Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, n.

1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle

leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche

Amministrazioni), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 marzo 1977 dal Pretore di Bolzano nel

procedimento esecutivo promosso da Del Monego Assunta contro la

Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 211 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 148 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 4 giugno 1981 dal Pretore di Roma nel

procedimento esecutivo promosso da Dini Elda ed altra contro Pia Marisa

ed altro, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento esecutivo promosso dalla

creditrice Del Monego Maria Assunta, in proprio e quale rappresentante

della figlia minore, nei confronti del debitore Mair Adolfo, il Pretore

di Bolzano, con ordinanza del 16 marzo 1977 (in G. U. n. 148 del 1

giugno 1977; reg. ord. n. 211 del 1977) sollevava questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

dell'art. 2, n. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il quale - facendo

eccezione alla regola della impignorabilità degli stipendi, salari,

pensioni ed altri emolumenti spettanti ai dipendenti delle pubbliche

amministrazioni, contenuta nel precedente art. 1 - stabilisce la

sottoponibilità a sequestro ovvero a pignoramento dei crediti suddetti

"fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per

causa di alimenti dovuti per legge".

Il Pretore premetteva che nella specie il credito per cui si

procedeva esecutivamente aveva per oggetto il risarcimento del danno da

omicidio colposo, commesso dal Mair a danno del marito della Del Monego

e che la norma denunciata impediva di sottoporre a pignoramento lo

stipendio del debitore, dipendente della Provincia di Bolzano.

Ciò premesso, il giudice rimettente osservava che le ragioni a

favore della intangibilità delle retribuzioni dei pubblici dipendenti

non sembravano giustificare la disparità di trattamento, consistente

nell'avere il legislatore disposto un'eccezione a favore dei creditori

per alimenti dovuti ex lege e nel non averla disposta anche a favore

dei creditori per danno da reato, i quali, al pari degli alimentandi,

versassero in stato di bisogno. Ad avviso del Pretore, anzi, tale

seconda obbligazione, con sostanziale finalità alimentare, avrebbe

dovuto essere maggiormente tutelata qualora avesse tratto causa da una

altrui condotta illecita invece che dalla legge.

La stessa questione, ma in riferimento al solo art. 3 Cost., veniva

sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza 4 giugno 1981 (in G. U. n.

325 del 25 novembre 1981; reg. ord. n. 550 del 1981), emessa nel corso

del procedimento esecutivo promosso dalla creditrice Dini Elda contro

la debitrice Pia Marisa, dipendente dello Stato e responsabile del

reato di omicidio colposo di Profili Loris, marito della Dini.

Il Pretore rilevava che la finalità perseguita dall'ordinanza di

rimessione del Pretore di Bolzano non contrastava con l'interesse dello

Stato, tutelato già dagli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 180 del 1950, a che i

suoi dipendenti espletassero le loro mansioni in modo sereno e con

tutta tranquillità.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in

entrambe le cause sostenendo la non fondatezza della questione. Essa

afferma la non equiparabilità del credito per alimenti a quello per

risarcimento del danno, essendo soltanto il primo legato allo stato di

bisogno del creditore, nonché alla sussistenza di un vincolo di

parentela tra i due soggetti del rapporto obbligatorio, tutelato anche

dall'art. 30 Cost.

L'interveniente osserva poi che la dichiarazione di fondatezza

della questione porterebbe ad estendere la pignorabilità delle somme

spettanti ai dipendenti pubblici a favore di qualsiasi credito, con la

conseguente obliterazione delle finalità perseguite dal legislatore

del 1950. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe prospettano sostanzialmente la

medesima questione di costituzionalità: pertanto i relativi giudizi

vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Precisamente i Pretori di Bolzano e di Roma impugnano, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 2, n. 1, d.P.R. 5

gennaio 1950 n. 180, il quale - ponendo un'eccezione alla regola,

contenuta nel precedente art. 1, dell'impignorabilità degli stipendi,

salari, pensioni ed altri emolumenti spettanti ai dipendenti delle

pubbliche amministrazioni - stabilisce, tra l'altro, che sono soggetti

a sequestro ed a pignoramento i crediti suindicati, fino alla

concorrenza di un terzo, per causa di alimenti dovuti per legge.

