Corte costituzionale

Ordinanza n. 109/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/2002 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 76d.P.R. 597/1973
  • art. 81d.P.R. 597/1973

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1,

lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera f), della

legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi

imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività

di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per

reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale) e dell'art. 11, commi 5 e 9, della stessa legge,

promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 2000 dalla Commissione

tributaria provinciale di Terni, sul ricorso proposto da Galassi

Vittorio contro la Direzione regionale delle entrate per l'Umbria,

sezione di Terni, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 settembre 2000 (r.o. n. 299

del 2001), la Commissione tributaria provinciale di Terni -

nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il rimborso

dell'I.R.P.E.F. su somme percepite dal ricorrente a seguito della

cessione volontaria, avvenuta nel corso di un procedimento

espropriativo, di terreni agricoli con potenzialità edificatorie -

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81,

comma 1, lettera f) [recte, lettera b], del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo

unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11, comma

1, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché

dell'art. 11, commi 5 e 9, della medesima legge n. 413 del 1991, in

quanto ritenuti in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione,

"nel loro combinato disposto (oltre che nelle singole statuizioni di

tali articoli)";

che, nel merito, il rimettente ritiene che la fattispecie di

cui all'art. 11 della legge n. 413 del 1991, che ha modificato

l'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, con

l'introduzione della disposizione sulla tassazione delle plusvalenze

realizzate a seguito della cessione di terreni suscettibili di

utilizzazione edificatoria, non sia "caratterizzata da sintomi di

arricchimento parassitario e non fisiologico", come le altre

considerate dal medesimo art. 81;

che, in conseguenza, le relative somme non sarebbero

significative di rendite speculative e di capacità contributiva ex

se;

che tale censura, secondo il rimettente, investirebbe, ancor

più, l'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991, poiché esso

assoggetterebbe ad un pari trattamento fiscale situazioni

ontologicamente diverse, "discriminando tra quanti alienano i loro

immobili volontariamente e liberamente e quanti li alienano

coattivamente", contrastando, altresì, con il principio di capacità

contributiva, in quanto l'indennità di esproprio non potrebbe

qualificarsi quale forma di arricchimento, bensì in termini di "mero

controvalore della proprietà sottratta", in assenza dei caratteri

della plusvalenza "speculativa", che connoterebbero le altre ipotesi

indicate dall'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986;

che, secondo la prospettazione del rimettente, anche

l'art. 11, comma 9, della legge n. 413 del 1991 contrasterebbe con

gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto assumerebbe, quale

indice di ricchezza, situazioni già avveratesi e definitesi nel

tempo, a prescindere da ogni indagine circa la attualità della

capacità contributiva del soggetto, con un discrimine temporale

(31 dicembre 1988), del quale "non è dato apprezzare la

razionalità";

che, come rammenta l'ordinanza di rimessione, questioni

analoghe erano state sollevate dal medesimo rimettente e decise da

questa Corte con ordinanza n. 171 del 2000, nel senso della manifesta

inammissibilità, atteso che il giudice a quo aveva omesso di

indicare puntualmente gli elementi che lo avevano portato a

ricondurre la fattispecie sotto la disciplina delle disposizioni

denunciate.

Considerato, in via preliminare, che, diversamente da quanto

rilevato a suo tempo con l'ordinanza innanzi ricordata, il rimettente

motiva, ora, in modo non implausibile circa la rilevanza delle

questioni prospettate;

che, nel merito - per quanto riguarda le censure relative

agli artt. 81, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 11, comma 5, della legge

30 dicembre 1991, n. 413 - occorre ribadire quanto già in precedenza

affermato da questa Corte (sentenza n. 410 del 1995), nel senso che

il criterio del fine speculativo delle plusvalenze, ancorché

recepito in un primo momento dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(art. 76), è stato successivamente abbandonato proprio con l'art. 81

del d.P.R. n. 917 del 1986, che segue, ora, un criterio di tipo

descrittivo e classificatorio delle fattispecie, piuttosto che fare

riferimento ad una nozione generale e teorica di reddito a fini

fiscali (basata sulle impostazioni seguite dalle due diverse

prospettazioni del reddito-prodotto e del reddito-entrata);

che, ai fini della nozione di diritto positivo e non

meramente teorica di reddito, occorre, pertanto, fare riferimento a

ciò che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale

dal legislatore;

che, in relazione all'invocata lesione degli artt. 3 e 53

della Costituzione, non è irragionevole o discriminatorio, come

questa Corte ha già affermato, il fatto che la legge abbia

sottoposto a tassazione le plusvalenze realizzate per effetto della

cessione di terreni a destinazione edificatoria, stante la oggettiva

lievitazione del prezzo degli stessi, a seguito, per l'appunto, di

siffatta destinazione (da ultimo, sentenza n. 171 del 2001);

che, inoltre, come questa Corte ha avuto occasione di

chiarire, l'assoggettamento ad imposizione fiscale della fattispecie

delle plusvalenze derivanti dalla cessione di detti terreni, giusta

la nuova ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, lettera f), della legge

n. 413 del 1991, come pure di quella, sicuramente connessa, sotto il

profilo concettuale, alla prima, delle plusvalenze derivanti da

indennità di esproprio o da corrispettivi da cessione volontaria nel

corso di procedimenti ablatori, ulteriormente addotta dal comma 5

dell'art. 11 della predetta legge, vale a determinare una più

compiuta, più rigorosa, disciplina della materia, con la previsione

di nuove ipotesi, sostanzialmente riconducibili alla medesima ratio

di quelle già disciplinate (sentenza n. 315 del 1994);

che, pertanto, le questioni predette devono reputarsi

manifestamente infondate;

che, del pari, è manifestamente infondata l'ultima delle

questioni prospettate, concernente l'art. 11, comma 9, della legge

n. 413 del 1991, in quanto, come la Corte ha più volte avuto modo di

ritenere, la limitata retroattività conferita all'imposta sulla

tassazione delle plusvalenze derivanti da corrispettivi di cessioni

volontarie nel corso di procedimenti espropriativi non appare lesiva

del principio della capacità contributiva e non urta, comunque,

contro i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione

del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato

dall'art. 11, comma 1, lettera f), della legge 30 dicembre 1991,

n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili

delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), e dell'art. 11, commi 5 e 9, della medesima legge

30 dicembre 1991, n. 413, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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