddetto, che, a mezzo del delegato del Sindaco,

rendeva la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. indicando la

retribuzione mensile percepita dal Lupicchi Calistri, quale

dipendente di ruolo, e precisando ulteriormente che il quinto dello

stipendio erogato al Lupicchi Calistri era stato oggetto di cessione

in favore della FINCRAL fino al mese di maggio del 1991. I creditori

procedenti formulavano quindi istanza di assegnazione del credito

pignorato, chiedendo che la misura del quinto fosse calcolata

sull'importo lordo della retribuzione, senza tener conto della

cessione di credito fatta in favore della FINCRAL.

2. - In tale situazione ritiene il giudice rimettente che l'art.

68 cit. (norma che prevede che, qualora i sequestri ed i pignoramenti

dei crediti di un dipendente pubblico nei confronti

dell'Amministrazione abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e

debitamente notificata, non sia possibile sequestrare o pignorare se

non la differenza tra la metà dello stipendio o del salario valutati

al netto delle ritenute e la quota ceduta) comporterebbe che debba

essere conteggiata la cessione fatta dal Lupicchi alla FINCRAL in

termini tali da determinare un'ingiustificata disparità di

trattamento in ordine alla pignorabilità dei crediti di lavoro tra

pubblici dipendenti e lavoratori subordinati privati. Infatti - ad

avviso del giudice a quo - mentre per il dipendente privato,

allorquando in sede di dichiarazione ex art. 547 c.p.c. si specifichi

l'esistenza di una cessione di parte dello stipendio, il quinto della

retribuzione assegnabile deve essere calcolato sulla differenza tra

la retribuzione globale (al netto delle ritenute) e la parte della

stessa in precedenza ceduta; invece per il dipendente pubblico il

meccanismo dell'art. 68 cit. comporta che il pignoramento sia

eseguibile e le relative somme assegnabili se non per la differenza

tra la metà dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la

quota ceduta, fermi i limiti dell'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950

cit. Di qui la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 68

cit. per violazione dell'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità

di trattamento.

3. - Il medesimo Pretore rimettente ritiene altresì che

sussistano dubbi di legittimità costituzionale anche dell'art. 2 del

d.P.R. n. 180 cit. nella parte in cui non consente la pignorabilità

(nel limite del quinto) dell'indennità di fine rapporto del

dipendente comunale se non per i crediti espressamente indicati ai

nn. 1, 2 e 3 della norma medesima, che pertanto è censurabile sotto

il medesimo profilo della disparità di trattamento rispetto al regime della pignorabilità dei crediti retributivi del lavoratore

subordinato privato. Infatti il terzo comma dell'art. 545 c.p.c.

consente invece il pignoramento dell'indennità di fine rapporto

corrisposta al lavoratore subordinato per qualunque credito nei suoi

confronti.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

tramite l'Avvocatura generale di Stato, sostenendo l'infondatezza di

entrambe le questioni sollevate. In particolare osserva che la

disparità di trattamento in ordine alla pignorabilità degli

stipendi in ipotesi di precedente cessione del quinto dello stesso è

solo eventuale e che rientra nella discrezionalità del legislatore

il diverso regime di pignorabilità del trattamento di fine rapporto

del dipendente comunale, assimilabile alla buonuscita ENPAS degli

statali (anch'essa non pignorabile per qualsiasi credito). Considerato in diritto

1. - Nell'ordinanza di rimessione del giudice a quo sono state

sollevate due distinte questioni di costituzionalità. La prima ha ad

oggetto l'art. 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180

("Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro,

il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni"), norma questa che è

sospettata di essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

nella parte in cui, a differenza di quanto previsto dall'art. 545

cod. proc. civ. per il pignoramento dei crediti retributivi del

lavoratore subordinato privato, stabilisce che, qualora il

pignoramento abbia luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente

notificata dello stipendio di un dipendente comunale, si possa

pignorare solo la differenza tra la metà dello stipendio (al netto

delle ritenute) e la quota ceduta.

