Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennita' che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio. Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona, del Direttore generale. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza del 6 - 10 giugno 1994, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 15/06/1994, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziche' presso l'organo dell'amministrazione che e' titolare del potere di disporre la spesa".

Testo vigente dal 16 giugno 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 231/1994

    Ha colpito questo articolo
    10 giugno 1994

    Non sussiste un interesse costituzionalmente rilevante che giustifichi la previsione, nell'impugnato art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, dell'esecuzione dei sequestri e dei pignoramenti a carico dei dipendenti statali presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziché presso l'organo dell'amministrazione titolare del potere di disporre la spesa, ne' quindi l'accentramento - che ne è immediata conseguenza e su cui in particolare si appuntano le censure del giudice 'a quò - della competenza giurisdizionale su tutte le cause sorte al riguardo in ambito nazionale in capo al Pretore di Roma. Non vale infatti in proposito far richiamo alla unitaria personalità dello Stato, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, essendo tale concezione ormai superata dal carattere pluralistico assunto da quest'ultimo nella evoluzione normativa, come attestato in tema di notificazioni di crediti nei confronti dello Stato, già dall'art. 69, r.d. n. 2440 del 1923 e di pagamento di competenze agli impiegati delle amministrazioni periferiche statali, soprattutto dal d.P.R. n. 653 del 1956. Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte, secondo la quale eventuali discipline differenziate sulla competenza giudiziaria territoriale devono essere sorrette da un apprezzabile interesse pubblico e sopratutto non compromettere il diritto di difesa, principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, la norma in questione - assorbiti i restanti profili denunciati - va riconosciuta lesiva dell'art. 24 Cost. e conseguentemente dichiarata, 'in parte qua', illegittima. - Sul diritto di difesa e sull'ammissibilità di deroghe alle norme sulla competenza v., rispettivamente, S. n. 18/1982 e S. nn. 369/1993, 189/1992, 477/1991, 117/1990, 4/1969; sulla moderna concezione della p.a., v., fra le altre, S. n. 878/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 16 giugno 1994

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1950 al 16 giugno 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 6 - 10 giugno 1994, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 15/06/1994, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziche' presso l'organo dell'amministrazione che e' titolare del potere di disporre la spesa".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art3 · fonte del testo

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