Corte costituzionale

Sentenza n. 572/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R.

30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) promosso con l'ordinanza emessa il 15 aprile

1989 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra De

Nuzzo Salvatore e Mazza Lucia iscritta al n. 375 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 15 aprile

1989, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli

artt. 3 e 29 della Costituzione, dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno

1965 n. 1124 nella parte in cui non prevede la pignorabilità

parziale per causa di alimenti delle rendite erogate dall'INAIL.

2. - Il giudice a quo, adito in sede di opposizione promossa da

Salvatore De Nuzzo avverso il pignoramento della propria pensione per

invalidità permanente ad istanza della coniuge separata Lucia Mazza,

per crediti da contributi per il mantenimento dei due figli, ha

rilevato che la disparità di trattamento è ravvisabile rispetto ai

titolari di pensioni corrisposte dall'INPS, anche d'invalidità, la

cui pignorabilità è stata affermata da questa Corte, con sentenza

n. 1041 del 1988, nei limiti di cui all'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180

del 1950.

In proposito il giudice remittente sottolinea che l'unica

sostanziale differenza tra le pensioni erogate dall'INPS per

invalidità, e la rendita corrisposta dall'INAIL, sta nel fatto che

l'invalidità dell'assicurato INAIL deriva da infortunio sul lavoro o

malattia professionale. Inoltre le prestazioni erogate dall'INAIL,

pur avendo funzione essenzialmente risarcitoria, risultano ancorate

anche alle esigenze famigliari del titolare come può evincersi da

diverse norme del citato d.P.R. n. 1124 del 1965.

Detta normativa, evidenziando il collegamento della prestazione

INAIL alla situazione non solo individuale, ma anche famigliare

dell'infortunato, induce, ad avviso del Pretore di Taranto, a

ravvisare la necessità dell'assoggettamento della rendita all'azione

esecutiva per il credito alimentare, anche in relazione ai precetti

costituzionali che, informati a finalità etico-sociali, riconoscono

i diritti della famiglia e dei figli. Escludere quindi il particolare

mezzo di esecuzione, pignoramento presso terzi, relativamente alle

prestazioni erogate dall'INAIL significherebbe sopprimere, in

contrasto con l'art. 29 della Costituzione, lo stesso diritto agli

alimenti che potrebbe in tal modo risultare privo di completa

attuazione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Taranto dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo

Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui

non prevede la pignorabilità parziale per causa di alimenti delle

rendite erogate dall'INAIL.

Il giudice remittente ravvisa un contrasto della disposizione

denunciata con gli articoli 3 e 29 della Costituzione: nel primo

caso, in ragione del trattamento ingiustificatamente più favorevole

stabilito per i beneficiari di dette pensioni rispetto ai titolari di

quelle erogate dall'INPS, anche d'invalidità, pignorabili per causa

di alimenti dovuti per legge, entro il limite di cui all'art. 2 n. 1

del d.P.R. n. 180 del 1950, in seguito alla sentenza n. 1041 del 1988

di questa Corte; nel secondo, in quanto verrebbe esclusa la tutela

del diritto agli alimenti, compreso nei diritti della famiglia.

2. - La questione è fondata.

Con la sentenza n. 1041 del 1988, correttamente posta dal giudice

a quo a fondamento delle sue argomentazioni, questa Corte ha già

dichiarato la illegittimità costituzionale delle analoghe norme che

sancivano la impignorabilità delle pensioni INPS, anche

d'invalidità, rilevando una disparità di trattamento priva di

qualsiasi giustificazione rispetto alle pensioni dei pubblici

dipendenti, pignorabili per causa di alimenti, fino alla concorrenza

di un terzo, secondo quanto dispone l'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5

gennaio 1950 n. 180; norma quest'ultima da considerare di carattere

generale nella materia.

Nell'occasione la Corte ha espresso alcuni principi che possono

essere ora utilmente richiamati: in primo luogo, e con specifico

riferimento all'art. 3 Cost., è stato affermato che "dinanzi

all'esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi è ragione di

concedere ai titolari di pensioni INPS un trattamento privilegiato

nei confronti di coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di

altri enti pubblici e, tanto meno, di porre in una condizione

deteriore i rispettivi creditori di assegni alimentari"; in secondo

luogo, per quanto concerne il riferimento all'art. 29 Cost., si è

rilevato che "la pensione di invalidità non esaurisce i suoi effetti

nei confronti del solo assicurato ma serve anche al sostentamento

della sua famiglia... essa conserva quindi la generale e intrinseca

natura di trattamento previdenziale", ed ancora - richiamando anche

la precedente sentenza n. 209 del 1984 - "escludere ogni possibilità

di far valere sugli assegni pensionistici in genere il diritto agli

alimenti equivarrebbe a sopprimere questo diritto, lasciando - in

violazione dell'art. 29 Cost. - il suo titolare privo della

possibilità di avere un qualche mezzo di sostentamento, mentre, per

converso, ammetterlo a far valere il diritto sugli assegni del

coniuge, del genitore, del figlio ecc., significa soltanto limitare i

mezzi di cui dispone quest'ultimo".

3. - Ciò posto, non è ravvisabile alcun valido motivo per cui

dei detti principi non debba farsi applicazione anche nel caso in

esame.

Una volta riconosciuta la pignorabilità per causa di alimenti

delle pensioni, anche di invalidità, erogate dall'INPS, risulta

infatti del tutto irragionevole, sotto il profilo dell'art. 3 Cost.,

l'attuale regime di privilegio in vigore per le rendite INAIL, la cui

sostanziale differenza consiste soltanto nella causa (infortunio sul

lavoro o malattia professionale) in dipendenza della quale si

verifica lo stato di invalidità, ma non può ritenersi significativa

ai fini che qui interessano.

Non solo, ma anche nella disciplina delle rendite INAIL si

riscontrano una serie di norme che evidenziano il collegamento

diretto della prestazione alla situazione non solo individuale ma

anche famigliare dell'infortunato, a garanzia dei diritti che l'art.

29 Cost. intende tutelare. Così gli articoli 72 (divieto di

riduzione dell'indennità ove l'assicurato abbia carichi di

famiglia), 77 (aumento della rendita se l'assicurato ha moglie e

figli) e 85 (regime di reversibilità ai superstiti) del citato

d.P.R. n. 1124 del 1965 e gli articoli 1 della legge 5 maggio 1976 n.

248, e 11 della legge 10 maggio 1982 n. 251 (entrambi in tema di

reversibilità della rendita anche in caso di morte non dipendente

dall'infortunio).

Se quindi dette erogazioni sono previste fin dall'origine in

funzione delle necessità della famiglia, non può essere escluso, in

linea di principio, alcun mezzo di realizzazione delle obbligazioni

alimentari che appunto tali necessità tendono a soddisfare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R.

30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui non consente, entro i

limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180,

la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle

rendite erogate dall'INAIL.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:572 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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