Corte costituzionale

Sentenza n. 340/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/07/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre

1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra,

Preziuso Maria e Castaldo Eugenio, iscritta al n. 156 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Roma, adito per l'esecuzione di un credito ex

art. 708 del codice di procedura civile sull'indennità di buonuscita

spettante al coniuge debitore, ha giudicato rilevante, e non

manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (T.U. delle norme sulle

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari

dello Stato) nella parte in cui esclude che la predetta indennità

sia soggetta a sequestro o a pignoramento, salvo che per debiti verso

il Fondo di previdenza e credito o per crediti risarcitori dello

Stato.

2. - Il giudice a quo ha premesso che all'indennità di buonuscita

spettante ai dipendenti dello Stato sembra potersi attribuire

carattere tanto retributivo che previdenziale.

Nella prima prospettiva, osserva il remittente, giustificata dalla

funzione prevalentemente compensativa dell'indennità e dalla sua

corrispondenza alla analoga indennità del settore privato, la

erogazione dell'ENPAS, al pari degli altri emolumenti retributivi,

sarebbe da ricondurre sotto la comune disciplina della pignorabilità

dei medesimi, stante la già dichiarata incostituzionalità della

speciale normativa limitativa della espropriabilità degli emolumenti

spettanti ai dipendenti pubblici, in quanto lesiva del criterio della

parità di trattamento sancito all'art. 3 della Costituzione (v.

sent. n. 878 del 1988).

Nella seconda prospettiva, da collegarsi al meccanismo

contributivo predisposto per la costituzione della provvista

finanziaria, l'indennità si dovrebbe considerare pur sempre

aggredibile esecutivamente per crediti, come quello della creditrice

procedente nel giudizio a quo, aventi carattere alimentare; ciò in

coerenza con il principio egualitario al riguardo affermato da questa

Corte con la sentenza n. 1041 del 1988, alla stregua del quale le

pensioni corrisposte dall'INPS, pur costituendo tipiche prestazioni

previdenziali, sono assoggettabili ad espropriazione coattiva per

crediti alimentari al pari delle pensioni corrisposte dagli altri

Enti pubblici, giusta la normativa di cui al d.P.R. n. 180 del 1950.

Nell'una come nell'altra ipotesi, quindi, la intangibilità

esecutiva della indennità di buonuscita, stabilita attualmente

dall'art. 21 del d.P.R. n. 1032 del 1973, si porrebbe in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto con essa verrebbe a

riservarsi ai dipendenti dello Stato una posizione privilegiata,

rispetto agli altri dipendenti con diritto a prestazioni retributive

o previdenziali, derivante dalla limitazione della responsabilità

patrimoniale dei primi (anche di fronte ai creditori alimentari), in

conseguenza della sottrazione del cespite in esame.

3. - Nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita, né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nella parte in cui

non consente il sequestro o il pignoramento, neanche per crediti

alimentari, dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti

statali all'atto della cessazione dal servizio, salvo che per debiti

verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 della

stessa legge, ovvero per crediti risarcitori dello Stato.

Il giudice remittente, premesso che all'indennità di buonuscita

può attribuirsi carattere tanto retributivo che previdenziale,

rileva che, nell'una come nell'altra ipotesi, i dipendenti dello

Stato godrebbero, per questo tipo di cespite, di una ingiustificata

posizione di privilegio rispetto, non solo al regime dell'indennità

di fine rapporto stabilito per i dipendenti privati, ma anche, più

in generale, rispetto alla disciplina che regola la pignorabilità

delle erogazioni tipicamente retributive o previdenziali, tanto del

settore pubblico che di quello privato, le quali sono sempre

aggredibili esecutivamente per crediti aventi carattere alimentare;

ciò in base, rispettivamente, all'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del

1950, all'art. 545 del codice di procedura civile, ed alle norme sul

regime di pignorabilità delle prestazioni erogate dall'INPS (art.