2. - Va premesso che l'art. 68, secondo comma, citato dispone che

quando il pignoramento (od il sequestro) dello stipendio del pubblico

dipendente ha luogo dopo una cessione dello stesso perfezionata e

debitamente notificata non si possa pignorare (o sequestrare) se non

la differenza tra la metà dello stipendio o salario, valutati al

netto di ritenute e la quota ceduta, "fermi restando i limiti di cui

all'art. 2". Quest'ultima norma richiamata - quale risultante dopo le

dichiarazioni di illegittimità costituzionale pronunciate con le

sentenze n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 nella parte in cui non

prevede la pignorabilità, limitatamente ad un quinto, degli stipendi

dei pubblici dipendenti anche per crediti non qualificati - individua

distintamente i limiti alla pignorabilità secondo il tipo di credito

azionato; il limite è di un quinto dello stipendio (al netto delle

ritenute) in caso di credito non qualificato; di un terzo in caso di

crediti alimentari; di metà dello stipendio nel caso di concorso di

entrambe tali categorie di crediti. Parimenti l'art. 5, primo comma,

dello stesso d.P.R. n.180 del 1950 prevede un limite alla facoltà di

cessione di quote dello stipendio per l'estinzione di mutui

contratti, limite fissato in un quinto dello stipendio.

La possibilità che in concreto concorrano, sovrapponendosi nel

tempo, le due fattispecie (del pignoramento, o sequestro, e della

cessione di quote dello stipendio) ha richiesto un inevitabile

raccordo normativo che è posto dall'art. 68 cit. Tale norma - la

quale persegue la finalità di evitare che per il concorso di

pignoramenti (nonché sequestri) e cessioni il pubblico dipendente

risulti privo di un minimo di mezzi di sussistenza - regola al primo

comma l'ipotesi in cui la cessione segua al pignoramento (o

sequestro) e al secondo comma l'ipotesi inversa in cui il

pignoramento (o sequestro) segua alla cessione. In entrambi i casi la

preesistenza del vincolo del pignoramento o della cessione può

incidere rispettivamente sulla cedibilità o pignorabilità della

residua quota dello stipendio.

3. - Nella prima ipotesi (art. 68, primo comma) la cessione è

possibile - "fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art.

5" - solo "limitatamente" alla differenza tra i due quinti dello

stipendio (sempre al netto delle ritenute) e la quota pignorata (o

sequestrata). Quindi - come emerge dalla lettera della norma nella

parte in cui testualmente conferma il limite di cui all'art. 5, primo

comma - questo secondo parametro quantitativo (differenza tra due

quinti dello stipendio e quota pignorata) si aggiunge al primo (un

quinto dello stipendio) senza sostituirlo od alterarlo; si tratta di

un limite ulteriore talché il dipendente, che intenda cedere quote

di stipendio, per farlo utilmente deve rispettare non soltanto il

limite generale del quinto dello stipendio ma - se c'è stato già un

pignoramento - anche il limite particolare della differenza tra i due

quinti dello stipendio e la quota pignorata (in concreto poi questo

secondo limite potrebbe non operare ove l'ammontare della somma

pignorata lasci piena capienza alla cessione dell'intero quinto dello

stipendio).

Nella seconda ipotesi (art. 68, secondo comma) il legislatore ha

operato analogamente prevedendo un limite ulteriore a quello già

contemplato dall'art. 2. Il pignoramento dello stipendio - se segue

alla cessione di quota dello stesso - è possibile limitatamente alla

differenza tra metà dello stipendio (sempre al netto delle ritenute)

e la quota ceduta. Questo limite (particolare) si aggiunge a quello

(generale) previsto dall'art. 2, come è reso evidente dalla lettera

della norma nell'inciso "fermi restando i limiti di cui all'art. 2"

(che è perfettamente parallelo all'analogo inciso del primo comma in

cui si fa salvo il limite di cui all'art. 5, primo comma). Questo

riferimento testuale, e, insieme, il parallelismo con il primo comma

della medesima norma fanno escludere che il secondo comma dell'art.

68 modifichi (e non già integri) i limiti dell'art. 2 alterando la

base di computo della quota pignorabile (così come sembra ritenere

il giudice rimettente). Quindi il creditore che procede al

pignoramento presso l'ente datore di lavoro deve innanzi tutto

rispettare il limite dell'art. 2 (può pignorare solo un quinto,

oppure un terzo, oppure la metà dello stipendio secondo le diverse

categorie di crediti quali previste dalla norma stessa); inoltre -

ove ci sia stata una precedente cessione debitamente notificata -

deve anche rispettare l'ulteriore limite del secondo comma dell'art.

