Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge

30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale), e degli artt. 1 e 2 del

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo Unico delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 luglio 1990 dal Pretore di Firenze,

nel procedimento civile vertente tra Viti Gabriella e S.p.A.

Maxfinanziaria, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 19 luglio 1990 dal Pretore di Firenze, nel

procedimento civile vertente tra Bilanceri Silvano e S.r.l. Romanelli

Finanziaria, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di analogo contenuto il Pretore di Firenze

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30

aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale"), nonché degli artt. 1 e 2

del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ("Testo Unico delle leggi

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche

Amministrazioni"), nella parte in cui dette norme non prevedono la

pignorabilità, rispettivamente, delle pensioni erogate dall'INPS e

di quelle corrisposte dallo Stato negli stessi limiti che l'art. 545

del codice di procedura civile prevede, per crediti non qualificati,

in ordine alle retribuzioni percepite in virtù di rapporto di lavoro

in corso.

2. - Dato atto che nella sentenza n. 231 del 1989 questa Corte ha

rilevato che in materia di pensioni il regime generale è nel senso

della impignorabilità (salve le eccezioni consentite), sia per il

settore privato che per quello pubblico, il giudice remittente

ritiene dubbia la legittimità costituzionale di tale regime non

apparendogli "sotto alcun profilo ragionevole l'attuale disparità di

trattamento, quanto a garanzia patrimoniale nei confronti dei

creditori, fra il debitore percettore di una retribuzione e il

debitore percettore di una pensione".

A suo avviso, infatti, anche la pensione costituisce un reddito

per colui che ne gode, a volte assai più cospicuo di tante

retribuzioni, e, salve le percentuali di pignorabilità previste

dall'art. 545 del codice di procedura civile, le retribuzioni sono

tutte pignorabili senza previsione di fasce retributive minime non

pignorabili.

In conclusione, il giudice a quo dubita della conformità a

Costituzione delle dette norme per contrasto con l'art. 3, in ragione

della asserita disparità di trattamento, quanto a responsabilità

patrimoniale, fra percettori di retribuzione e percettori di

pensione, e per contrasto con l'art. 24, poiché la tutela

giurisdizionale di coloro che vantano crediti pecuniari nei confronti

di percettori di pensione subirebbe concrete limitazioni. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Firenze, con due ordinanze pronunciate in pari

data, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 69

della legge 30 aprile 1969, n. 153, e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5

gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui dette norme non consentono

la pignorabilità, rispettivamente, delle pensioni erogate dall'INPS

e di quelle corrisposte dallo Stato, negli stessi limiti previsti

dall'art. 545 del codice di procedura civile in ordine alla

pignorabilità, per crediti non qualificati, delle retribuzioni

percepite in virtù di rapporto di lavoro in corso.

Ad avviso del giudice remittente le norme impugnate sarebbero in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, venendo a creare

un'ingiustificata disparità di trattamento - quanto a

responsabilità patrimoniale nei confronti dei creditori - fra

percettori di pensione e percettori di retribuzione, nonché con

l'art. 24 della Costituzione, per la limitazione di un'efficace

tutela giurisdizionale di coloro che vantano crediti pecuniari nei

confronti di pensionati.

Le due ordinanze sospettano d'incostituzionalità norme diverse di

legge, tuttavia le questioni sollevate hanno il medesimo oggetto e

sono prospettate con identiche argomentazioni: i giudizi possono

quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Le questioni non sono fondate.

Non sussiste, in primo luogo, alcun contrasto delle norme

impugnate con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo di un

diverso ed ingiustificato regime "quanto a responsabilità

patrimoniale nei confronti dei creditori" fra il debitore pensionato

e il debitore che percepisce una retribuzione. Come questa Corte ha

già avuto occasione di rilevare (v. sent. n. 580 del 1989), il

diverso regime della pignorabilità delle pensioni non incide sul

contenuto sostanziale della responsabilità patrimoniale del

debitore, che resta sempre quello disciplinato dall'art. 2740 del

codice civile ("tutti i suoi beni presenti e futuri"), ma soltanto su

di un particolare mezzo di esecuzione civile (pignoramento presso

terzi) tra i tanti che consentono la realizzazione coattiva del

diritto.

Può ancora aggiungersi che, ove la questione sollevata dovesse

invece intendersi rivolta a censurare la possibilità stessa per il

legislatore di disciplinare in maniera differenziata l'intervento

degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni e sulle

pensioni, neanche allora potrebbe ravvisarsi il denunciato contrasto

con il principio di eguaglianza; invero la differenza di regime non

è comunque irragionevole poiché trova fondamento nella intrinseca

diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e

finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli

artt. 36 e 38 della Costituzione.

Del resto, le recenti pronunce di questa Corte in materia si sono

limitate, sinora, ad eliminare ingiustificate diseguaglianze tra il

settore pubblico e quello privato, ma sempre all'interno delle due

distinte categorie delle retribuzioni e delle pensioni (v. sentt. nn.

878 del 1988, 1041 del 1988, 572 del 1989, 115 del 1990 e 340 del

1990).

Né del pari può ravvisarsi una limitazione del diritto alla

tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 della Costituzione, in

base al rilievo che, ferma la possibilità della realizzazione

coattiva del credito su tutti i beni del debitore, l'esclusione delle

pensioni dal novero dei beni sequestrabili o pignorabili per il

soddisfacimento di crediti non qualificati, è da ritenersi

espressione della facoltà del legislatore, non preclusa dalla norma

costituzionale invocata, di subordinare in alcuni casi l'esperimento

del diritto del privato alla tutela di altri interessi generali o di

preminente valore pubblico come, nel caso, quelli garantiti dall'art.

38 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale), nonché degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio

1950, n. 180 (Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il

pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei

dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), sollevate entrambe, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di

Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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