Secondo i predetti giudici l'eccezione ora ricordata, limitata agli

alimenti ex lege, non sarebbe razionale perché dovrebbe essere estesa

anche alle ipotesi di crediti per il risarcimento del danno da reato,

ove il creditore versi in istato di bisogno: rispetto a tali crediti,

la limitazione, così come attualmente prevista, risulterebbe quindi

in contrasto, a loro avviso, con l'art. 3 Cost.; il Pretore di Bolzano

aggiunge inoltre, senza però addurre alcun elemento a sostegno, che la

norma suddetta violerebbe anche l'art. 24 Cost.

3. - La questione non è fondata sotto nessuno dei due profili

indicati.

Rispetto al primo, già questa Corte ha avuto modo di osservare che

la disposizione della generale impignorabilità, posta dall'art. 1, l.

cit., è in realtà giustificata, più che dalla natura del rapporto,

dall'intento di tutelare il buon andamento della pubblica

amministrazione, espressamente considerato nell'art. 97 della

Costituzione, che potrebbe essere turbato dalla mancanza di

tranquillità economica del pubblico dipendente, conseguente alla

decurtazione della sua retribuzione (cfr. sentt. n. 88 del 1963, 49 del

1976 e 105 del 1977). A tale disciplina il legislatore ha ritenuto di

porre tre deroghe, di cui due, che qui non interessano, riguardano,

rispettivamente, i debiti derivanti dal danno cagionato all'ente da cui

il debitore dipende e quelli in materia tributaria (art. 2, nn. 2 e

3), per i quali è ammesso il pignoramento fino alla concorrenza di un

quinto; l'altra (art. 2, n. 1) - ricorrente nella specie - concerne le

obbligazioni aventi ad oggetto alimenti dovuti per legge, per le quali

è consentita l'esecuzione forzata nella misura di un terzo degli

emolumenti spettanti al pubblico dipendente. Al riguardo è evidente

come, nel dettare la disciplina suddetta, il legislatore abbia

discrezionalmente valutato, secondo valori etici e criteri

socio-economici, le varie situazioni prese in considerazione,

procedendo al bilanciamento dei contrastanti interessi ad esse

inerenti. In particolare, la previsione delle obbligazioni alimentari,

limitata agli alimenti ex lege e non estesa perciò a quelle

convenzionali (vitalizio alimentare, legato di alimenti), è diretta

alla tutela dei beni essenziali della vita e della dignità dell'uomo:

tutela dovuta, per ragioni di solidarietà, ai soggetti della comunità

familiare i quali si trovino in istato di bisogno (artt. 30 Cost., 438

cod. civ. e vedi anche sent. 209 del 1984).

Ora, appunto in relazione a tale precipua funzione dell'istituto il

relativo diritto, per certi aspetti, non è stato ricompreso da

autorevole dottrina ed (indirettamente) dalla giurisprudenza ordinaria

nella categoria dei diritti di credito, ma è stato considerato come

inerente allo status familiare del soggetto e pertanto avvicinato ai

diritti della personalità. Da ciò la più energica tutela che

l'ordinamento ha tradizionalmente accordato all'alimentando per

assicurargli la concreta soddisfazione del suo diritto, tutela di cui

la disposizione in esame costituisce chiaramente un profilo

particolare.

4. - Con l'obbligazione alimentare, che le ordinanze di rimessione

utilizzano come tertium comparationis, non può intuitivamente

considerarsi omogenea, in linea generale (salvo quanto verrà precisato

nel paragrafo successivo), quella concernente il risarcimento del danno

cagionato da atto illecito, e cioè il risarcimento diretto ad

eliminare il pregiudizio sofferto ed a reintegrare perciò il

patrimonio del creditore nella medesima situazione in cui si trovava

prima della commissione dell'illecito stesso. Né in proposito potrebbe

rilevare la moderna tendenza a modificare i tratti caratteristici della

tradizionale figura del risarcimento da illecito, sostituendola con

quella di riparazione, che meglio sembra giustificare sia la

sussistenza dell'obbligo sancito dalla legge in alcuni casi di assenza

di colpa del debitore, sia il contenuto dell'obbligo stesso,

allorquando questo è esteso oltre la rigorosa reintegrazione della

diminuzione patrimoniale subita (ciò che, ad esempio, si verifica, per

i c.d. danni morali).