68: non potrà mai pignorare più della differenza tra metà dello

stipendio e la quota ceduta. Al pari della prima ipotesi (della

cessione che segue il pignoramento), questo secondo limite può in

concreto non operare ove ci sia capienza per la quota che il

creditore possa pignorare in ragione del tipo di credito azionato.

Pertanto, il secondo comma dell'art. 68 cit., così interpretato,

si pone come norma differenziata per il pubblico dipendente rispetto

al dipendente privato soltanto in quanto appresta al primo la

garanzia dello sbarramento della somma massima pignorabile (fissata -

come detto - nella differenza tra metà dello stipendio e la quota

ceduta), ma nel rispetto di tale limite la disciplina è analoga,

trovando applicazione sia il disposto (processuale) dell'art. 547,

secondo comma, cod. proc. civ. (secondo cui il terzo che rende la

dichiarazione deve specificare le cessioni che gli siano state

notificate o che abbia accettato) sia quello (sostanziale) dell'art.

2914, n. 2, cod. civ. (che prevede l'incidenza della cessione del

credito sulla sua pignorabilità stabilendo che non abbiano effetto

in pregiudizio del creditore pignorante le cessioni di crediti

notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo

successivamente al pignoramento).

4. - Nel caso di specie - come risulta dalla parte narrativa

dell'ordinanza del giudice a quo - i creditori pignoranti vantano un

credito ordinario per il quale il limite di pignorabilità ex art. 2

cit. è di un quinto dello stipendio (al netto delle ritenute);

conseguentemente, non risultando altri precedenti pignoramenti ma

solo la cessione di un quinto dello stipendio, in ogni caso vi sarà

capienza perché la quota pignorabile non può mai essere superiore

alla soglia massima dell'art. 68, secondo comma, (essendo la

differenza tra la metà dello stipendio ed il quinto ceduto sempre

superiore ad un quinto dello stesso). Tale capienza invece non vi

sarebbe se in ipotesi i creditori procedessero in via esecutiva anche

per un credito alimentare perché la loro pretesa di pignorare fino a

metà dello stipendio ( ex art. 2 cit.) incontrerebbe l'ulteriore

limite del secondo comma dell'art. 68.

Può quindi conclusivamente affermarsi che nella procedura

esecutiva di specie, pendente innanzi al giudice rimettente, la norma

censurata non viene in rilievo e la determinazione della quota in

concreto pignorabile è assoggettata solo al limite della disciplina

(speciale) dettata dall'art. 2 nel concorso con quella (ordinaria)

codicistica degli effetti della cessione del credito sul pignoramento

quale applicabile anche in caso di retribuzioni del dipendente

privato assoggettate a pignoramento.

Consegue che la questione di costituzionalità è inammissibile

non dovendo il giudice a quo fare applicazione della norma censurata,

così come sopra interpretata.

5. - La seconda questione di costituzionalità riguarda l'art. 2

d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 cit. per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per

il pignoramento dei crediti retributivi del lavoratore subordinato

privato, non consente la pignorabilità (nel limite del quinto)

dell'indennità di fine rapporto corrisposta ai propri dipendenti

dalle amministrazioni comunali per ogni credito vantato nei confronti

del personale stesso anche se non rientrante tra quelli espressamente

indicati ai nn. 1, 2 e 3 della norma censurata.

Anche tale questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Risulta infatti dalla stessa narrativa dell'ordinanza di

rimessione che, quale terzo invitato a rendere la dichiarazione di

cui all'art. 547 cod. proc. civ. , è stato citato solo il Comune,

datore di lavoro del debitore esecutato, e che conseguentemente la

dichiarazione ha avuto ad oggetto unicamente lo stipendio mensile del

dipendente; non è stato invece evocato in giudizio l'I.N.A.D.E.L.,

tenuto al pagamento dell'indennità premio di fine servizio ai

dipendenti degli enti locali. Pertanto nel giudizio a quo non si pone

in concreto il problema dei limiti della pignorabilità di tale

indennità, ma solo quello dei limiti della pignorabilità dello

stipendio. La questione di legittimità costituzionale della norma

censurata si appalesa quindi meramente astratta ed ipotetica e

conseguentemente difetta di rilevanza nella procedura esecutiva

pendente innanzi al giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,

("Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro,

il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni"), in riferimento all'art.

3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Pistoia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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