Art. 81 t.u.i.r. — Reddito complessivo

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Sono redditi diversi, ((se non costituiscono redditi di capitale ovvero)) se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:

  • a)le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
  • b)le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
  • d)le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
  • e)i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
  • f)i redditi di beni immobili situati all'estero;
  • g)i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera h) del comma 2 dell'articolo 49;
  • h)i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
  • h-bis)le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;
  • i)i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente;
  • l)i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • m)le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80. ((1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente.)) 79 ((1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.)) 79
Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 marzo 1988, n. 67

2

La L. 11 marzo 1988, n. 67, ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 102

21

Il D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 102 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991".

33

Il D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427

41

Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 67, comma 5) che le modificazioni introdotte alla lettera c-ter, comma 1, del presente articolo "si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

L. 27 dicembre 1997, n. 449

77

con decorrenza dal 1 ottobre 1997

La L. 27 dicembre 1997, n. 449, nel modificare il D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410, ha conseguentemente disposto (con l'art. 21, comma 23) che "La disposizione prevista dal comma 2 del presente articolo 4, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997".

D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

79

Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ha disposto(con l'art. 5, commi 1 e 2) che (con l'art. 14, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201

84

Il D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che nel terzo periodo della lettera c) del comma 1 del presente articolo, dopo le parole: "La percentuale" sono inserite le seguenti: "di diritti di voto e".

Testo in vigore dal 1 luglio 1998 al 19 agosto 1999

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 81 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 109/2002

    Questione infondata
    12 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui sottopone a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della cessione a titolo oneroso di terreni a destinazione edificatoria, anche con riferimento all'ipotesi della cessione volontaria nell'ambito di un procedimento espropriativo; nonché della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5 e 9, della medesima legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto assume quale indice di ricchezza situazioni già definitesi antecedentemente, con un discrimine temporale (31 dicembre 1988) di non evidente ragionevolezza. Infatti non è irragionevole che la legge abbia sottoposto a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della cessione di terreni a destinazione edificatoria (e ciò è vero per tutte le ipotesi previste dal legislatore, inclusa la cessione volontaria correlata ad un procedimento ablatorio), stante la oggettiva lievitazione del prezzo degli stessi, a seguito, per l'appunto, di siffatta destinazione; e del pari non appare lesiva del principio della capacità contributiva - come in più occasioni affermato - la limitata retroattività conferita all'imposta sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da corrispettivi di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi. - Cfr. citate sentenze n. 171/2001 e n. 315/1994. - Sulla nozione di reddito a fini fiscali, e in particolare sulla preferenza accordata dal legislatore ad un criterio di tipo descrittivo e classificatorio anziché ad un criterio generale e teorico, v. citata sentenza n. 410/1995.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 81 t.u.i.r. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 171/2001

    Questione infondata
    31 maggio 2001

    La disciplina tributaria delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni edificatori, acquisiti dal cedente per successione o donazione, e quella delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, non genera una irragionevole disparità di trattamento. Il legislatore, infatti, ha con plausibile giudizio ritenuto che la cessione a titolo oneroso di beni immobili palesi una attività speculativa del soggetto, oggettivamente dimostrata dalla cessione intervenuta entro il quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile. Per contro, la circostanza che gli immobili siano pervenuti al contribuente a titolo successorio o di donazione, dimostra l'inesistenza del presunto intento speculativo. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. - Per altrettante ipotesi di apparenti disparità di trattamento, ritenute giustificate dalle peculiarità delle fattispecie, v. sentenze n. 89/1996, n. 5/2000, n. 441/2000. - V. anche sentenza n. 533/1995.

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  • Ordinanza n. 171/2000

    Questione inammissibile
    1 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - per difetto, di indicazione, nell'ordinanza di rimessione, degli elementi della fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quò - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e dell'art. 11, comma 9, della citata legge n. 413 del 1991 censurati, nel loro combinato disposto (oltre che nelle singole statuizioni di ciascuno) - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - nelle parti in cui, rispettivamente: a) il primo, a seguito delle menzionate modifiche ad esso apportate, avrebbe introdotto "il criterio di valutabilità ai fini reddituali" delle alienazioni connesse a procedimenti espropriativi (dando così luogo da un lato ad un irragionevole trattamento differenziato, non collegato ad una diversa capacità reddituale e impositiva tra plusvalenze derivanti da generica alienazione infraquinquennale di beni acquisiti per donazione o successione - le quali non rilevano ai fini dell'IRPEF - e somme costituenti il controvalore della speciale alienazione connessa ad un procedimento espropriativo e dall'altro determinando una equivalenza assoluta tra concetto di plusvalenza e il prezzo/indennità di cessione/espropriazione che viene elevato, in assenza di giustificate ragioni di tale speciale severità impositiva, a rango di plusvalenza nella sua totalità, prescindendo da ogni valutazione circa il suo valore rispetto al valore corrente del bene acquisito alla mano pubblica); b) l'art. 11, comma 9, della legge n. 413 del 1991 citato considera indice di capacità contributiva circostanze e situazioni avveratesi antecedentemente alla sua promulgazione introducendo, per di più, ancora una volta, un discrimine temporale (31 dicembre 1988) del quale non è dato di comprendere la ragione. L.T.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 31 dicembre 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper un anno
  3. 1 gennaio 2004 — 31 dicembre 2024per 21 anni
  4. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2004per un anno
  5. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2003per 2 anni
  6. 19 agosto 1999 — 10 dicembre 2000per un anno
  7. 1 luglio 1998 — 19 agosto 1999per un anno
  8. 1 gennaio 1998 — 1 luglio 1998per 6 mesi
  9. 30 settembre 1997 — 1 gennaio 1998per 3 mesi
  10. 1 gennaio 1997 — 30 settembre 1997per 9 mesi
  11. 1 marzo 1994 — 1 gennaio 1997per 3 anni
  12. 30 agosto 1993 — 1 marzo 1994per 6 mesi
  13. 18 settembre 1992 — 30 agosto 1993per 12 mesi
  14. 1 gennaio 1992 — 18 settembre 1992per 9 mesi
  15. 30 marzo 1991 — 1 gennaio 1992per 9 mesi
  16. 14 marzo 1988 — 30 marzo 1991per 3 anni
  17. 31 dicembre 1986 — 14 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 luglio 1998. 462 parole tolte, 143 parole aggiunte in 5 capoversi.

Sono redditi diversi, se non aggiunto: costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:

tolto: c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data piu' recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni;

tolto: c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazioni in societa', associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione e la data della cessione e' superiore a quindici anni; si consederano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data recente;

tolto: c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono consider- ate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

m) le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80aggiunto: . 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente. 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

    Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ha disposto(con l'art. 5, commi 1 e 2) che (con l'art. 14, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

  • D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201

    Il D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che nel terzo periodo della lettera c) del comma 1 del presente articolo, dopo le parole: "La percentuale" sono inserite le seguenti: "di diritti di voto e".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art81 · fonte del testo

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