Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del

regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e

coordinamento legislativo della previdenza sociale), promosso con

l'ordinanza emessa l'11 giugno 1988 dal Pretore di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Begotti Liliana e Acerboni Renato ed

altro, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 prima serie speciale

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza in data 11

giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 128 del regio

decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827 nella parte in cui non prevede,

analogamente agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U.

delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione

degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle

pubbliche Amministrazioni), la pignorabilità parziale, per causa di

alimenti, delle pensioni d'invalidità erogate dall'INPS, nonché

questione di legittimità dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n.

74, nella parte in cui, estendendo talune norme della legge stessa

alle ipotesi di separazione personale dei coniugi, non estende nei

confronti del coniuge obbligato all'assegno di mantenimento la

previsione che consente il pignoramento fino alla metà delle somme

dovute dallo Stato e da altri enti;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1041 del 1988, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del

regio decreto legge n. 1827 del 1935 proprio nella parte in cui non

consente, entro i limiti (un terzo) stabiliti dall'art. 2 n. 1 del

d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti

alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS;

che, quindi, il nuovo regime risultante a seguito della citata

decisione, mentre rende manifestamente inammissibile l'identica

questione sollevata dal giudice remittente, comporta altresì il

difetto di rilevanza della ulteriore questione in ordine all'art. 23

della legge 6 marzo 1987 n. 74, in quanto nel procedimento civile di

esecuzione mobiliare pendente avanti il Pretore di Venezia

l'esecutante agisce in base a verbale di separazione personale

consensuale omologato ed ha pignorato la pensione d'invalidità

dovuta dall'INPS al coniuge chiedendo che la stessa gli venga

assegnata nella misura di un terzo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto legge 4

ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo

della previdenza sociale), già dichiarato costituzionalmente

illegittimo in parte qua con sentenza n. 1041 del 1988, e dell'art.

23 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei

casi di scioglimento del matrimonio) sollevate, in riferimento agli

artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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