128 del regio decreto legge n. 1827 del 1935 e art. 69 della legge

n. 153 del 1969), dichiarate, queste ultime, costituzionalmente

illegittime nella parte in cui non consentono, entro i limiti

stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, la

pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte

dall'INPS (sent. n. 1041 del 1988).

2. - La questione è fondata.

In linea generale occorre premettere che questa Corte, pur non

avendo mancato, in precedenti pronunce, di rilevare la non

comparabilità, quanto alla struttura, dell'indennità di buonuscita

erogata dall'ENPAS con analoghe indennità di fine rapporto previste

per i lavoratori privati (v. sent. n. 220 del 1988), ha già avuto

occasione di affermare che per dette prestazioni sussiste pur sempre

un elemento unificatore costituito dal comune carattere di diritti

nuovi che sorgono nella generalità delle ipotesi di estinzione del

rapporto di lavoro e che danno luogo globalmente al trattamento di

quiescenza (v. sent. n. 220 del 1988, prec. cit.).

Ai fini del presente giudizio, però, non interessa individuare la

generale ed intrinseca natura dell'indennità di buonuscita: basta

soltanto porre in rilievo che detta prestazione non esaurisce i suoi

effetti nei confronti del solo dipendente ma è pur sempre collegata

anche alla situazione del nucleo famigliare, tanto che essa è

soggetta al regime di reversibilità ai superstiti (v. art. 5 del

d.P.R. n. 1032 del 1973); il che consente di formulare subito un

primo rilievo: e cioè che se dette erogazioni sono previste fin

dall'origine anche in funzione delle necessità della famiglia, non

può essere escluso, in linea di principio, alcun mezzo di

realizzazione delle obbligazioni alimentari che appunto tali

necessità tendono a soddisfare (cfr. sent. n. 572 del 1989).

Ciò posto, la norma denunciata dà luogo ad una disparità di

trattamento priva di qualsiasi giustificazione, sia che essa debba

essere posta a raffronto con il regime di pignorabilità delle

retribuzioni degli stessi dipendenti dello Stato, sia che debba

essere valutata in riferimento alle norme che disciplinano le

analoghe vicende delle prestazioni tipicamente previdenziali, non

solo nel settore pubblico ma anche in quello privato.

Nella prima ipotesi, infatti, la pignorabilità per crediti

alimentari degli emolumenti percepiti dal pubblico dipendente è

sancita, come principio generale, nell'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180

del 5 gennaio 1950: analoga previsione, pur con diversa misura, è

stabilita dall'art. 545 del codice di procedura civile per le

retribuzioni dei dipendenti privati.

Nella seconda ipotesi, il medesimo principio ricomprende, nel già

citato art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, anche le prestazioni

previdenziali erogate dallo Stato (indicate del resto con una formula

onnicomprensiva: "le pensioni, le indennità che tengono luogo di

pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo

Stato..."); tale principio è stato recentemente esteso da questa

Corte (v. sentt. nn. 1041 del 1988 e 572 del 1989) anche al settore

privato, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle

analoghe norme che sancivano la impignorabilità, anche per crediti

alimentari, delle pensioni INPS e delle rendite erogate dall'INAIL.

Deve quindi concludersi che, esaminato il quadro generale della

materia, non sono ravvisabili ragioni particolari che consentano di

derogare, per l'indennità di buonuscita, al principio di tutela dei

crediti alimentari, concedendo un trattamento privilegiato ai

dipendenti dello Stato che fruiscono di tale attribuzione, né

tantomeno di porre in una condizione deteriore i relativi creditori

sottraendo tale cespite alla realizzazione delle obbligazioni

alimentari.

La questione sollevata dal Pretore di Roma, nei limiti di

rilevanza della stessa nel giudizio a quo, vale a dire limitatamente

alla sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità di buonuscita

per causa di alimenti dovuti per legge, va pertanto dichiarata

fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.

29 dicembre 1973 n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato"), nella parte in cui non

consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5

gennaio 1950 n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità, per

crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennità di buonuscita

erogata dall'ENPAS.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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