Art. 81 t.u.i.r. — Reddito complessivo
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Sono redditi diversi, ((se non costituiscono redditi di capitale ovvero)) se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
- a)le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
- b)le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
- d)le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
- e)i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- f)i redditi di beni immobili situati all'estero;
- g)i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera h) del comma 2 dell'articolo 49;
- h)i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
- h-bis)le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;
- i)i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente;
- l)i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- m)le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80. ((1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente.)) 79 ((1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.)) 79
Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 1988, n. 67
2La L. 11 marzo 1988, n. 67, ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 102
21Il D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1991, n. 102 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991".
Il D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
41Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 67, comma 5) che le modificazioni introdotte alla lettera c-ter, comma 1, del presente articolo "si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
L. 27 dicembre 1997, n. 449
77con decorrenza dal 1 ottobre 1997
La L. 27 dicembre 1997, n. 449, nel modificare il D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410, ha conseguentemente disposto (con l'art. 21, comma 23) che "La disposizione prevista dal comma 2 del presente articolo 4, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997".
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
79Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ha disposto(con l'art. 5, commi 1 e 2) che (con l'art. 14, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201
84Il D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che nel terzo periodo della lettera c) del comma 1 del presente articolo, dopo le parole: "La percentuale" sono inserite le seguenti: "di diritti di voto e".
Testo in vigore dal 1 luglio 1998 al 19 agosto 1999