Rimane, invero, pur sempre tra le due obbligazioni (alimentare, da

un lato, e risarcitoria, dall'altro) un'intrinseca diversità, che non

consente di porle in linea di principio sullo stesso piano: e di ciò

si rendono, in verità, conto i giudici a quibus, che peraltro

vorrebbero elevare ad elemento comune caratterizzante lo stato di

bisogno del creditore, e pervenire così all'applicabilità della

disciplina prevista nell'art. 2, n. 1, d.P.R. n. 180 del 1950

attraverso una pronuncia additiva di questa Corte.

Ma, posto il problema in tali termini, deve escludersi sicuramente

il preteso contrasto con il principio di cui all'art. 3, primo comma,

della Costituzione, dato che l'invocato stato di bisogno del creditore,

il quale può ricorrere rispetto a tutte le obbligazioni in relazione

alle più disparate fattispecie concrete, ha rilievo, secondo una

valutazione discrezionale del legislatore, soltanto nei casi stabiliti

dalla legge e con gli effetti da essa previsti; esso non è quindi

idoneo a incidere sostanzialmente sul contenuto delle ricordate

obbligazioni ed a conferire ad esse quel carattere di omogeneità che

intrinsecamente non hanno.

5. - Ciò che è stato rilevato in via generale non esclude però

che una particolare considerazione meriti l'ipotesi in cui l'atto

illecito abbia direttamente leso il credito agli alimenti (lato sensu e

comprensivo anche del diritto al mantenimento), ciò che, tra l'altro,

si verifica nel caso di omicidio della persona tenuta a prestarli: e le

ordinanze di rimessione si riferiscono appunto a due processi per

risarcimento del danno cagionato dall'omicidio colposo dei rispettivi

marito e padre delle attrici. La Corte non si nasconde che qualche

ostacolo di natura teorica potrebbe essere addotto contro

l'ammissibilità del risarcimento per lesione del diritto agli

alimenti: ma, tenuta principalmente presente la sopra ricordata natura

giuridica di esso, ritiene, seguendo il prevalente orientamento

dottrinale e giurisprudenziale, che possa propendersi per la soluzione

positiva. Se così è, il diritto al risarcimento del danno, anche se

disposto per equivalente (e non in forma specifica), deve porsi sul

medesimo piano dell'originario diritto agli alimenti, leso dall'atto

illecito, ed assumere così una funzione sostitutiva di esso.

L'ipotesi in discorso ben può rientrare quindi nella previsione

del cit. art. 2, n. 1, essendo chiaramente riconducibile alla sua ratio

e compatibile con la sua formulazione letterale, in quanto anche le

obbligazioni da atto illecito non hanno carattere volontario ma trovano

nella legge il loro fondamento.

È appena il caso di aggiungere che rientra nei compiti del giudice

del processo principale accertare la correlazione tra il danno subito,

a cui si riferisce il risarcimento, e la perdita del diritto agli

alimenti (o al mantenimento); e, una volta che tale correlazione sia

stata stabilita (il che può avvenire anche interpretando la sentenza

di condanna nel processo esecutivo) e nei limiti di essa, spetta ancora

al giudice a quo stabilire se non sia contrario ad esigenze di logica

giuridica e di equità escludere l'ipotesi considerata dalla previsione

della norma in oggetto.

Naturalmente, se la qui indicata interpretazione della norma

impugnata non venisse accolta, il problema di costituzionalità,

limitato, ben s'intende, alla lesione del diritto agli alimenti, si

porrebbe in una prospettiva diversa da quella ora formulata dalle

ordinanze di rimessione.

6. - Palesemente non conferente è infine il richiamo all'art. 24

Cost., genericamente contenuto nell'ordinanza del Pretore di Bolzano

senza neppure un cenno di specificazione delle varie previsioni di tale

norma.

L'impugnativa si esaurisce infatti nella dedotta disparità di

trattamento sopra esaminata e quindi risulta all'evidenza fuor di

proposito il richiamo al parametro ora indicato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondata nei sensi di cui in

motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n.

1, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 sollevata in riferimento agli artt. 3 e

24 Cost. dai Pretori di Bolzano e di Roma con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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