Art. 81 t.u.i.r. — Reddito complessivo
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
1 pronuncia che riguarda l’art. 81 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di plusvalenze, l'opzione per l'imposizione sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448 del 2001 è una scelta volontaria che non può essere revocata dal contribuente, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell'imposta versata ed è tenuto, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti delle rate successive, mentre qualora abbia effettuato il pagamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso i versamenti delle successive, queste sono iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Art. 81 t.u.i.r. · Art. 1324 c.c. · Art. 1334 c.c. · Art. 10 Riscossione imposte sul reddito
Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui sottopone a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della cessione a titolo oneroso di terreni a destinazione edificatoria, anche con riferimento all'ipotesi della cessione volontaria nell'ambito di un procedimento espropriativo; nonché della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5 e 9, della medesima legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto assume quale indice di ricchezza situazioni già definitesi antecedentemente, con un discrimine temporale (31 dicembre 1988) di non evidente ragionevolezza. Infatti non è irragionevole che la legge abbia sottoposto a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della cessione di terreni a destinazione edificatoria (e ciò è vero per tutte le ipotesi previste dal legislatore, inclusa la cessione volontaria correlata ad un procedimento ablatorio), stante la oggettiva lievitazione del prezzo degli stessi, a seguito, per l'appunto, di siffatta destinazione; e del pari non appare lesiva del principio della capacità contributiva - come in più occasioni affermato - la limitata retroattività conferita all'imposta sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da corrispettivi di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi. - Cfr. citate sentenze n. 171/2001 e n. 315/1994. - Sulla nozione di reddito a fini fiscali, e in particolare sulla preferenza accordata dal legislatore ad un criterio di tipo descrittivo e classificatorio anziché ad un criterio generale e teorico, v. citata sentenza n. 410/1995.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 81 t.u.i.r. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
La disciplina tributaria delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni edificatori, acquisiti dal cedente per successione o donazione, e quella delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, non genera una irragionevole disparità di trattamento. Il legislatore, infatti, ha con plausibile giudizio ritenuto che la cessione a titolo oneroso di beni immobili palesi una attività speculativa del soggetto, oggettivamente dimostrata dalla cessione intervenuta entro il quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile. Per contro, la circostanza che gli immobili siano pervenuti al contribuente a titolo successorio o di donazione, dimostra l'inesistenza del presunto intento speculativo. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. - Per altrettante ipotesi di apparenti disparità di trattamento, ritenute giustificate dalle peculiarità delle fattispecie, v. sentenze n. 89/1996, n. 5/2000, n. 441/2000. - V. anche sentenza n. 533/1995.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 81 t.u.i.r.
Manifesta inammissibilità - per difetto, di indicazione, nell'ordinanza di rimessione, degli elementi della fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quò - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e dell'art. 11, comma 9, della citata legge n. 413 del 1991 censurati, nel loro combinato disposto (oltre che nelle singole statuizioni di ciascuno) - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - nelle parti in cui, rispettivamente: a) il primo, a seguito delle menzionate modifiche ad esso apportate, avrebbe introdotto "il criterio di valutabilità ai fini reddituali" delle alienazioni connesse a procedimenti espropriativi (dando così luogo da un lato ad un irragionevole trattamento differenziato, non collegato ad una diversa capacità reddituale e impositiva tra plusvalenze derivanti da generica alienazione infraquinquennale di beni acquisiti per donazione o successione - le quali non rilevano ai fini dell'IRPEF - e somme costituenti il controvalore della speciale alienazione connessa ad un procedimento espropriativo e dall'altro determinando una equivalenza assoluta tra concetto di plusvalenza e il prezzo/indennità di cessione/espropriazione che viene elevato, in assenza di giustificate ragioni di tale speciale severità impositiva, a rango di plusvalenza nella sua totalità, prescindendo da ogni valutazione circa il suo valore rispetto al valore corrente del bene acquisito alla mano pubblica); b) l'art. 11, comma 9, della legge n. 413 del 1991 citato considera indice di capacità contributiva circostanze e situazioni avveratesi antecedentemente alla sua promulgazione introducendo, per di più, ancora una volta, un discrimine temporale (31 dicembre 1988) del quale non è dato di comprendere la ragione. L.T.
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Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, lettera c) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e 36 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approv…
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 81 t.u.i.r. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
17 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2027. 47 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le disposizioni di questa sezione fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art81 · fonte del testo
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