Art. 81 t.u.i.r. — Reddito complessivo
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Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
- a)le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
- b)le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
- c)le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate; 79 84
- c-bis)le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni; 79
- c-ter)le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazionead organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; 79
- c-quater)i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; 79
- c-quinquies)le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. 79
- d)le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
- e)i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- f)i redditi di beni immobili situati all'estero;
- g)i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera h) del comma 2 dell'articolo 49;
- h)i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
- h-bis)le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;
- i)i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente;
- l)i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente. 79 Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui. 79 Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere cter), cquater) e cquinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. 93
Gli interventi su questo articolo(9)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 1988, n. 67
2La L. 11 marzo 1988, n. 67, ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 102
21Il D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 102 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991".
Il D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
41Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 67, comma 5) che le modificazioni introdotte alla lettera c-ter, comma 1, del presente articolo "si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
L. 27 dicembre 1997, n. 449
77con decorrenza dal 1 ottobre 1997
La L. 27 dicembre 1997, n. 449, nel modificare il D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410, ha conseguentemente disposto (con l'art. 21, comma 23) che "La disposizione prevista dal comma 2 del presente articolo 4, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997".
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
79Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ha disposto(con l'art. 5, commi 1 e 2) che (con l'art. 14, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201
84Il D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che nel terzo periodo della lettera c) del comma 1 del presente articolo, dopo le parole: "La percentuale" sono inserite le seguenti: "di diritti di voto e".
D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259
93Il D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1999".
L. 21 novembre 2000, n.342
102La L. 21 novembre 2000, n.342 ha disposto, (con l'art. 37, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2000".
Testo in vigore dal 10 dicembre 2000 al 1 gennaio 2003
